SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
WEB MAIL
|
* RIFORMA PROFESSIONI: IL GOVERNO HA VARATO LO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO.
In allegato il testo dello schema di decreto legislativo e la relazione di accompagnamento, nonchè il testo del ddl in discussione alla Camera. RIFORMA DELLE PROFESSIONI Riforma delle professioni più vicina, il Governo vara lo schema di decreto. DI Francesco Machina Grifeo (Guida al Diritto - Il Sole 24 Ore) Via libera, preliminare, dal Consiglio dei ministri allo schema di regolamento sulle professioni, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, del Dl 138/2011. Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche (fatte salve le specificità di quelle sanitarie), ma contiene anche alcune disposizioni ad hoc per gli avvocati in materia di domicilio professionale e per avvocati e notai per l'accesso alla professione. Non si sono fatte attendere le reazioni dei legali che richiamano il Governo al rispetto della Costituzione, chiedendo un intervento di riforma che parta dal Parlamento e non segua una disciplina di fonte secondaria. La definizione di professione regolamentata E nel testo del Dpr si va subito al sodo. L'articolo 1 infatti recita: "Per "professione regolamentata" si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate … o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi o in ogni caso in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, quando la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità". Non solo, la norma facendo riferimento alle ipotesi di riservatezza dell'attività, la limita ai soli casi espressamente previsti dalla legge. In tutte le altre ipotesi, dunque, nessuna attività sarà riservata. Confermati anche i principi contenuti nella norma di delegificazione sulla libertà di accesso alle professioni e sul correlativo divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali. Niente limiti all'accesso Affermato poi il principio della libertà dell'esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico. Principio ripreso nella previsione sulla portata delle incompatibilità che risulta attenuata. Norme specifiche per l'avvocatura All'articolo 10 si stabilisce: "L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui è iscritto, salva la facoltà di avere ulteriori sedi di attività in altri luoghi del territorio nazionale". E l'articolo 11, in tema di pratica forense, stabilisce che "il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi". E, "deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia". Inoltre, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato per il periodo di un anno. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari, invece, sarà disciplinata da uno specifico decreto da emanare entro un anno. I praticanti assisteranno e coadiuveranno i magistrati, anche con compiti di studio, senza alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale. Infine, il praticante sarà ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Pratica notarile Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio. Formazione continua Prevista l'obbligatorietà della formazione continua permanente, la cui violazione è sanzionata disciplinarmente. Obbligo assicurativo Stabilita inoltre l'obbligatorietà dell'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, di cui deve essere data notizia al cliente. Funzione disciplinare La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative. Ragion per cui è stata prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti. Pubblicità informativa Si allargano le maglie della pubblicità informativa che è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all'attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l'organizzazione dello studio ed i compensi praticati. L'entrata in vigore del decreto avrà l'effetto di abrogare tutte le norme incompatibili. Entro il 31 dicembre poi il Governo provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell'articolo 3, comma 5 bis, del Dl. " * * * * * Riforma degli ordini professionali La rivoluzione alla prova dei fatti. IL DPR CHE IL GOVERNO HA IN GESTAZIONE (LO SCHEMA È GIÀ STATO APPROVATO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI) DOVRÀ SCIOGLIERE UNA SERIE DI DUBBI INTERPRETATIVI CHE SONO GIÀ STATI SEGNALATI DAI VARI ENTI E SUPERARE LE ULTIME RESISTENZE (tratto da La Repubblica - Catia Barone ) Milano I tempi stringono e i professionisti iniziano ad agitarsi. Quasi tutti gli Ordini hanno già inviato al governo le proposte di modifica dei loro ordinamenti sulla base delle leggi di riforma già approvate. Proposte che saranno recepite, con le modifiche che il governo riterrà opportune, con un Dpr, da emanare - secondo la legge - tassativamente entro il 13 agosto. Il Consiglio dei ministri ha approvato la settimana scorsa, in via preliminare, lo schema di Dpr. Ma al momento regna ancora l'incertezza su