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* CURATORI FALLIMENTARI: ADEGUATI I COMPENSI CON D.M. N. 30 DEL 25/1/2012 (IN G.U. DEL 26/3/2012)
(Il Sole 24 Ore). Fallimenti. Il ministero fissa gli adeguamenti dopo vent'anni.Nuovi compensi per i curatori.
Adeguati dopo vent'anni i compensi dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali delle procedure di concordato preventivo. Per le cifre liquidate a partire da oggi, si applica il nuovo decreto del ministero della Giustizia, il n. 30 del 25 gennaio, pubblicato ieri sera sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sostituisce il Dm n. 570 del 28 luglio 1992, in vigore dal 1993. Le nuove disposizioni riguardano anche le procedure ancora pendenti. I compensi restano determinati in percentuale rispetto all'ammontare dell'attivo realizzato, con una serie di correttivi secondo le casistiche. Le percentuali restano invariate rispetto a vent'anni fa. Ciò che cambia sono gli scaglioni a cui queste quote si applicano: i tetti di ciascuno sono alzati, il che consente di guadagnare di più perché le aliquote sono superiori nelle fasce più basse. Per quanto riguarda i fallimenti, la quota compresa tra il 12% e il 14% ora viene riconosciuta fino a 16.227,08 euro di attivo (prima era di 10.329,14); subito sopra, per la sola eccedenza, scatta la quota tra il 10% e il 12%, che resta fino a 24.340,62 euro. Seguono, con meccanismo analogo, l'8,50%- 9,50% fino a 40.567,68 euro, il 7%-8% fino a 81.135,38 euro, il 5,5%-6,5% fino a 405.676,89 euro, il 4%-5% fino a 811.353,79 euro, lo 0,90%-1,80% fino a 2.434.061,37 euro e lo 0,45%-0,90% oltre tale cifra. Ai curatori va anche un compenso supplementare sul passivo accertato e altri emolumenti in casi particolari, come quelli sui ricavi dell'azienda fallita che resta in attività. Inoltre, è stato innalzato il compenso minimo del curatore: da 516 euro (equivalenti alla vecchia soglia di un milione di lire) a 811,35. Invariati i criteri di scelta del giudice per determinare il compenso entro i limiti stabiliti dal decreto: opera prestata, risultati ottenuti, importanza del fallimento e sollecitudine. M.Cap. Archivia |