SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
WEB MAIL
|
* GIUSTIZIA: IL DECRETO LEGGE SULLE CARCERI ( N. 153/2013) IN VIGORE DAL 3 LUGLIO. Testo e relazione .
Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 2 luglio 2013 n. 153, ed entrato in vigore dal 3 luglio, il cosiddetto Dl carceri - decreto legge 1° luglio 2013 n. 78 - contenente disposizioni tese a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario.
L’intervento si muove nell’ottica di favorire l’adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; ferma restando la necessità dell’ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale. Flussi carcerari. Rimossi alcuni automatismi, ancorati ad astratte presunzioni di pericolosità, che hanno condotto in carcere, negli ultimi anni, un numero assai elevato di persone, impedendo loro di accedere alle misure alternative alla detenzione subito dopo il passaggio in giudicato della condanna. La modifica dell’art. 656 c.p.p. Disposta l’immediata incarcerazione ai soli condannati in via definitiva nei cui confronti vi sia una particolare necessità del ricorso alla più grave forma detentiva. Tra questi, oltre ai condannati per reati contemplati dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, sono stati inseriti i delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori di quattordici anni. Nei confronti degli altri condannati si è intervenuti sulla cosiddetta “liberazione anticipata”, istituto che premia con una riduzione di pena, pari a 45 giorni per ciascun semestre, il detenuto che tiene una condotta regolare in carcere e partecipa fattivamente al trattamento rieducativo (v. art. 54 ord. pen). Sarà il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di carcerazione, a verificare se vi siano le condizioni per concedere la liberazione anticipata e investa, in caso di valutazione positiva, il giudice competente della relativa decisione. In questo modo, il condannato potrà attendere “da libero” la decisione del tribunale di sorveglianza sulla sua richiesta di misura alternativa. Inoltre, per le donne madri ed i soggetti portatori di gravi patologie viene ora data l’opportunità di accedere alla detenzione domiciliare nei casi in cui debba essere espiata una pena non superiore ai quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità Viene, altresì, ampliata la possibilità per il giudice di ricorrere, al momento della condanna, ad una soluzione alternativa al carcere, costituita dal lavoro di pubblica utilità. Tale misura, prevista per i soggetti dipendenti dall’alcol o dagli stupefacenti, potrà essere disposta per tutti reati commessi da tale categoria di soggetti, salvo che si tratti delle violazioni più gravi della legge penale previste dall’art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale (si veda l’art. 73, comma 5 ter D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). A3) L’intervento sulle misure alternative (ovvero sui flussi di ingresso e di uscita) Nella duplice prospettiva di ridurre i flussi in entrata ma anche di incrementare le possibilità di uscita dal carcere, si collocano infine le modifiche che prevedono l’estensione degli spazi di applicabilità di alcune misure alternative per determinate categorie di soggetti, che in passato erano invece esclusi, come i recidivi per piccoli reati. Le misure incidenti sul trattamento rieducativo Al fine di alleggerire le tensioni che, in specie nel periodo estivo, possono più facilmente innescarsi sia tra i detenuti che nei confronti del personale penitenziario, il provvedimento estende la possibilità di accesso ai permessi premio per i soggetti recidivi e prevede l’estensione dell’istituto del c.d. lavoro all’esterno (art. 21 dell’ordinamento penitenziario) anche al lavoro di pubblica utilità (v. comma 4 ter del citato art. 21).
|