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* OBBLIGATORIETA' DI INVIO DEL MODELLO 5/2015
I Delegati di Cassa Forense Avv. Vincenzo Nocilla e Maria Annunziata ricordano a tutti gli iscritti l'obbligatorietà di invio del modello 5/2015.
La comunicazione del reddito netto professionale e del volume d’affari relativa all’anno 2014 da rendere alla Cassa, dovrà essere trasmessa, da parte di tutti gli iscritti agli Albi Forensi, da coloro iscritti alla Cassa nel corso del 2014, anche per frazione di anno, nonché dai Praticanti iscritti alla Cassa, entro il 30 settembre 2015 mediante l’apposita procedura, disponibile sul sito INTERNET della Cassa, a partire dalla prima settimana del mese di giugno. Per provvedere a tale adempimento obbligatorio è necessario essere in possesso dei codici personali (meccanografico e PIN) e collegarsi al sito Internet www.cassaforense.it, sezione Accessi riservati Posizione personale. Qualora fosse stato smarrito o dimenticato il codice PIN è data possibilità di riottenerlo mediante la semplice procedura messa a disposizione sul sito stesso. Nella sola ipotesi residuale di professionista iscritto all’Albo, con decorrenza dal 2014 o anni precedenti, non ancora conosciuto dalla Cassa e, pertanto, sprovvisto del codice meccanografico, sarà necessaria la collaborazione dell’Ordine che, con il supporto della specifica procedura, potrà certificare l’iscrizione all’Albo e consentire all’interessato di entrare in possesso celermente dei codici di accesso per l’invio telematico del modello 5/2015. Accedendo alla procedura di invio telematico, una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, il sistema, effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento allo status professionale dell’iscritto. Il sistema, nel calcolo della determinazione del contributo dovuto in autoliquidazione per l’anno 2014, terrà conto dell’eventuale credito accertato a seguito della rideterminazione dei contributi minimi soggettivo ed integrativo 2014, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012. Qualora dopo il calcolo dell’autoliquidazione relativa al modello 5/2015 risultasse ancora un importo a credito questo verrà compensato con la contribuzione minima dovuta per l’anno 2016. Se dal mod. 5/2015, inviato via web, risultassero dovuti dei versamenti contributivi da eseguire in autoliquidazione, sul sito della Cassa saranno disponibili le funzioni per la stampa della modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i pagamenti. I termini da rispettare per i versamenti dei contributi in autoliquidazione, se e in quanto dovuti, con riferimento al mod. 5/2015 sono i seguenti: 31 luglio 2015: scadenza 1^ rata (50%) contributo soggettivo e contributo integrativo; 31 dicembre 2015: scadenza 2^ rata (saldo) contributo soggettivo e contributo integrativo. L’omissione o il ritardo nell’invio del mod. 5 e/o nel pagamento dei contributi in autoliquidazione comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dal vigente regolamento. Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, è data facoltà di esercitare l’opzione per versare volontariamente un ulteriore contributo (c.d. modulare) in una misura compresa tra l’1% e il 10% del reddito netto professionale, sempre entro il tetto (euro 96.800,00), per costituire un montante contributivo personale tendente a maturare una quota di pensione aggiuntiva. In caso di adesione all’opzione per la contribuzione modulare volontaria, il termine ultimo per effettuare il relativo versamento, (esclusivamente tramite M.Av.) è il 31 dicembre 2015 (rata unica). Dopo tale data, non potranno essere accettati dalla Cassa eventuali versamenti a titolo di contribuzione modulare. I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti ad un Albo e che percepiscono reddito da attività professionale, a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione o alla maturazione dell’ultimo supplemento, devono corrispondere il contributo soggettivo, sino al tetto reddituale, nella misura del 7% del reddito professionale e nella misura del 3% per la parte di reddito eccedente il tetto, fermo restando il 4% del volume di affari IVA effettivamente prodotto
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