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* AVVOCATI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI. Aboliti dirtti ed onorari, introdotto il preventivo. In allegato uno studio dell'Unione Triveneta.
Speciale Riforma professioni
Avvocati, nuovi "scenari tariffari"
(Antonio Ciccia. Sito web IPSOA 24/8/2012)
I parametri semplificano il calcolo dei compensi per gli avvocati e sono dotati di alcune valvole di flessibilità, così da adattarsi alle singole evenienze. Il compenso, onnicomprensivo (tranne i rimborsi spese), è calcolato per fasi e non per singole attività, e abbandona la distinzione tra diritti e onorari. E' quanto previsto dal decreto n. 140 del 20 luglio 2012, pubblicato in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012, attuativo dell'articolo 9 del decreto-legge 1/2012, sull'abolizione delle tariffe, che riguarda anche dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni tecniche ed altre professioni. Il maggiore vantaggio dei criteri di liquidazione, stabiliti con il regolamento, e cioè la sua plasmabilità assoluta, tanto da essere derogabili senza limiti, rischia di diventare il suo punto debole, aprendo la possibilità a valutazioni giudiziali estremamente differenziate. Il professionista può, però, limitare la discrezionalità del magistrato stipulando con il proprio cliente un accordo specifico sugli onorari. Precisiamo i termini della questione. Il decreto 1/2012 ha abbattuto definitivamente il sistema dei compensi professionali stabiliti con decreto ministeriale, o, in altre parole, il sistema delle tariffe vincolanti. Le tariffe costituivano il preziario delle prestazioni e stabilivano quanto l'avvocato poteva chiedere al proprio cliente; ma le tariffe erano anche l'unità di misura per la determinazione giudiziale dei compensi: ogni volta che il giudice doveva pronunciarsi sulle cosiddette spese di giudizio utilizzava le tariffe. L'abolizione delle tariffe ha creato due lacune: la prima sul metodo per calcolare la remunerazione dell'attività svolta dall'avvocato posta a carico del cliente; la seconda sul metodo da utilizzare da parte del giudice per liquidare le spese giudiziali. Il primo vuoto è stato colmato innanzi tutto con un rinvio all'autonomia negoziale: il compenso dell'avvocato è quello pattuito con il cliente di volta in volta. Il secondo vuoto è stato riempito con la determinazione dei parametri previsti nel regolamento in esame. Si tratta di due aspetti distinti. L'avvocato conclude il contratto (comprensivo delle clausole sui compensi) con il proprio cliente e questo contratto vincolerà le parti; è meglio, inoltre, che il professionista abbia fornito un preventivo delle spese da sostenere; il contratto avvocato-cliente vincolerà anche il giudice in una causa tra l'interessato e il professionista, il quale agisca per il recupero del credito. In una causa di questo tipo il giudice accerterà se c'è un contratto e, in caso positivo, applicherà quell'accordo, a meno che sia invalido o nullo o annullabile per qualche motivo; se non c'è una clausola contrattuale, il giudice applicherà i parametri previsti dal decreto 140/2012. Vi è, poi, un caso diverso e cioè quello in cui il giudice deve liquidare le spese di soccombenza: una causa va a sentenza e il giudice stabilisce l'importo delle spese che il vincitore può recuperare da chi ha perso. Per stabilire questo importo il giudice applicherà i parametri previsti dal decreto 140/2012. La definizione dell'ambito di applicazione degli istituti indica le possibili cautele che si possono mettere in campo per mantenere un livello di remunerazione adeguata. Si tratta di cautele ispirate alla personalizzazione del tariffario. Non essendoci più un tariffario unico, seppure modulabile, considerata la forbice minimo-massimo per singole prestazioni, il professionista, per regolare i rapporti economici con la propria clientela, potrà costruire un proprio tariffario di studio. Peraltro nell'intento del legislatore, e non senza che questo comporti una acritica accettazione da parte del mondo forense, la determinazione del compenso dovrebbe diventare fattore di catalizzazione della concorrenza tra professionisti, singoli e associati, e tra società professionali. Tra l'altro i compensi delle prestazioni possono essere oggetto della pubblicità informativa (su cui si veda il D.p.r. 07.08.2012 n° 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate). L'altra cautela è la presentazione di un preventivo, considerato che la omissione di tale incombenza può diminuire la valutazione giudiziale dei compensi. Quanto, invece, alla determinazione giudiziale