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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* APPROVATO ALLA CAMERA IL DECRETO DEL "FARE" - IL TESTO EMENDATO TRASMESSO AL SENATO.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Post Enrico Tortolani
Data di pubblicazione 27/07/2013

Decreto del "Fare" .

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013.

I provvedimenti in materia di Giustizia civile

Un consistente intervento previsto dal decreto-legge, recato dagli articoli da 62 a 85 concerne infine il sistema giudiziario civile. Gli interventi possono essere distinti in misure di carattere organizzativo e in misure processuali.

Per quanto riguarda le misure organizzative è introdotta la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell’arretrato civile. La misura persegue l’obiettivo della riduzione del contenzioso civile dinanzi alle corti d'appello, dove i procedimenti pendenti sono in aumento. Ogni giudice ausiliario dovrà definire nel collegio in cui è relatore almeno 90 procedimenti all’anno (per un totale di 36.000 procedimenti definiti all’anno), con una remunerazione di 200 euro a provvedimento e un tetto massimo annuo di 20.000 euro. Di ogni collegio giudicante non può fare parte più di un giudice ausiliario. I giudici ausiliari sono designati da ciascun consiglio giudiziario e nominati per cinque anni, prorogabili per non più di altri cinque, tra magistrati a riposo, professori e ricercatori universitari in materie giuridiche, avvocati e notai.

E’ prevista la possibilità che laureati in giurisprudenza qualificati e selezionati svolgano stage formativi di diciotto mesi presso uffici giudiziari, assistendo e coadiuvando i magistrati di tribunale e corte d’appello e i magistrati amministrativi. Gli interessati dovranno avere un punteggio di laurea minimo di 105 su 110 (da intendersi come requisito alternativo alla media di almeno 27 su 30 nelle materie individuate come più significative) ed un’età massima di 30 anni. Gli ammessi allo stage (per ciascuno dei quali il Ministero della giustizia viene autorizzato ad una spesa di 400 euro per l’acquisto di dotazioni strumentali) partecipano alle udienze, non percepiscono alcun compenso e possono svolgere altre attività purchè con modalità compatibili. E’ istituita (articolo 74) la figura dell'assistente di studio a supporto delle sezioni civili della Corte di cassazione, quale misura temporanea (cinque anni) per la celere definizione dei procedimenti pendenti. I magistrati assistenti di studio non possono fare parte del collegio giudicante. A seguito di alcune modifiche operate in sede parlamentare, è stato anche dispoto un intervento stabile di ampliamento dell’organico della Corte, aumentato di 30 unità, con particolare riferimento all’ufficio del massimario e del ruolo.

Con riguardo alle misure processuali, vengono limitati i casi in cui il procuratore generale deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione. E’ disciplinato (articolo 76) il procedimento volontario di affidamento a un notaio delle attività necessarie per lo scioglimento della comunione, ereditaria o volontaria, quando non siano controversi il diritto alla divisione o le quote o non sussistano altre questioni pregiudiziali.

E’ fatto obbligo al giudice civile, similmente a quanto già previsto per il giudice del lavoro, di formulare, in presenza di alcuni presupposti, una proposta transattiva o conciliativa, nel corso del processo di primo grado e d'appello. Nel corso dell’esame parlamentare è stata soppressa la disposizione, contenuta nel testo iniziale del provvedimento, secondo cui il rifiuto immotivato costituisse comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

E’ snellito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di anticipo da parte del giudice della data dell'udienza, questa deve essere fissata non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine minimo a comparire; inoltre, l'esecutorietà del decreto ingiuntivo deve essere concessa, in presenza dei presupposti, alla prima udienza. Il contenuto della motivazione della sentenza civile deve essere semplificato e a tal fine è possibile rinviare a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. E’ poi stabilita una disposizione speciale sulla competenza territoriale per la trattazione delle cause riguardanti le società con sede all'estero che non hanno una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Le regole ordinarie sulla competenza territoriale continuano a essere applicate per le controversie per una serie di casi in cui sono coinvolti soggetti cui l’ordinamento assicura una tutela specifica (es. lavoratori o consumatori).

E’ rivista la disciplina del preconcordato (o concordato con riserva), con il quale l’imprenditore in stato di crisi presenta la domanda, riservandosi di presentare entro un determinato termine la proposta, il piano e la documentazione relativamente alla ristrutturazione del debito, all’attribuzione dell’attività delle imprese a un assuntore e alla suddivisione dei creditori in classi. Le prescrizioni introdotte sono dirette a evitare abusi da parte del debitore e ad aumentare le informazioni dei creditori e del tribunale.

E’ da ultimo modificata la disciplina della mediazione civile (articolo 84). In particolare, è ripristinata la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale. Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori. La norma è stata consistentemente integrata nel corso dell’esame da parte della Camera, disponendosi in particolare che, ricevuta la domanda di mediazione, il mediatore debba, entro 30 giorni, fissare un primo incontro tra le parti, e che tanto al primo incontro quanto ai successivi le parti debbano partecipare alla mediazione con l’assistenza di un avvocato; in sede di primo incontro il mediatore dovrà inoltre invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. E’ stato infine introdotto il principio della gratuità della mediazione quando appaia chiaro, già in sede di primo incontro, che non sussistono i presupposti per procedere.

Per il testo integrale consultare il sito della Camera dei Deputati
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