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* AVVOCATI E COMPENSI - PARAMETRI: L'ULTIMO ARRESTO DELLE S.U. - I NUOVI VALORI APPLICABILI ALLE PRESTAZIONI CONCLUSE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 1/2012.
Ai parametri sfugge solo il legale che ha ultimato la prestazione professionale prima della loro entrata in vigore. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 17405 depositata ieri, affermano il carattere retroattivo del Dl 1/2012, che fissa i criteri per determinare il compenso dell'avvocato in caso di contenzioso, decretandone l'applicazione alle prestazioni ancora in corso alla data dell'entrata in vigore, il 24 gennaio 2012. Anche se l'impegno professionale è iniziato prima e si è svolto in parte sotto il regime delle tariffe. La Suprema corte fornisce un'interpretazione autentica del Dl. "Vero è che il terzo comma dell'articolo 9 del Dl 1/12 - si legge nella sentenza - stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe". Una lettura che boccia interpretazioni diverse, come la teoria del "frazionamento". Secondo i giudici non è condivisibile il tentativo di sfuggire al decreto legge "segmentando", in caso di lavori precedenti ma ancora in atto, le prestazioni nei singoli atti compiuti nella causa dal difensore. Non va bene neppure distinguere tra loro le diverse fasi della prestazione "per applicare in modo frazionato in parte la precedente e in parte la nuova regolamentazione". "Il compenso - scrive la Cassazione - evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata". Verità sempre accettata in passato, quando si è trattato di liquidare onorari che derivavano da cause durate tanto a lungo da aver subito il passaggio di diverse tariffe: in quei casi il valore di riferimento è stato quello vigente al momento della conclusione dell'opera. A tracciare la strada obbligata c'è anche l'articolo 4 del decreto, che impone di tenere conto, nel quantificare la liquidazione di diversi fattori, dalla complessità delle questioni ai risultati raggiunti, elementi difficilmente valutabili se l'onorario facesse riferimento a singole fasi. La Cassazione previene anche una possibile obiezione: è vero che si tratta di fattori che riguardano la liquidazione del compenso dovuto dal cliente ma, inevitabilmente, pesano anche in quella giudiziale. Gli avvocati, dal canto loro, hanno già aderito al concetto di unitarietà del compenso, prevedendolo all'articolo 13 dello Statuto, all'esame della Camera e abbandonando così un retaggio della separazione tra avvocati e procuratori
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