diversi punti-chiave e forse ci sarà un'ulteriore trattativa con gli ordini su specifici punti. Le novità in ballo sono tante: accesso alla professione, formazione permanente, limite alla durata del tirocinio, compenso del professionista, assicurazione obbligatoria. E poi, liberalizzazione della pubblicità e istituzione di organi terzi per le questioni disciplinari. Mentre il socio di capitale, così come il singolo professionista, potrà partecipare a una sola società tra professionisti. Ma a preoccupare è anche la scadenza del 13 agosto: "Se il decreto andrà troppo in là succederà un pasticcio - spiega Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti -. Il Dpr dovrebbe essere pronto già da adesso perché per arrivare alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ci potrebbero volere dai due ai tre mesi. Il rischio è di trovarsi a metà agosto con un vuoto normativo ". Senza contare le zone grigie: "Non si capisce se l'assicurazione sia obbligatoria subito o dovrà essere regolamentata in un secondo momento e neanche se le nuove società tra professionisti (istituite ma non regolamentate) dovranno iscriversi soltanto all'Ordine di maggioranza o se lo dovranno fare anche alla Camera di Commercio. Insomma c'è ancora molta nebbia sui tempi e sui modi. Quello che chiediamo? Fare presto e scrivere con chiarezza". Anche il presidente dei commercialisti italiani Claudio Siciliotti è preoccupato e chiede in un iter repentino: "I tempi sono stretti, speriamo di riuscire a vedere presto i decreti. Nulla da dire sulla manovra che secondo noi fissa principi condivisibili, è corretta e migliora la funzione pubblica degli ordini rendendola più trasparente. Tra l'altro, da tempo il nostro ordinamento è in linea con questi presupposti (non abbiamo il numero chiuso, le tariffe sono indicative da 12 anni, la pubblicità è sempre stata libera, abbiamo già accoppiato tirocini e università e puntato sulla formazione continua). Per quanto riguarda le società tra i professionisti non crediamo che ci sia realmente bisogno della costituzione di una società di capitale perché quello che conta è il capitale intellettuale e non finanziario". Una questione, quest'ultima penalizzante secondo Domenico Posca, Presidente dell'Unione Italiana dei Commercialisti: "E' assurdo il limite di poter partecipare ad una sola società tra professionisti. In questo modo non si stimola la specializzazione e la diversificazione delle attività del singolo lavoratore". Preoccupati anche i notai: "E' un grosso problema - spiega Giancarlo Laurini, presidente del Consiglio nazionale del Notariato - Le società tra professionisti con soci di capitale o non notai mal si legano con la funzione pubblica dei notai e nessuno degli altri ordinamenti notarili europei le prevede. A parte questo, la nostra categoria ha espresso più volte il suo convincimento che molto è stato fatto con il decreto di agosto 2011 e che il notariato già da tempo aveva adeguato gran parte del suo ordinamento a quei principi". In attesa del Dpr Armando Zambrano, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri chiede linee direttive che non siano troppo rigide: "Siamo fiduciosi che il provvedimento darà gli strumenti necessari per modernizzare le professione. La cosa più importante però è la flessibilità del regolamento: ma penso che alla fine sarà così ". Il presidente del Consiglio nazionale Forense Guido Alpa solleva invece un'altra questione: "La nostra è una professione con profili di specialità. Ha rilievo costituzionale perché è funzionale alla realizzazione di diritti fondamentali come quello di difesa e di uguaglianza. Per questo non può essere disciplinata con le regole di secondo grado. Chiediamo quindi al Governo una legge ordinaria e organica. Il Cnf si augura una rapida approvazione del progetto di riforma forense alla Camera con il pieno sostegno da parte del Governo. La riforma costituisce un progresso della disciplina attuale e offre una maggiore tutela ai cittadini". Il Cnf ha anche chiesto un parere al presidente emerito della Corte Costituzionale, Piero Alberto Capotosti, sui profili di legittimità di una delegificazione nella materia della disciplina degli Ordini. La conclusione è stata nel segno del rischio di incostituzionalità di un eventuale regolamento ministeriale che ponga mano alla distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari. "La riforma forense è attesa da tempo immemorabile - aggiunge Maurizio De Tilla, presidente dell'Organismo Unitario Avvocatura Italiana - e sarà efficace soltanto se tutelerà la specificità delle professioni liberali senza cedimenti pericolosi alle derive ultra-liberiste e se supererà la pretesa delegificazione prevista dai vari decreti sulle liberalizzazioni, sulla quale ancora insiste in diverse dichiarazioni il Ministro della Giustizia". Il ministro del Welfare Elsa Fornero e il premier Mario Monti in Parlamento (18 giugno 2012)
|