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* CASSAZIONE: NULLITA' NOTIFICAZIONI IN PROPRIO - OBBLIGO DI DEPOSITO AUTORIZZAZIONE DEL C.O.A.
Circ. 11-C-2014: Notifica a mezzo posta (Cass. Sez. V Trib., 19 febbraio 2014, n. 3934) 23/06/2014 N. 11-C-2014 PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI e p. c. ILL.MI SIGNORI AVVOCATI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE LORO SEDI OGGETTO: notifica a mezzo posta (Cass. Sez. V Trib., 19 febbraio 2014, n. 3934) Illustri Presidenti e Cari Amici, con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto nulla, in ipotesi di contumacia della controparte, la notifica postale in proprio fatta dall’avvocato che ometta di produrre in giudizio la copia della relativa autorizzazione da parte del competente Consiglio dell’Ordine, facendo mostra di estendere le ipotesi di nullità degli atti processuali oltre quelle esplicitamente previste per legge; questa interpretazione estensiva ha creato disagi e incertezze, che producono effetti negativi sia nella applicazione delle norme del processo sia nella utilizzazione delle nuove tecniche di semplificazione e di comunicazione degli atti, che dovrebbero invece essere incoraggiate per migliorare il sistema di amministrazione della giustizia. Il Consiglio nazionale forense ha pertanto segnalato le proprie perplessità a S.E. il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione trasmettendo la nota qui unita. Continueremo a tenerVi informati di eventuali successivi sviluppi. Con i più cordiali saluti, Il Presidente Avv. Prof. Guido Alpa |