dei compensi i nuovi parametri hanno una flessibilità interna. Ci sono, infatti, criteri che, pur soggetti alla valutazione discrezionale del giudice, sono governabili più di altri dall'avvocato. Si tratta di criteri che fanno appello alla professionalità del legale. È premiato, infatti, l'avvocato che non tiene condotte di abuso delle regole processuali, è premiato l'avvocato che si adopera proficuamente per la definizione conciliativa della pendenza e anche l'avvocato che non incorre in errori di procedura. La professionalità ha la possibilità di essere remunerata: così ci si sgancia parzialmente e progressivamente dal sistema tariffario per cui il compenso è legato prioritariamente alla quantità di attività svolta (numero di atti, numero di udienze, e così via). Entrando nel merito dei parametri non è possibile fare un confronto con le vecchie tariffe e stabilire se i nuovi parametri sono più alti o più bassi o invariati: la combinazione possibile di fattori e la derogabilità assoluta dei compensi sfugge a una comparazione secca. Se si vuole, comunque, dare un'idea di massima, per una causa di valore tra i 25 mila e i 50 mila euro di valore e per l'attività fino a sentenza, può essere liquidato un importo medio di 4500,00 euro, aumentabile fino a 8280, 00 euro o diminuibile fino a 2010,00 euro; tuttavia questi importi sono derogabili nel caso concreto. I compensi, senza considerare la fase esecutiva, raggiungono, nell'ipotesi base il 12% del valore della causa, aumentabili al 22% o diminuibili fino al 3%. Il rapporto compensi/valore della causa è usato dalla relazione illustrativa del regolamento per arrivare a sostenere che l'Italia continua ad attestarsi su valori più alti di paesi europei con il sistema giudiziario comparabile, anche se lievemente più bassi di quelli precedentemente praticati. Per un valore medio della controversia (37.500 euro) il valore medio dei compensi (compresa, però, la fase esecutiva) risultante dal nuovo regolamento, secondo la relazione illustrativa sopra richiamata, corrisponde al 19,2% del valore conteso. Il rapporto medio ponderale, in Italia, tra costi legali concretamente sostenuti e valore del bene oggetto della lite giudiziaria, in ipotesi di non impugnazione di merito (indici doing business della Banca mondiale), si attesta attualmente in Italia al 21,8%, mentre è del 17,4% in Francia, del 14,4% in Germania e del 17,2% in Spagna. Le valutazioni statistiche risentono, comunque, dei vizi intrinseci alle generalizzazioni e dei criteri con cui si costruiscono gli indici messi in comparazione. Più opportuno è, quindi, passare a una illustrazione dei contenuti del regolamento, cominciando dal preventivo. L’assenza di prova della presentazione al cliente di un preventivo di massima (articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 1/2012) costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Per evitare una riduzione nella liquidazione dei compensi è necessario che l'avvocato presenti al giudice il documento precontrattuale. Per gli avvocati viene abbandonata la distinzione tra onorari e diritti, che costituiva la regola per remunerare sia l'attività intellettuale (onorari, da determinare tra un minimo e massimo in relazione allo scaglione di valore della causa e all'organo giudiziario competente) sia l'attività di gestione del contenzioso (importo fisso sempre relativo allo scaglione di valore della causa e all'organo giudiziario). Le prestazioni forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali, a loro volta, sono state divise in attività penale e attività civile, amministrativa, comprensiva del contenzioso contabile, e tributaria. I parametri per i compensi sono determinati per le singole fasi di attività e, quindi, per i seguenti step: studio, fase introduttiva, istruttoria, decisoria ed esecutiva. Il regolamento penalizza, con parametri più bassi, le condotte processuali abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Abbassa la liquidazione giudiziale dei compensi anche la responsabilità processuale per lite temeraria e l’inammissibilità o l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda: il compenso può essere ridotto del 50 per cento. Il compenso può essere aumentato (fino al triplo), invece, nel caso di class action e fino al 25% , quando il procedimento si conclude con una conciliazione. Peraltro va ribadito che in nessun caso le soglie numeriche indicate dal regolamento, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, sono vincolanti per la liquidazione stessa (articolo 1, comma 7 del regolamento).
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