SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
WEB MAIL
|
RENATO VENERUSO
(Vice Presidente OUA)
R.C. Auto e indennizzo diretto: profili d'incostituzionalità
La prima lettura del regolamento predisposto dal Ministero delle Attività produttive, in esecuzione della delega prevista dall’art. 150 del Codice conferma la legittimità delle preoccupazioni manifestate dall’Avvocatura quanto alla possibile reintroduzione dalla finestra della previsione di cui al comma 22 dell’art. 7 del PDL Lettieri, atto Camera 3632, –che vincolava l’obbligo di riconoscere anche le spese legali, oltre al risarcimento del danno, alle sole ipotesi di ritardo colpevole dell’assicurazione nella presentazione dell’offerta risarcitoria-, che si era riusciti a far uscire dalla porta principale del codice: in caso di risarcimento diretto, a favore dei legali intervenuti, all’art. 9 n° 3, in palese ultrapetizione della delega e, quindi, in violazione della natura terziaria e sottoordinata della norma regolamentare, si prevede, infatti, che “non sono considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale”!! Nel merito dell’articolato normativo, invece, si può puntualmente osservare: Sulle modalità di denuncia del sinistro (art. 143): l’omissione dell’obbligo di denuncia a mezzo dell’apposito modulo ISVAP fa scattare le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c.; suscita perplessità la integrazione dell’obbligo edittale –che la giurisprudenza ha sempre inteso meramente ordinatorio e senza nessuna conseguenza decadenziale- con una fonte normativa men che amministrativa, specie per relazione alla ipotesi in cui la denuncia venga comunque fatta e nei termini, ma senza il rispetto delle forme di cui al modulario ad adottarsi. Sull’azione diretta del danneggiato (art. 144): la previsione in esame riafferma i principi cardini della tutela aquiliana in materia di circolazione stradale veicolare come già noti e consolidati nella normazione vigente, a partire dall’art. 18 della l. 990/69 e succ. mod., per cui il danneggiato ha azione diretta, di evidente connotazione extracontrattuale dipendente dal nemimen laedere di cui all’art. 2043 c.c., nei confronti dell’assicuratore in litisconsorzio necessario con il danneggiante; si precisa, altresì, opportunamente la non opponibilità al danneggiato delle eccezioni personali e contrattuali –fatta salva la rivalsa dell’assicuratore nei rapporti interni con il danneggiante-, e la dipendenza del termine prescrizionale da quello astrattamente previsto per l’azione nei confronti del responsabile civile, con la conseguenza di dare forza normativa alla interpretazione giurisprudenziale -oggi prevalente- della durata quinquennale della prescrizione del risarcimento del danno da lesioni personali, a prescindere dalla proposizione o meno della querela della persona offesa ovvero della costituzione di parte civile per il caso di procedibilità d’ufficio dell’azione penale. Sulle condizioni di procedibilità dell’azione (art. 145): l’unica, apparente, novità riguarda la diversificazione dello spatium di improponibilità dell’azione per le lesioni alla persona, che viene aumentato a 90 gg. dalla costituzione in mora; in realtà, il rinvio al rispetto delle modalità rispettivamente previste dagli artt. 148 e 149 ne stravolge significativamente l’attuale dettato normativo. Sul diritto di accesso (art. 146): la norma, che prima facie sembra aderire all’esigenza del danneggiato di una piena conoscenza degli accertamenti –anche conservativi- svolti nella fase stragiudiziale dall’assicuratore e dai suoi delegati, si manifesta, di fatto, di scarsa praticabilità e dubbia efficacia; infatti, a parte l’esclusione di tutti i documenti che riguardino i terzi (a causa della riserva operata con il richiamo alla normativa a tutela della privacy), le modalità di esercizio del diritto sono demandate ad un regolamento il cui testo è affidato alla compilazione propositiva dell’ISVAP (!!). Inoltre, v’è previsione di sbarramento al momento della pendenza giudiziale, il che riduce ulteriormente l’ambito di applicazione della previsione. Quel che è, infine, più disarmante è l’assenza di un adeguato restraint all’obbligazione di facere in capo all’assicuratore, limitandosi il comma 3 a prevedere che in caso di inadempimento il danneggiato potrà svolgere reclamo all’ISVAP (!!). Sullo stato