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* DECRETO CRESCITA: DAL 30 GIUGNO 2014 SCATTERA' PER GLI AVVOCATI L'OBBLIGO DI DEPOSITO DEGLI ATTI PER VIA TELEMATICA.. Le nuove disposizioni per l'ammodernamento di processi e tribunali. Atti e documenti digitalizzati.
Dal 30 giugno 2014 scatta l'obbligo di deposito per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. Anche prima, se il ministro della giustizia lo consente con proprio decreto, la funzionalità dei servizi telematici. Nei processi di esecuzione l'obbligatorietà dell'invio telematico decorrerà dal deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione; elle procedure concorsuali, il deposito telematico concerne gli atti e documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario straordinario. Da un punto di vista tecnico il deposito si considera avvenuto al momento in cui il gestore della Pec del ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna. Queste alcune delle novità introdotte dal decreto crescita (dl 179/12) convertito in legge 221/12. Nei procedimenti d'ingiunzione davanti al tribunale, escluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (per il quale l'obbligo di deposito «telematico» vale solo per gli atti provenienti dai difensori), a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito con modalità diverse può essere autorizzato dal tribunale solo se non siano funzionanti i sistemi informatici del dominio giustizia o in caso di estrema urgenza. Per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali il deposito telematico diventerà obbligatorio 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del ministro della giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi. In caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, il giudice può permettere il deposito cartaceo degli atti; inoltre, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche. Notifiche degli avvocati. Gli avvocati avranno la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali tramite Pec, ma esclusivamente all'indirizzo risultante da pubblici elenchi. Per la notificazione via Pec da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici, il legale dovrà estrarre una copia informatica di cui attesta la conformità all'originale e l'atto così formato viene allegato al messaggio di Pec; anche in tal caso, il momento di perfezionamento della notifica è quello coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, che deve indicare il riferimento alla legge n. 53/1994. Gli avvocati avranno l'obbligo di redigere la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio inviato via Pec (nel caso di notifica di atti non informatici, quindi al messaggio di Pec andranno allegati sia la copia informatica dello stesso atto che la relazione di notificazione). Inoltre si precisa che l'obbligo per gli avvocati di dotarsi del registro cronologico (previste per le notifiche in proprio di atti cartacei) non riguarda le notifiche a mezzo Pec. Per l'atto notificato per via telematica il pagamento dell'importo corrispondente alla marca da bollo è fatto con lo stesso mezzo informatico. Fallimento digitale. Il decreto crescita-bis (n. 179/2012) ha stabilito che nelle procedure concorsuali si deve fare ricorso alle comunicazioni con la posta elettronica certificata. La legge di stabilità per il 2013 è intervenuta con alcune modifiche. Vediamo quali. Per quanto concerne il ricorso per l'ammissione al passivo, trasmesso via Pec al curatore fallimentare, si aggiunge che l'originale del titolo di credito allegato al ricorso vada depositato presso la cancelleria del tribunale. Per il commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo, per quello (o quelli) nominato (o nominati) nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e per il commissario liquidatore si prevede l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo Pec entro dieci giorni dalla nomina. |