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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* PARAMETRI FORENSI : LA CONSULTA RESPINGE LE ECCEZIONI. NUOVI PARAMETRI ANCHE PER LE ATTIVITA' GIA SVOLTE.
Sezioni: PRIMA FILA
Data di pubblicazione 06/12/2013
Nuovi parametri forensi anche per le attività già svolte? La Consulta dice sì.
Corte Costituzionale , sentenza 07.11.2013 n° 261 (Alessandro Ferretti)

E’ legittima l’applicazione dei nuovi parametri forensi anche ai processi in corso e alle attività già svolte prima della loro entrata in vigore. La Corte costituzionale lo chiarisce dichiarando la manifesta infondatezza della questione sollevata dal tribunale di Cremona con riguardo all’articolo 9, commi 1, 2 e 5 del Dl 1/2012 e del Dm 140/2012.

Con l’ordinanza 7 novembre 2013, 261 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 9, commi 1, 2 e 5 del D.L. n. 1 del 2012 e del D.M. n. 140 del 2012, sollevata dal Tribunale ordinario di Cremona e dal Giudice di pace di Torre del Greco per denunciato contrasto, della disposta applicazione retroattiva delle nuove tariffe professionali anche ai giudizi in corso con gli evocati parametri costituzionali e sovranazionali - ancorché ammissibile - , anche in relazione al suddetto decreto ministeriale. In buona sostanza, i giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto legittima l’applicazione dei nuovi parametri forensi anche ai processi in corso e alle attività già svolte prima della loro entrata in vigore. Ma da dove nasceva il contrasto denunciato da molteplici giudici in relazione al passaggio dalle vecchie tariffe professionali ai nuovi parametri ? In estrema sintesi, il nocciolo della questione sollevata era relativa all’effetto determinato dal passaggio citato di un mutamento dei compensi in corso di causa con il conseguente mutamento di equilibrio contrattuale a suo tempo concordato.

Al riguardo la Corte Costituzionale rileva immediatamente un difetto nelle premessa interpretativa elaborata dai giudici rimettenti – ben otto - , in quanto – come si legge nell’ordinanza - non è esatto quanto presupposto dai rimettenti per inferirne la retroattività, asseritamente illegittima, della normativa in esame, e cioè che al compimento di ogni singolo atto del professionista sorga ipso facto il suo diritto al compenso in relazione alle tariffe a quel tempo vigenti.

Al contrario, proseguono i giudici della Corte Costituzionale, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17405/2012, quel compenso costituisce un corrispettivo unitario che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata. Ciò che non è stato mai in passato messo in dubbio, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in questi casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. Illuminante la valutazione che i giudici della Corte Costituzionale fanno su un’ipotesi prospettata all’interno del giudizio.

Infatti, sostengono i giudici della Consulta, nell’ipotesi in cui, avendo due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso, si tratterebbe in ogni caso di una ipotesi astratta che comunque si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata. Al contrario, si tratterebbe di variabili accidentali legate alla sua applicazione, per cui, secondo la Corte Costituzionale, non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 Cost. Da qui la dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione prospettata.
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