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* PRECETTO SU SENTENZA: PRIMA E DOPO I NUOIVI PARAMETRI
* Pubblichiamo nuovamente un articolo tratt da Altalex del dicembre scorso, poichè appare ancora di stringente attualità. Trattasi comunque di una posizione che va letta in chiave di studio. Per l'applicazione ogni operatore deve rifarsi al testo di legge ed al proprio prudente apprezzamento. * L’art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, come ormai noto, ha previsto l’abrogazione delle tariffe professionali, demandando al Ministro della Giustizia l’emanazione di un decreto di riferimento per la determinazione dei compensi spettanti al professionista (art. 9, comma 2 cit.: “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”). Il Ministero della Giustizia con decreto n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il 23 agosto 2012, ha provveduto ad emanare uno – adire il vero - sconcertante “regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”. Il nostro fine è quello di chiarire sin da subito un aspetto fondamentale ed essenziale per la redazione degli atti di precetto in forza di sentenze emesse in data anteriore all’entrata in vigore del D.M. n. 140/2012 sopra citato. L’art. 41 del D.M. 140/2012 contiene la disciplina transitoria e così recita: “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”. In sostanza, la norma distingue tra: le liquidazioni già avvenute prima dell’entrata in vigore del regolamento, ovvero, ovviamente, quelle contenute, anche implicitamente, nelle sentenze pubblicate in data anteriore al 23 agosto 2012, e per le quali la redazione dell’atto di precetto va effettuata utilizzando le vecchie tariffe professionali forensi ancora applicabili, all’epoca, con l’indicazione dei diritti di precetto ivi previsti, pacificamente dovuti per legge; le liquidazioni successive all’entrata in vigore del citato regolamento, ovvero quelle contenute sia nei titoli diversi dalle sentenze sia nelle sentenze pubblicate successivamente (ed in cui la liquidazione viene effettuata in base alle nuove tabelle). La norma è chiara e va interpretata ed applicata correttamente anche al fine di evitare confusione ed inutili opposizioni. La distinzione di cui sopra tiene conto sia della disciplina transitoria di cui al citato art. 41, D.M. 140/2012 sia della giurisprudenza pacifica della Suprema Corte in materia. Infatti, la Corte di Cassazione, proprio in tema di liquidazione dei diritti successivi alla sentenza, ha affermato più volte che legittimamente può essere intimato precetto per le spese e competenze del precetto stesso e per quelle relative agli atti successivi e conseguenti ad un provvedimento giudiziale, anche se ivi non espressamente indicate dal Giudice, costituendo tali spese e competenze un accessorio di legge alle spese processuali già liquidate nel provvedimento (Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2008, n. 28627; Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 12 giugno 2008, n. 15814). Pertanto, la liquidazione delle spese e competenze dell’atto di precetto avviene in forza della liquidazione contenuta in sentenza, con riferimento temporale all’emissione della stessa. Detto principio, in combinato disposto con la norma transitoria di cui all’art. 41 del D.M. 140/2012, comporta che, ratione temporis, negli atti di precetto redatti anche successivamente all’entrata in vigore del D.M. su citato, ma in forza di provvedimenti giudiziali antecedenti, vanno applicate le tariffe in vigore al momento della liquidazione giudiziale, ovvero le vecchie tariffe forensi. E che le tariffe forensi continueranno ad applicarsi anche dopo il termine del periodo transitorio con riferimento ai diritti per le prestazioni già svolte anteriormente alla loro abrogazione è consolidato insegnamento sempre della Suprema Corte che più volte, in tema di successione di tariffe professionali forensi, ha avuto modo di specificare che “Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita” (Cassazione civile, sez. II, 15/06/2001, n. 8160), mentre gli onorari di avvocato, in virtù del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi, tale momento, con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cassazione civile, Sez. III, 11 marzo 2005, n. 5426; Conforme Cassazione Civile, Sez. II, 12 maggio 2010, n. 11482). Di ciò dà atto anche lo stesso Consiglio Nazionale Forense a pagina 25 del dossier n. 7/2012 del 4 settembre 2012 sulla riforma delle professioni. L’interpretazione qui offerta è l’unica ammissibile, sia alla luce della disciplina transitoria sopra richiamata che della pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità sopra riportata alla quale si è uniformata la giurisprudenza di merito. (Altalex, 8 ottobre 2012. Articolo di Antonino Polimeni e Samantha Farcomeni) |