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* PRATICA FORENSE - 18 MESI LA DURATA DEL TIROCINIO PER TUTTI - IL MINISTERO CAMBIA PARERE. *
Il Consigliere Segretario, Avv. Gaetano Paolino, segnala il mutamento di indirizzo adottato dal Ministero della Giustizia con la circoclare allegata in calce. Dunque tirocinio ridotto a 18 mesi per tutti, con efficacia estesa anche ai periodi di partica iniziati prima della nuova normativa, introdotta dall'art 9, comma 6, del d.l. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012 n. 27. * * * Nel frattempoil C.O.A. Salerno ha sollecitatoil C.N.F. alla regolamentazione delle convenzioni
per il tirocinio presso istituzioni pubbliche. * * * * * * Clamorosa inversione di rotta del ministero della Giustizia sulla retroattività delle nuove norma che regolano la durata (abbassata a 18 mesi), e le modalità, del tirocinio professionale. La pressione degli ordini si è fatta sentire al punto che con la circolare 4 luglio 2012, la posizione del Dipartimento per gli Affari di giustizia è radicalmente mutata. “Una vittoria del buon senso”, per Ester Perifano dell’associazione nazionale forense. E il ministero ha anche chiarito che 12 dei 18 mesi andranno obbligatoriamente svolti presso uno studio professionale. La norma L’articolo 9 comma 6 del Dl 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, stabilisce che “la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi”. I casi dubbi Ma cosa succede per tutti coloro che hanno iniziato la pratica professionale prima del 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni)? Secondo la circolare di ieri la legge nulla dice in proposito, per cui non rimane che appellarsi alle norme generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. La nuova interpretazione Ebbene, secondo l’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, la legge dispone per l’avvenire. Tuttavia, spiega la circolare, va anche considerato che “nei rapporti di durata - quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale - la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò”. Ragionamento opposto, invece, va fatto quando “per regolare gli effetti, si agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto”, in questi casi “la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti”. Nel caso di specie, dunque, deve ritenersi che “la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza”. Del resto “la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro”, mentre ove si accogliesse l’interpretazione contraria, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento in violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Nessun pericolo però per la qualità dei professionisti, infatti, ricorda la nota, “l’esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all’idoneità”. Passaggio obbligato nello studio Chiarito anche l’ambito di applicazione del passaggio che prevede la possibilità per i primi sei mesi che il tirocinio possa essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione, in concomitanza con il corso di laurea. Ciò va interpretato nel senso che è sempre necessario svolgere un periodo di dodici mesi presso uno studio professionale. (Commentomtratto d Guida al Diritto )
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