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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* CURATORI FALLIMENTARI: ADEGUATI I COMPENSI CON D.M. N. 30 DEL 25/1/2012 (IN G.U. DEL 26/3/2012)
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Tratto dal il Sole 24 Ore
Data di pubblicazione 29/03/2012
(Il Sole 24 Ore). Fallimenti. Il ministero fissa gli adeguamenti dopo vent'anni.Nuovi compensi per i curatori.
Adeguati dopo vent'anni i compensi dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali delle
procedure di concordato preventivo.
Per le cifre liquidate a partire da oggi, si applica il nuovo decreto del ministero della Giustizia, il n.
30 del 25 gennaio, pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sostituisce il Dm
n. 570 del 28 luglio 1992, in vigore dal 1993. Le nuove disposizioni riguardano anche le procedure
ancora pendenti.
I compensi restano determinati in percentuale rispetto all'ammontare dell'attivo realizzato, con una
serie di correttivi secondo le casistiche. Le percentuali restano invariate rispetto a vent'anni fa. Ciò
che cambia sono gli scaglioni a cui queste quote si applicano: i tetti di ciascuno sono alzati, il che
consente di guadagnare di più perché le aliquote sono superiori nelle fasce più basse.
Per quanto riguarda i fallimenti, la quota compresa tra il 12% e il 14% ora viene riconosciuta fino a
16.227,08 euro di attivo (prima era di 10.329,14); subito sopra, per la sola eccedenza, scatta la quota
tra il 10% e il 12%, che resta fino a 24.340,62 euro. Seguono, con meccanismo analogo, l'8,50%-
9,50% fino a 40.567,68 euro, il 7%-8% fino a 81.135,38 euro, il 5,5%-6,5% fino a 405.676,89 euro,
il 4%-5% fino a 811.353,79 euro, lo 0,90%-1,80% fino a 2.434.061,37 euro e lo 0,45%-0,90% oltre
tale cifra.
Ai curatori va anche un compenso supplementare sul passivo accertato e altri emolumenti in casi
particolari, come quelli sui ricavi dell'azienda fallita che resta in attività.
Inoltre, è stato innalzato il compenso minimo del curatore: da 516 euro (equivalenti alla vecchia
soglia di un milione di lire) a 811,35.
Invariati i criteri di scelta del giudice per determinare il compenso entro i limiti stabiliti dal decreto:
opera prestata, risultati ottenuti, importanza del fallimento e sollecitudine. M.Cap.
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