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MAURIZIO DE TILLA
(Presidente Cassa Previdenza Forense)
Il nuovo assetto dato alla Previdenza forense.
Dopo un forte dibattito durato almeno due anni, si è pervenuti ad alcuni interventi parametrici e strutturali della previdenza forense che proiettano gli equilibri finanziari della cassa al 2050 e oltre, mantenendo in vigore il sistema a ripartizione e il criterio retributivo per il calcolo delle pensioni e salvaguardando il livello di solidarietà che viene incontro alle esigenze dei colleghi più deboli e più sfortunati.
Il provvedimento varato dal comitato dei delegati, che è stato sottoposto al vaglio dei ministeri vigilanti, rappresenta un importante traguardo sulla strada del consolidamento del sistema previdenziale forense, obiettivo comune a tutti gli avvocati. Il primo provvedimento adottato è l'aumento dal 2 al 4% dell'aliquota per il calcolo del contributo integrativo dovuto da tutti gli iscritti agli albi forensi in proporzione al volume d'affari Iva dichiarato, di natura professionale, sempre con ripetibilità nei confronti del cliente. Ciò a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione ministeriale della delibera (presumibilmente dall'1/1/2007). Il provvedimento risulta utile anche per evitare rischi, avallati da dichiarazioni politiche passate e presenti, di assorbimento del contributo nell'ambito delle spese di giustizia. L'aumento risulta mitigato per i giovani con l'esclusione del pagamento del contributo minimo integrativo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa. Per tale periodo il contributo integrativo resterà dovuto solo in misura corrispondente al volume d'affari effettivamente dichiarato, sempreché il primo triennio di iscrizione alla cassa coincida con il primo triennio di iscrizione all'albo. Con il recente intervento amministrativo si è inoltre operato sul calcolo dei supplementi di pensione da applicarsi con il sistema contributivo di cui alla legge 335/1995, introducendolo per le pensioni liquidate dall'anno successivo all'approvazione ministeriale della delibera. Ulteriore provvedimento di natura equitativa è l'ampliamento del periodo di riferimento per il calcolo della pensione all'intero arco della vita lavorativa, con la sola esclusione dei peggiori cinque anni e con salvaguardia del principio del pro-rata, nonché lo sganciamento della pensione minima, che viene fissata in euro 9.960,00 annui (soggetta a rivalutazione Istat), dalla misura del contributo soggettivo minimo. Postergato al 1° gennaio 2009 è invece l'aumento del contributo soggettivo dal 10 al 12%, con agevolazioni per i giovani avvocati. È previsto anche, nel quadro di una maggiore solidarietà intergenerazionale l'aumento dal 3 al 4%, entro il tetto reddituale, del contributo di solidarietà dovuto dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione, a partire dal sesto anno successivo al pensionamento. Le valutazioni attuariali effettuate sulla base delle modifiche introdotte inducono a una serie di considerazioni positive in ordine agli interventi effettuati che mettono al sicuro la previdenza forense. Il saldo contabile tra entrate complessive e uscite complessive si mantiene positivo fino all'anno 2040, con un posticipo di circa 11 anni rispetto al bilancio tecnico e nel 2050 sarà ancora positivo per la presenza di un patrimonio pari alla riserva legale di cinque annualità delle pensioni in essere. Più di così non si poteva intervenire per salvaguardare gli interessi previdenziali dell'avvocatura. |