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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* I TRABOCCHETTI PER AZZERARE L'ARRETRATO IN CORTE DI APPELLO E CASSAZIONE. ATTENZIONE: INTRODOTTO L'ONERE DI ISTANZA D'INTERESSE NEL TERMINE DI SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.12/11/2011 N.183.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Avv. Enrico Tortolani- cons.resp. sito web
Data di pubblicazione 31/12/2011
Anzicchè migliorare i testi, i provvedimenti che si susseguono, intervengono pesantemente sul processo civile, senza rispettare i canoni della corretta tecnica legisltiva ed il diritto di difesa.
L'ultimo rimaneggiamento sulla norma che intende deflazionare i processi civili in secondo grado e cassazione, finisce per rispondere solo ad una logica aberrante di azzeramento dei processi con oltre tre anni di vita.
Pur di evitare fastidiosi adempimenti a cancellieri e magistrati, si pone a carico degli avvocati l'onere di depositare entro sei mesi, l'istanza di interesse alla prosecusione del processo, sottoscritta dalla parte che a suo tempo ha rilasciato il mandato, eliminado l'avviso preliminare, e sanzionando con l'estinzione del processo il mancato deposito.
Il fatto più odioso è che il termnine semestrale, per com'è congegnata la "rinovella" con il D.L. del 22/12/2011 n. 212 (GU n. 297 del 22-12-2011
testo in vigore dal: 23-12-2011; in attesa di conversione) sta già decorrendo dall'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, (in GU n.265 del 14-11-2011 - Suppl. Ordinario n. 234 )e cioè dal 01/01/2012.
In questo modo il legislatore ha ancora una volta ha deresponsabilizzato i pubblici ufficiali dalle attività dovute, e rovesciato su avvocati e cittadini il peso delle inefficienze della burocrazia statale.
Evidenti, in questo meccanismo procedurale, i profili di responsabilità per i difensori che non si attivano per evitare la estinzione del processo.
Invece sarà prevedibile ogni qualvolta un processo sarà dichiarato estinto, la soddisfazione di quei pubblici ufficiali che, lautamente pagati con stipendi pari a quelli dei parlamentari, si vedranno sollevati dal concludere il loro lavoro, e limitare così le loro fatiche, a scapito di chi attende, invano, giustizia.


* * *

Di seguito il testo dei provvedimenti legisltativi innazi citati ( il lettore diligente non è esonerato dalla consultazione dei testi ufficiali).

Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 26. (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)
1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello «da oltre tre anni» prima della data di entrata in vigore della presente legge, «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
«2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»
3. «Nei casi di cui al comma 1» il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.


* * *
DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212
Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (11G0255)
(GU n. 297 del 22-12-2011)
(…omississ…)
Art. 14

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183
1. All'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»; c) al comma 3, le parole: «Nei casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».

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