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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* 2 FEBBRAIO 2013 IN VIGORE LA LEGGE DI RIFORMA DELLA PRFESSIONE FORENSE
Sezioni: EVENTI E VARIE
Autore tratto da Italia Oggi - posto Enrico Tortolani
Data di pubblicazione 03/02/2013
* * FORMAZIONE CONTINUA: con l'entrata in vigore della riforma cessa l'obbligo formativo per gli avvocati ultrasessantenni o con anzianita di iscrizione di 25 anni ( art. 11) * * GIURAMENTO AVVOCATI: cambia la procedura, la formula di rito per gli aspiranti avvocati dovrà esser pronunciata innanzi al plenum del Consiglio dell'Ordine in seduta pubblica. Fino ad oggi la sede del giuramento era il Tribunale, riunito per l'udienza penale ( art 8).

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(Leggi Oggi) Entra oggi (2/2/2013) in vigore finalmente la riforma forense, legge 247/2012. Approvata al Senato lo scorso 21 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio, la nuova disciplina professionale per gli avvocati da oggi applica concretamente le sue novità.

Una norma fondamentale per la regolamentazione dei professionisti del foro mancava dal 1933: naturale che le nuove disposizioni investano molteplici ambiti della vita lavorativa di tantissimi iscritti all’Albo, così come degli aspiranti legali.

La legge da oggi con valore effettivo favorisce un regime particolare per gli avvocati, che deroga dalla riforma delle professioni anch’essa di recente approvazione. Ad esempio, riguardo i preventivi, se tutti i liberi esercizi di altri ambiti lavorativi sono obbligati a esporre il preventivo di fronte al cliente, per il mondo forense questa disciplina è valida solo se è l’assistito a farne esplicita richiesta.

In mano agli avvocati, inoltre, viene lasciata piena competenza su tutte le attività di consulenza legale o attività catalogabili come stragiudiziali, purché rimangano collegate all’ambito professionale.

Sulle società tra professionisti, quindi, viene esclusa la possibilità di accogliere come socio un soggetto di puro capitale, mentre i partecipanti al sodalizio possono essere esclusivamente avvocati muniti di iscrizione regolarmente certificata.

E veniamo al capitolo della pubblicità, che è stata bandita per i legali in forma comparativa, o nel caso essa utilizzi linguaggi troppo espliciti, anche in seguito a specifiche sentenze della Cassazione. Per tutti gli altri rami professionali la comparazione è invece consentita.

Come noto, però, non tutti gli articoli della riforma forense entreranno in vigore con decorrenza immediata, poiché necessiteranno di ulteriori provvedimenti in seguito al conferimento delle deleghe in capo al governo, il quale, in più di un caso, dovrà interfacciarsi con il Consiglio nazionale forense.

Così, secondo lo studio divulgato dallo stesso Cnf, oggi entrano in vigore completa l’aggiornata disciplina dell’ordinamento, la nuova conformazione della professione, il segreto professionale, il mandato, le incompatibilità con il ruolo di avvocato, le determinazioni per i legali degli enti pubblici e gli indirizzi per la chiamata a congresso.

Diversamente, si dovrà attendere ancora per la piena effettività di materie come la formazione continua, il Codice deontologico, e, soprattutto, i compensi e il tirocinio.

Riguardo le retribuzioni, il futuro esecutivo dovrà preoccuparsi di definire il regolamento sui parametri, e in particolare a redigerlo dovrà essere il Ministero della Giustizia sentito il Cnf, per un testo che, comunque, differenzierà gli scaglioni dei legali da quelli convalidati per tutte le altre categorie professionali.

Riguardo il tirocinio, invece, l’articolo più discusso che potrebbe essere oggetto, a breve, di ricorsi in Corte costituzionale, manca il documento di definizione dello svolgimento. Per ora, diventa valido solo il termine a 18 mesi mentre tutte le successive disposizioni, inclusa quella che vieta per i primi sei mesi di elargire un compenso ai praticanti, necessitano di interventi legislativi ad hoc.

Il cammino della riforma forense, insomma, è appena iniziato, ma da oggi saranno certamente in applicazione alcune delle sue principali novità: analisi, studi e critiche, sicuramente, continueranno ancora a lungo.
Allegati
Il dossier del CNF (1,3 Mbytes)
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