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* GIUSTIZIA. MEDIACONCILIAZIONE.Prima applicazione al Tribunale di Roma delle nuove regole introdotte dal decreto del fare.
* * * Da Roma giungono notizie sull'applicazione di nuovi istituti processuali. Le parti potrebbero giovarsi degli stumenti recebtemente introdotti dal goiverno Letta, se giudici ed avvocati si ritrovassero insieme, sforzandosi di approfondire e sperimentare. Invece presi da diffocoltà, tra i disservizi provocati dagli accorpamenti delle sedi giudiziare, conseguenti all'applicazione della nuova geografia, i giudici salernitani non trovano di meglio che "rinviare" in attesa di tempi migliori. Nel settore civile, infatti, negli ultimi giorni abbiamo dovuto assistere a troppe esitazioni nella gestione delle udienze. Speriamomin tempi migliori * * * Liti civili, debutta la conciliazione. Proposta del giudice con l'indicazione di un termine per valutarla. Comincia a farsi strada la conciliazione giudiziale. Da utilizzare come strumento per evitare il protrarsi del contenzioso dava nti all'autorità giudiziaria nei casi di più agevole soluzione. I giudici cominciano a utilizzare la novità (articolo 185 bis del Codice di procedura civile) introdotta dal decreto del fare, mentre da pochi giorni è in vigore la seconda versione della conciliazione. In una delle primissime applicazione, il Tribunale di Roma, con ordinanza della XIII Sezione del 23 settembre, affronta con il nuovo strumento una controversia di danneggiamento del manto stradale da parte di un automezzo parz ialmente fuori controllo. Una controversia in cui i fatti appaiono al giudice (che chiarisce come, trattandosi di una norma di natura procedurale, ne sia possibile l'applicazione anche ai procedimenti in corso) sufficientemente accertati. Non sono poi emerse questioni di diritto particolarmente complesse e dubbi tali da richiedereanalisi approfondite. Tanto da non rendere necessario disporre una perizia d'ufficio e provare a percorrere l'inedita strada del tentativo di accordo. Una soluzione conveniente se si tiene conto sottolinea l'ordinanza dei carichi di lavoro per i magistrati e degli anni che devono passare prima di ottenere una sentenza. Certo una strada che va intrapresa «in un'ottica non di preconcetto antagonismo, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti». In questo modo ricorda ancora la pronuncia si rispetta quanto previsto dalla nuova norma del Codice di procedura e il tentativo di intesa trova un fondamento logico nell'«evidente dato comune» che è più semplice un tentativo di accordo quando il quadro normativo di riferimento è stabile e chiaro. Altro elemento da tenere presente è il valore della controversia in relazione alla fisionomia dei soggetti contrapposti. Nell'ordinanza però il giudice, nel formulare una concreta proposta di accordo che va ad integrare il testo del provvedimento giudiziario, fa un passo ulteriore e non ne cessario, stando alla lettera della nuova norma e motiva le ragioni alla base della proposta stessa. Inoltre, scrive sempre il giudice, è possibile che le parti assistite dagli avvocati, possano trarre utilità dall'aiuto, nella ricerca di un accordo e alla luce della proposta del giudice, dall 'intervento «di un ediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà». In questa prospettiva, l'ordinanza stessa potrebbe (anche se in questo caso non la fa, visto lo stato avanzato della causa) anche delineare un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato. In conclusione, il giudice fissa un udienza (a dicembre, a testimonianza dei tempi lunghi dei processi) nella quale le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; in caso contrario, potranno in quella sede fissare a verbale le loro posiz ione anche per per consentire al giudice la valutazione giudiziale de lla condotta delle parti per la ripa rtizione delle spese del processo. Giovanni Negri da Il sole 24 Ore |