di bisogno (art. 147): l’articolo riscrive la previsione di cui all’art. 24 l. 990/69 –che non viene peraltro espressamente abrogato-, disancorando l’anticipazione della liquidazione del risarcimento dalla verifica degli elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora -che la giurisprudenza aveva rigorosamente, finora, ritenuto indispensabili-, ora limitata alla sussistenza di un generico e non meglio qualificato “stato di bisogno” che si accompagni all’ “accertamento di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente”; orbene, a parte l’evidente atecnìa della formula linguistica utilizzata, è lecito dubitare della praticabilità anche di tale norma, con l’aggravante della almeno implicita abrogazione della attuale provvisionale. Sulle modalità del risarcimento (art. 148): la richiesta di risarcimento per danni a cose deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata e contenere tutti gli elementi indicati nel modello di denuncia di sinistro approvato dall’ISVAP ovvero copia della denuncia stessa, nonché l’indicazione del codice fiscale dei danneggiati e delle condizioni di visura dei beni danneggiati; l’assicuratore deve rispondere entro sessanta giorni (dimidiati nel caso di denuncia sottoscritta da tutte le parti coinvolte nel sinistro ed aumentati a 90 nel caso di lesioni personali) formulando l’offerta risarcitoria ovvero esplicando le ragioni per cui ritiene di non poterla accogliere. Per i danni da lesione, la richiesta deve contenere anche la descrizione del sinistro, l’età e l’attività del danneggiato, lo stato di famiglia degli eredi del deceduto e, soprattutto, il certificato medico di avvenuta guarigione clinica con gli estremi dei postumi residuati; elemento quest’ultimo che posporrà l’istanza potenzialmente anche di molti mesi in attesa della avvenuta guarigione. I suddetti termini –che sono, in virtù del richiamo operato dall’art. 145, di procedibilità dell’azione- vengono sospesi in caso di rifiuto del danneggiato di assoggettarsi a accertamenti diagnostici, cui lo stesso potrebbe legittimamente rifiutare di sottoporsi per la loro invasività, con conseguente effetto di paralisi della giustiziabilità del diritto leso, il che rende la norma di dubbia costituzionalità; ovvero di richiesta, entro 30 gg. dalla ricezione della raccomandata di costituzione in mora, da parte dell’assicuratore, di integrazione della documentazione prodotta dal danneggiato, con il pericolo di egualmente concedere a quello, diritto potestativo di prolungare lo spatium che precede la possibile azione con istanze immotivate di integrazione che nessuno –se non appunto il giudice- potrebbe valutare per tali. Viene data facoltà al solo assicuratore, durante il periodo istruttorio, di poter acquisire informazioni dagli organi di polizia. Se l’offerta dell’assicuratore viene accettata dal danneggiato, il primo deve liquidare la somma offerta al secondo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione dell’offerta. In caso di rifiuto del danneggiato, anche presunto per la sua mancata replica, nel termine di trenta giorni dall’offerta, la relativa somma viene in ogni caso inviata dall’assicuratore con le stesse modalità tempistica ed effetti che per il caso di accettazione; l’unica differenza è che nel caso di liquidazione giudiziale di somma superiore di oltre la metà a quella offerta è prevista la segnalazione all’ISVAP “per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni della presente” (!?!). Viene, infine, ripresa la normativa già introdotta dalla novella del 2002 –condivisa nella sua finalità moralizzatrice di trasparenza- sull’obbligo di segnalare al cliente l’entità degli onorari al professionista intervenuto cui richiedere la documentazione fiscale relativa. Sul cd. indennizzo diretto (art. 149): la posizione geografica dell’articolo ne rende manifesta la natura di norma speciale rispetto a quelle che lo precedono, tale da consentirne lettura derogatoria solo per le parti da questo espressamente novate rispetto alle previsioni, appunto, precedenti; ciò è molto importante proprio in relazione al suddetto n° 11 dell’art. 148, che prevede l’obbligo di liquidazione degli onorari ai professionisti intervenuti, che non è derogato da alcuna previsione contenuta nell’art. 149, di talché, è del tutto lecito affermare che ben si potrà oggi inoltrare la