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* LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
"LA MEDIAZIONE NELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI"
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell'Unione europea n. 52 del 2008. Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010. Sono stati in particolare previsti e disciplinati i seguenti tipi di mediazione: > Mediazione facoltativa: a discrezione delle parti; > Mediazione obbligatoria: (ex lege o per ordine del giudice), è tale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 ed in particolare in materia di: - condominio; - diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto di azienda; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; - risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi, bancari e finanziari. La mediazione disposta dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla conciliazione giudiziale. Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere formati in materia di mediazione e frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratici. Il mediatore al momento dell'assunzione dell'incarico sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, condizione che deve perdurare anche successivamente, salvo comunicazione immediata all'ente/organismo di vicende che possano incidere sulla sua imparzialità. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia. "L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO" > L'Organismo di mediazione dell' Ordine degli Avvocati di Salerno, con sede presso il Palazzo di Giustizia -Tribunale di Salerno - iscritto al n. 390 del registro degli Organismi di mediazione del Ministero della Giustizia, con l'obiettivo di offrire un servizio di mediazione efficiente, si avvale della collaborazione di un Organismo di mediazione denominato Istituto Superiore per la Conciliazione " ISCO ADR" in base a raccordo di reciprocità (www.iscoadr.it). > Le domande di mediazione dovranno essere presentate all'apposito sportello sito presso l'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine di Salerno (Aula Biblioteca), nei seguenti giorni: - martedì 9,30 - 12,30 - mercoledì 9,30 - 12,30 - giovedì 9,30 - 12,30 "IL PROCEDIMENTO" > Per dare impulso alla procedura di mediaconciliazione è necessario presentare una domanda presso l'organismo prescelto del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata la prima domanda; > Designato un mediatore, viene fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti; > La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte, anche a cura dell'istante. > Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato. > All'esito dell'incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio; > Il mediatore redige un verbale che attesta l'esito della procedura; > Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione; > Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione; > Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo. > Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. > Sono inoltre previste alcune agevolazioni fiscali per chi vi ricorre e tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. > In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal Tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. > All'esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell'indennità spettante al mediatore (e all'esperto, se nominato). > Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto > Gli atti del processo di mediazione non soggiacciono a particolari formalità e che la mediazione può svolgersi anche in via telematica. > Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell'azione giudiziale. > Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. > Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il giudice condanna la parte costituita, che non partecipa al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato. Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. Il tempo impiegato per il procedimento di mediazione non è computabile ai fini della verifica della durata ragionevole del processo, ai sensi delle L. 89/2011. "LA CONCILIAZIONE" > In caso di conciliazione il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo. > Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della suddetta proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali previste dall'articolo 13 del d.lgs. 28/2010. > In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione. Di particolare importanza è in tema di mediazione ed in linea con la ratio dell'istituto e con la esigenza che emergano gli interessi sottesi alla lite, l'obbligo di riservatezza circa quanto appreso in sede di sessioni separate. Il mediatore deve agire con diligenza e correttezza, non può assumere alcun diritto ovvero obbligo che sia direttamente o indirettamente connesso con gli affari trattati, né può percepire compensi direttamente dalle parti, senza la mediazione dell'ente/organismo di conciliazione presso il quale presta servizio. Con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale e sono state introdotte altresì nuove norme che si indicano sinteticamente di seguito: > È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda; > La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione; > Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti; > E' prevista la gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo; > Le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l'incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria; > Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione; > La durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi; > Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l'obbligo di aggiornamento professionale; > Gli avvocati assistono le parti durante l'intera procedura di mediazione > Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro; > In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. > La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti):quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010) ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.A tal fine, la parte deve depositare presso l'organismo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore. > Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l'organismo di mediazione. "FOCUS" - Negoziazione assistita e mediazione: rapporti tra i due istituti Articolo pubblicato su Altalex il 03.02.2015 (di Roberto Visciola) - Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) - con ordinanza n° 01694/2015 REG. PROV. CAU - ha accolto la richiesta di sospensiva della sentenza del Tar Lazio (n. 1351 del 23 gennaio 2015) che ha annullato alcune norme del D.M. 180/2010, ponendo in crisi, tra l'altro, la concreta operatività degli organismi di mediazione, soprattutto quelli privati. La sentenza TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015 - in particolare ha annullato l'art. 16, comma 2 e 9 del decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010, perciò non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio - né a titolo di indennità - in sede di primo incontro. Gli organismi di mediazione sono invitati ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni. |