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* AVVOCATI: ALLA CAMERA NIENTE RINVIO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE - MODIFICHE ALLA MEDIACONCILIAZIONE: DEBUTTA L'OBBLIGO DELL'ASSISTENZA LEGALE - GLI EMENDAMENTI AL DECRETO DEL "FARE"
* * * (Nota della redazione) Per gli avvocati il mancato rinvio non influisce sulla sospensione dell'effettività dell'obbligo della polizza assicurativa per responsabilità civile ed infortuni. Infatti tale obbligattorietà è ancora sospesa, secondo quanto previsto dalla legge istitutiva (riforma forense), in attesa del regolamento ministeriale che dovrà prevedere massimali ed altre condizioni (vedi circolare CNF n. 14/2013). * * * (da Il Sole 24 Ore) Decreto «del fare». Debutta l'obbligo di assistenza legale nella mediazione - Annacquata la conciliazione giudiziale. Fondo di garanzia per gli studi.. Accesso con limite al 5% - Rinviata di un anno la polizza assicurativa solo per i medici. * * * L'assicurazione obbligatoria contenuta nell'articolo 44, comma 4-quater, per i rischi professionali entrerà in vigore come previsto. Il rinvio di un anno, riguarda solo le professioni sanitarie (medici, infermieri, ostetriche, farmacisti e veterinari). La scadenza del 15 agosto, come termine ultimo per attivare un'assicurazione, resta quindi valida per gli avvocati. * * * sab. 20 - La riscossa degli avvocati, la proroga (limitata) dell'obbligo di assicurazione per i "sanitari" e l'accesso al fondo di garanzia delle Pmi. Per i professionisti iscritti in ordini e albi la versione del decreto "del fare" licenziata dalle ommissione e in aula alla Camera dalla prossima settimana presenta un pacchetto di novità. Gli avvocati innanzitutto sono quelli che ne escono meglio. Soprattutto per le condizioni di partenza, assai difficili. Che avevano spinto la categoria a uno sciopero durato più di una settimana. Con al centro, tra l'altro, la reintroduzione della conciliazione obbligatoria, voluta dal Governo dopo la bocciatura dell'autunno scorso da parte della Corte costituzionale. I legali portano a casa una serie di misure che nei fatti depotenziano forse in maniera determinante l'istituto: in primo luogo centrano l'obbligo di assistenza legale per tutta la durata del procedimento (durata che può essere assai breve se si conclude al primo tentativo, oltretutto senza remunerazione per gli organismi di mediazione). Incassano inoltre, oltre alla revisione di un periodo di quattro anni di sperimentazione ma con una verifica sostanziale già dopo due anni, il vincolo di sottoscrizione da parte degli avvocati coinvolti nell'accordo se si intende dare all'intesa forza esecutiva. Cancellata del tutto la norma che concentrava solo in alcuni tribunali le controversie che vedono parti le imprese senza stabile organizzazione in Italia, il decreto propone una versione notevolmente annacquata anche della conciliazione giudiziale, possibile senza limiti di materia. Ora il giudice può (non più deve) formulare una proposta transattiva, ma solo prima tenendo conto della natura del giudizio, del valore della controversia, della complessità delle questioni di diritto. Sparisce poi la possibilità per il giudice di valutare ai fini del giudizio l'ingiustificato rifiuto alla proposta del giudice. Detto dell'estensione anche ai legali di quanto riconosciuto in un primo momento ai soli notai sulla divisione congiunta, alcune modifiche non certo sgradite all'avvocatura investono anche la disciplina dei giudici ausiliari: tra queste, la possibilità di nomina non più per gli avvocati a riposo ma solo per quelli che hanno cessato la professione da non più di tre anni e l'estensione delle incompatibilità all'assistenza in giudizio anche ai soci dell'avvocato/giudice ausiliario. Per gli altri professionisti due le principali novità. La prima riguarda la proroga dell'assicurazione obbligatoria contenuta nell'articolo 44, comma 4-quater. Il rinvio di un anno, però, non interessa tutti ma le sole professioni sanitarie. La scadenza del 15 agosto, come termine ultimo per attivare un'assicurazione, resta quindi valida; gli unici a non doverla rispettare sono: medici, infermieri, ostetriche, farmacisti e veterinari. Un'altra importante novità è contenuta nell'articolo 1 del testo del decreto 69. Si tratta dell'articolo che rafforza il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Un emendamento presentato dai relatori Francesco Paolo Sisto (Pdl) e Francesco Boccia (Pd) lo estende ai professionisti iscritti agli ordini e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Viene comunque stabilito un limite massimo del 5% di assorbimento delle risorse del fondo. Federica Micardi Giovanni Negri
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