richiesta di risarcimento, in nome e per conto del danneggiato, direttamente alla compagnia di questi e così acquisire il diritto al pagamento delle relative competenze per l’intervento. La richiesta deve essere indirizzata al proprio assicuratore, il quale provvederà, con le medesime modalità e tempistica proprie dell’ipotesi ordinaria di cui all’art. 148, a liquidare il risarcimento per conto dell’assicuratore del responsabile, salva la regolazione interna dei rapporti fra le imprese. Nel caso di mancata accettazione dell’offerta, il danneggiato ha l’obbligo di citare in giudizio il proprio assicuratore, salva la facoltà di intervento estromittente dell’assicuratore del responsabile, senza che sia specificata se si mantiene –come per logica giuridica si dovrebbe, ma come farebbe escludere la formula “nei soli confronti”- il litisconsorzio necessario almeno nei confronti del responsabile medesimo. In via generale e conclusivamente, la nuova disciplina risarcitoria manifesta palesi profili di incostituzionalità e di lesione di consolidati principi generali dell’ordinamento in materia di responsabilità civile, nonché dubbia efficacia e praticabilità. Quanto ai primi, è agevole osservare l’eccesso di delega ex art. 76 Cost. in cui è caduto il legislatore delegato: invero, la norma delegante (art. 4 l. 229/2003) si limita a porre, alle lettere e) e f), tra gli altri, quali principi e criteri direttivi, “la garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa”, nonché “l’armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di distribuzione dei servizi assicurativi”. La normativa suscita ulteriore questione di non manifesta infondatezza di illegittimità costituzionale per la possibile lesione del principio di uguaglianza, che discende dalla agevolazione al danneggiato ammesso al risarcimento diretto, il quale otterrà soddisfazione poziore dal proprio assicuratore –da lui ben conosciuto ed addirittura scelto (si presume anche per le garanzie di serietà professionale e di solidità patrimoniale) rispetto a tutti gli altri casi in cui dovrà invece rivolgersi, secondo la previsione generale, all’assicurazione del responsabile civile (a lui potenzialmente ignota o effettivamente inesistente per i casi di scopertura assicurativa del responsabile); diversità di trattamento che appare ingiustificata, ove si consideri la mancanza di specificità dei casi che il legislatore ha previsto rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 149. Vi è, poi, il problema di come inserire la nuova disciplina nel sistema organico dei princìpi di responsabilità civile: da un lato, v’è l’evidente atecnìa di chi parla di indennizzo in luogo che di risarcimento -come invece fa correttamente il legislatore delegato nella rubrica dell’art. 149-, lapsus peraltro rivelativo di come si possa per tale via scardinare del tutto il principio di risarcibilità del danno ingiusto come corrispondenza necessaria fra l’evento sinistroso e la pedissequa obbligazione di ricostituzione per equivalente del patrimonio leso, principio sancito dall’art. 2043 c.c. che rappresenta autentica clausola generale dell’ordinamento in materia; dall’altro, va denunciata la difficoltà di raccordare le condizioni oggi previste, soprattutto ai fini della procedibilità dell’azione, con quelle previgenti ex l. 990/69 e succ. mod., che certo non possono intendersi implicitamente abrogate. Che la stessa apparente semplificazione, invocata a giustificazione della novella, possa risolversi in un appesantimento delle incombenze richieste a fini risarcitori e quindi in una involontaria spinta alle lungaggini nella definizione liquidatoria del sinistro e, finalmente, addirittura in un aumento del contenzioso giudiziario, è prognosi che nasce dalla elementare considerazione che tutto il castello normativo dell’indennizzo diretto poggi sulla compilazione congiunta del modello CID e, soprattutto, sul riconoscimento di responsabilità di uno dei veicoli coinvolti, in assenza dell’uno o dell’altro dei quali elementi il fantomatico obbligo di risarcimento in capo all’assicurazione del danneggiato …evaporerà come neve di primavera al primo sole delle reciproche contestazioni sulla ripartizione del torto. Il tutto, ancora regolarmente vigente la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c. tratto da "Il Sole 24Ore" del 24/01/2006. |