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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* REVISIONE E AGGIORNAMENTO PARAMETRI FORENSI: LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Post Enico Tortolani
Data di pubblicazione 01/04/2013

Sin dal suo insediamento, nell’ottobre 2010, l’attuale Consiglio Nazionale Forense ha avvertito in maniera pregnante l’esigenza di riformare e ammodernare il sistema tariffario adeguandolo alle mutate condizioni sociali e professionali. A tal fine alla rinnovata Commissione è stato affidato l’incarico di predisporre un nuovo modello di tariffa che, rilevate le criticità del vigente sistema, permettesse di coniugare le crescenti esigenze di liberalizzazione e globalizzazione del mercato con gli interessi degli appartenenti alla classe forense, senza tralasciare le indicazioni provenienti dall’Unione Europea. A tal riguardo, fermo restando l’orientamento assunto dal CNF, in linea con le decisioni della Corte di Giustizia Europea (5 dicembre 2006), secondo cui le tariffe professionali non siano da considerarsi in contrasto con il principio di libera concorrenza sancito dai Trattati europei, non poteva essere ignorato che un controllo sui “prezzi” non fosse condizione indispensabile a garantire standard qualitativi elevati.

Ne derivava la necessità di un intervento radicale che non si limitasse solo ad adeguare il sistema vigente alle mutate condizioni economiche, ma innovasse completamente il sistema in linea con le richieste del mercato. L’obiettivo principale perseguito dalla Commissione è stato quello di predisporre una nuova tariffa che rispondesse ai principi di semplicità, trasparenza e immediatezza e che, da un lato consentisse la tutela dei clienti/consumatori così permettendo loro di comprendere i costi del servizio legale, dall’altro agevolasse il professionista nella redazione della nota specifica e garantisse la flessibilità necessaria a tutelare il decoro della professione ed a fronteggiare la concorrenza dei professionisti provenienti da paesi della Comunità.

Seguendo queste linee guida la Commissione si poneva immediatamente a lavoro elaborando un progetto che, tuttavia, non vedeva mai la luce a causa delle note vicende politiche e legislative. Come noto, infatti, con il D.L. n. 1/12 si completava il percorso di erosione della disciplina tariffaria forense iniziato nel 2006 con il Decreto Bersani (L. n. 248/06) e proseguito con la L. n. 148/11 e con la L. n. 183/11 (c.d. Legge di stabilità), attraverso la completa e definitiva soppressione delle Tariffe e di ogni riferimento ad esse, stabilendosi che “il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale” e che “in ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”, mentre nel rapporto giurisdizionale la determinazione dei compensi dovrà essere effettuata sulla base di parametri determinati dal Ministro competente e contenuti in un decreto da emanarsi”.

Il mutato scenario legislativo avrebbe dovuto indurre il Consiglio Nazionale Forense al definitivo abbandono del progetto in attesa delle decisioni del Ministro, dal momento che l’art. 9 D.L. cit. nessuno spazio alla partecipazione, anche solo consultiva, degli organi di categoria nella predisposizione dei “parametri” era previsto. La necessità di tutelare il decoro della professione nonché l’interesse della categoria e del cittadino utente finale del servizio, imponeva però una scelta diversa. Predisporre un progetto da presentare, al Ministro, come proposta, non vincolante, dell’avvocatura per la creazione delle tabelle parametriche per l’attività legale.

Si poneva, dunque, il problema per la Commissione Tariffe del C.N.F. di rielaborare un nuovo progetto che, nel rispetto delle linee guida che avevano ispirato l’attività precedentemente svolta, potesse rispettare il radicale cambio di mentalità rappresentato dal fatto che i parametri non avrebbero più dovuto costituire la fonte a cui il professionista avrebbe dovuto necessariamente attingere per la determinazione del compenso, come accadeva in passato con le tariffe, ma, a norma dell’art. 9 del D.L. citato, il sistema parametrico sarebbe stato diretto alla determinazione dei compensi da liquidarsi da parte degli organi giurisdizionali.

La scelta del Consiglio, attuata dalla Commissione, è stata, dunque, quella di creare uno strumento duttile che consentisse non solo la determinazione giurisdizionale dei compensi, ma fosse utilizzabile dai clienti nella valutazione della richiesta economica formulata dal professionista al fine di consentire una scelta consapevole, nonché, da ultimo e non ultimo, dai professionisti come metro per la determinazione del valore della prestazione da pattuire con il cliente al momento del conferimento dell’incarico. I parametri divengono, dunque, un modello medio non vincolante, né nel minimo né nel massimo, rispetto al quale orientare le valutazioni. Alla luce della nuova formulazione dell’art. 9 contenuta nella Legge di conversione n. 27/2012, infatti, il testo non prevede più la nullità della clausola con la quale si fa riferimento ai parametri per la determinazione del compenso nei contratti tra avvocato e cliente. Ne discende, dunque, la piena e totale utilizzabilità dello strumento parametrico non solo come punto di partenza per la successiva determinazione specifica del compenso con il cliente, ma come valore di riferimento nei limiti dell’obbligo di specificazione contrattuale delle singole voci di costo - comprensive di spese, oneri e contributi - dovute per le prestazioni.

