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* LE LINEE GUIDA SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE: ADR
"LE LINEE GUIDA SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE: ADR"
ADR è l'acronimo dell' espressione inglese "Alternative Dispute Resolution", ovvero risoluzione alternativa delle controversie. Si tratta dunque di un insieme di possibili e talvolta obbligatorie forme alternative di approccio alle lite, distinguibili tra loro in ragione del tipo di processo di risoluzione della controversia e del ruolo svolto dal soggetto terzo che interviene. I metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, costituiscono espressioni di un unico importante obiettivo, quale quello deflattivo della giustizia, e la cui identica ispirazione è la promozione di una prospettiva diversa del conflitto, quella interna, partecipe, sensibile ai motivi. ADR propone, di là dal comprensibile scetticismo, un approccio culturale diverso alla lite, e disegna uno spazio nuovo fatto di dialogo e confronto. La fase patologica in cui versa oggi la Giustizia civile, che non trova cura nelle reiterate riforme del codice di rito, ha portato alla "scoperta", ed anzi alla "ri-scoperta" dell'istituto della conciliazione, che - proprio per i motivi suddetti e quanto contrariamente pensato da molti - non è un istituto importato in Italia: la mediazione fa parte integrante della nostra cultura storico-giuridica. Uno degli elementi di maggiore differenziazione fra la conciliazione e il processo-giudizio va individuato nel "soggetto" che è in grado di "controllare, dirigere, decidere" il procedimento. Invero, nelle "procedure" diverse dalla conciliazione, è sempre un terzo "arbitro/giudice/conciliatore" ad imporre alle parti in conflitto una soluzione, sia essa secondo equità o secondo diritto, e ciò sulla base di uno schema che gli anglosassoni definiscono win-lose (vincitore-vinto): si pensi ad esempio all'arbitrato: questo (artt. 806 e ss cpc) è un istituto giuridico con cui l'ordinamento riconosce alle parti in lite il potere di demandare la risoluzione della controversia ad un terzo/arbitro (o a terzi, in caso di collegio arbitrale), il quale emetterà una decisione finale (cd.lodo). L'art. 822 statuisce che "gli arbitri decidono secondo le norme di diritto". Al contrario, nella conciliazione (si badi, si parla di conciliazione e non di mediazione per non confonderla con l'istituto giuridico previsto dall'art. 1754 c.c.) sono le stesse parti, adeguatamente supportate dal cd. conciliatore (terzo neutrale, privo di ogni potere decisionale!) a trovare da sole la risoluzione al loro conflitto, evitando così di subire di fatto una "decisione", che - non di rado - non tiene conto dei veri interessi sottesi al conflitto. Compito della conciliazione e dei conciliatori professionisti, opportunamente formatisi, è - quindi - quello di condurre le parti, attraverso gli strumenti di ADR a guardare oltre la lite, analizzando tutti gli aspetti negativi che potrebbero derivare da un conflitto competitivo, tipico della lite stessa . |