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* PROCEDURA CIVILE - CALCOLO TERMINI A RITROSO -
Nei termini a ritroso, come per esempio quello relativo al deposito della memoria di parte, in caso di coincidenza con un giorno festivo, lo spostamento della scadenza al primo giorno non festivo opera in modo «speculare» rispetto ai termini a decorrenza successiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 14767/2014, giudicando una vicenda relativa alla condanna alla restituzione di somme di denaro versato in eccedenza al Ctu.
Il precedente orientamento I giudici di Piazza Cavour ricordano come secondo un precedente orientamento l'art. 155, 4° co., c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente il giorno festivo e l'art. 155, 5° co., c.p.c. volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato «opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività». Altrimenti, spiegava la Corte, «si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo» La motivazione Senza smentire questa ratio, la Cassazione precisa ora come «invero più correttamente debba affermarsi che le norme di cui all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo». Per cui, lo slittamento contemplato all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. «va inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada il 5° giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo - come detto - il dies a quo costituito dal giorno dell'udienza». Il caso concreto E così, venendo al caso di specie, per l'udienza pubblica del 28/2 il termine a ritroso ex articolo 378 c.p.c. è scaduto il precedente venerdì 21/2: escluso, infatti, il dies a quo (28/2), il 5° giorno (dies ad quem) cadeva di domenica (23/2), con proroga pertanto ex art. 155, 4° co., c.p.c. al sabato 22/2, nonché ex art. 155, 5° co., c.p.c. al venerdì 21/2. Quindi, la memoria depositata in cancelleria il 24/2 è tardiva, «in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine» calcolato «con abbreviazione dell'intervallo normativamente stabilito e costituente il lasso di tempo minimo garantito - oltre che al giudice - alla controparte per esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex art. 24 Cost.». |