Il lavoro svolto si è articolato in una parte normativa e in una parte tabellare, e ha riguardato l’intero comparto legale non limitandosi solo alla materia civile, ma investendo anche le materie penale, amministrativa, tributaria e soprattutto l’ambito stragiudiziale e della mediazione, che ben possono divenire oggetto di pronuncia/liquidazione giurisdizionale. Il giudice, infatti, ben potrebbe essere chiamato a determinare il compenso per queste attività laddove quanto richiesto dal professionista diventi oggetto di giudizio poiché ritenuto sproporzionato dal cliente.

Il nuovo impianto prevede nella materia civile (comprensiva dei giudizi esecutivi e delle procedure concorsuali), oltre all’eliminazione della voce diritti, una divisione per tipologia di giudizio/procedimento, che consente di individuare 28 distinte Tabelle parametriche. All’interno di ogni singola Tabella si è ritenuto di mantenere una suddivisione per fasce di valore della controversia, che però, nell’ottica di razionalizzazione e di semplificazione del sistema, vengono ridotte dalle precedenti 14 alle attuali 7 coincidenti con gli scaglioni previsti per la determinazione del contributo unificato. Sono state, inoltre, individuate ed evidenziate le fasi caratterizzanti l’intero giudizio/procedimento (fasi per lo più comuni a tutti i giudizi), all’interno delle quali si trovano idealmente raggruppate le attività tipiche svolte dal professionista in quella fase processuale. A ognuna di queste fasi viene attribuito un valore economico (parametro) determinato in relazione al valore della controversia in modo tale da garantire il decoro della professione, consentendo al professionista, oltre che il rimborso di tutte le spese generali, anche un guadagno adeguato alla funzione e condizione sociale. Ne è derivato uno schema caratterizzato dalla massima facilità applicativa, ma anche da un’estrema flessibilità, che consente allo stesso di essere agevolmente adeguato al singolo caso specifico. Al momento della liquidazione, infatti, il Giudice non dovrà fare altro che individuare, avendo riguardo alla fascia di valore della controversia, la fase del giudizio effettivamente svolta e facendo riferimento al parametro indicato adeguarlo alle caratteristiche specifiche della singola prestazione. Nella determinazione del compenso lo stesso potrà fare anche il professionista e il cliente potrà utilizzarli per le proprie valutazioni.

Medesimo sistema si è utilizzato anche nella materia Amministrativa (2 Tabelle), Tributaria (3 Tabelle), nonché per l’attività stragiudiziale e per l’assistenza nelle procedure di mediazione (8 + 1 Tabelle).

Le peculiarità proprie del processo penale hanno imposto alcune modifiche allo schema sopra esposto, di cui però si è mantenuta ferma l’impostazione di base. In primis, è stata predisposta un'unica tabella comprensiva di tutti i possibili giudizi, inoltre al criterio del valore della controversia, assente in materia penale, si è sostituita una suddivisione che tiene conto dell’autorità giudiziaria competente per il singolo giudizio. Immodificata è, invece, la suddivisione dell’attività svolta in macro gruppi definiti fasi, che si rifanno alla struttura caratteristica del procedimento penale. In particolare, per quanto attiene alle fasi, al fine anche di consentire una maggiore capacità di adeguamento al caso specifico, si è prevista la possibilità di riconoscere al professionista un compenso accessorio in relazione all’esito, al numero delle udienze particolarmente significativo, all’eventuale attività di investigazione difensiva, ovvero di ricerca documentale particolarmente laboriosa. Anche nella materia penale il Giudice all’atto della liquidazione giudiziale dei compensi non dovrà fare altro che verificare l’Autorità giudiziaria competente e le fasi cui il difensore ha effettivamente preso parte, e procedere alla somma dei valori parametrici indicati, così determinando il valore complessivo della prestazione resa dal professionista.

Il progetto si completa, poi, di una parte normativa specifica per ogni materia (Civile-Tributaria-Amministrativa, Penale e Stragiudiziale)nella quale sono contenuti i principi e le linee guida per la corretta utilizzazione delle tabelle e per la determinazione dei compensi in relazione al caso concreto, così da consentire di ricomprendere tutte le ipotesi e tutte le fattispecie ipotizzabili, senza tralasciare nessun elemento che possa di fatto nell’ambito della pronuncia giurisdizionale non essere preso in considerazione dal magistrato.

Nell’ottica di fruibilità dei parametri anche dal cliente si è voluto, altresì, inserire nella parte normativa una disciplina generale specificamente diretta al cliente, che consentisse a quest’ultimo soggetto, non necessariamente dotato delle competenze tecnico-giuridiche, di interpretarle così da poter conoscere in linea di massima il costo “medio” della prestazione legale richiesta.

(CNF, relazione illustrativa 28 febbraio 2013)
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