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* DECRETO LIBERALIZZAZIONI ED ABROGAZIONE TARIFFE. IL MINISTERO RISPONDE AD INTERROGAZIONE PARLAMENTARE: NESSUN VUOTO NORMATIVO * LE ABROGATE TARIFFE SONO APPLICCABILI COME CRITERIO DI RIFERIMENTO IN ATTESA DI UNA DISCIPLINA TRANSISORIA * Il testo della risposta fornisce l'interpretazione autentica del Ministro della Giustizia * Sentenze ed atti di precetto salvi.
** In commissione Giustizia in Senato battuta d'arresto all’articolo 9 del decreto legge sulle liberalizzazioni. A Cosenza il Tribunale solleva questione di incostituzionalità. Nel frattempo il Guardasigilli, Paola Severino, pensa ad una disciplina transitoria da introdurre immediatamente, ancor prima dell'emenazione del decreto ministeriale che dovrà stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista. Lo strumento sarà un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 1/212. * Inoltre, sempre il Ministro della Giustizia risponde, in forma scritta, all'interrogazione presentata in Commissione Giustizia, alla Camera dei Deputati dall'On.Avv. Cinzia Capano del P.D.
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Il Ministro della Giustiza, a seguito della interrogazione di cui innanzi, ha precisato che, con l'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo. L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe: a) viene determinato in base agli usi; b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge. In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione. " Ciò chiarito - continua il Ministro - voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge - dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista". * * * * Alta tensione sul decreto Liberalizzazioni al Senato. Il governo mercoledì scorso 30 gennaio, è stato bocciato in commissione Giustizia. Una particolare maggioranza composta da Lega, Pdl e Idv ha messo in discussione con altrettanti pareri contrari tre articoli fondamentali del testo. Nel dettaglio, quello che istituisce in 12 capoluoghi il Tribunale delle imprese, quello che prevede l'abolizione delle tariffe per le libere professioni e quello che riguarda il risarcimento diretto per le assicurazioni. Uno stop è arrivato anche all'articolo 43, in questo caso con la formula delle osservazioni: il comma è quelo realativo alla privatizzazione dei servizi carcerari, esclusa la custodia. Secondo il presidente della commissione, Filippo Berselli, "si trattava di norme inaccettabili nel merito". Secondo Luigi Ligotti dell'Idv, inoltre, i 12 Tribunali delle imprese creeranno grossi problemi: "Un contenzionso che nasce ad Oristano, per esempio, ora dovrà approdare a Roma". * * * * Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 1° febbraio scorso, ha rimesso alla Corte costituzionale questione di costituzionalità dell’art. 9, co. 1 e 2, del D.L. 1/2012 sull’abolizione delle tariffe professionali, ritenendo che le nuove previsioni si pongono in contrasto con il principio costituzionale della ragionevolezza della legge, nella parte in cui non prevedono la disciplina transitoria limitata al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norme e l’adozione da parte del Ministro competente di nuovi parametri per le liquidazioni giudiziali. Il citato D.L. 1/2012, abolendo le tariffe professionali e rimandando l’indicazione dei parametri ad un decreto ministeriale, ha aperto una vacatio durante la quale i giudici sono rimasti privi di riferimenti nornativi. La soluzione dei problemi intertemporali si fonda su diverse correnti interpretative. In assenza di parametri determinati, si ipotizza il ricorso all’equità. Alcuni autori, invece, rilevano come l’equità possa essere legittimimamente utilizzata per determinare il quantum solo dopo l’adozione dei parametri da parte del Ministero. Secondo il giudice estensore dell’ordinanza di rimessione, la soluzione è nella applicazione ultrattiva delle tariffe ormai abrogate, vigendo, in materia di norme processuali, il principio del tempus regit actum. L’applicazione del D.L. 1/2012, può essere riferita solo alle prestazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore il 24 gennaio scorso, del decreto legge richiamato. Anche il CNF, in attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare la denunciata lacuna, propsetta la necessità di un riferimento alla previgente disciplina tariffaria. Il giudice, pertanto, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti, potrà liquidare il compenso utilizzando le previgenti tariffe.
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