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CASSA FORENSE NEWS
* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* PROCESSO CIVILE: TERMINI SEMPRE RIDOTTI A CINQUE GIORNI PER LA ISCRIZIONE A RUOLO DELLE OPPOSIZIONI A DECRETO INGIUNTIVO. DEFINITIVO ARRESTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE. A RISCHIO I PROCESSI IN CORSO CON GRAVI DANNI PER OPPONENTI ED ESPOSIZIONE DEGLI AVVOCATI A PESANTI RISARCIMENTI. INSORGE L'UNIONE ORDINI FORENSI DELLA CAMPANIA.* IN ELABORAZIONE A SALERNO UNA INIZIATIVA LEGISLATIVA *
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Avv. Enrico Tortolani - cons. resp. sito web
Data di pubblicazione 15/10/2010
L'Unone Ordini della Campania prende posizione, anche su sollecitazione del Presidente Montera, sul recente arresto delle Sezioni Unite che, con una discutibile interpetazione,risolvono i precedenti contrasti giurisprudenziali e sanciscono definitivamente la dimidiazione a cinque giorni del termine per la iscrizione a ruolo delle opposizioni a decreto ingiuntivo. Auspicabile un intervento legislativo. L'argomento anche all'o.d.g. del COA Salerno.
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,con la sentenza n° 19246 depositata il 9 settembre 2010, ancorché ladecisione sia stata assunta dalla camera di consiglio del 20 ottobre 2009,ha stabilito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la dimidiazione dei termini – ivi compresi quelli di costituzione e, quindi, di iscrizione a ruolo – consegua avvenga dall’introduzione dell’opposizione, a prescindere, cioè, dal fatto che l’opponente abbia assegnato al convenuto opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario.

Si legge nella sentenza che “*esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo atto
che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti alla metà.
Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma**”.

Come è noto, la sanzione prevista dalla legge processuale per la tardiva iscrizione a ruolo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è
l’improcedibilità del medesimo, rilevabile anche d’ufficio, con la conseguente formazione del giudicato sull’accertamento e sulla condanna contenuti nel decreto.

Secondo il deliberato della Unione Regionale Ordini della Cmpania, che vi proponiamo in allegato, si ritiene possa valere come rimedio un'altra recente sentenza: Cassazione n° 15811 del 2 luglio 2010 in tema di rimessione in termini, nella quale si legge: *“Alla luce del principio costituzionale del giusto
processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito
dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c. ("ratione temporis" applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla
corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, "ex post" rivelatesi non più attendibili.”
L'Unione segnala anche una interessante ordinanza del Giudice Monocartico di Nola, sempre in tema di rimessione in termini.

Sono evidenti, infine, i riflessi risarcitori sui legali, esposti alle azioni dei propri clienti danneggiati. E con l'aria che tira, nessun può essere sicuro che la magistratura non colga una ulteriore occasione per penalizzare gli avvocati, con riconscimenti di responsabilità e condanne a pesanti rksarcimenti.

A sommesso parere di chi scrive, l'Avvocatura potrebbe assumere anche una ulteriore iniziativa: sollecitare il Ministro di Giustizia e gli avvocati che siedono in parlamento ad impegnarsi per la modifica dell'art. 165 c.p.c. (costituzione dell'attore), con la soppressione del famigerato termine breve per la scrizione a ruolo, con efficacia retroattiva, e quindi applicabile anche ai processi pendenti.

Basterebbe inserie un emendamento, condiviso, in un provvedimento in corso di approvazione, e la questione potrebbe essere chiusa, con soddisfazione specie per cittadini e imprese che oggi vedono compromessi ingiustamente i loro diritti, da una norma ingiusta, ed una ancora più ingiusta interpretazione della Cassazione.

In allegato il testo di una bozza di proposta di legge che è in corso di elaborazione e che ove incontrasse il consenso di alcuni nostri parlamentari, anche avvocati, potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni.
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