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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* AVVOCATO E DEONTOLOGIA: LA CASSAZIONE STATUISCE CHE IL DIRITTO DEL PROFESSIONISTA AD ESSERE PREAVVERTITO DI AZIONE GIUDIZIARIA CONTRO DI LUI, SUSSISTE SOLO IL GIUDIZIO HA AD OGGETTO FATTI ATTINENTI ALLA PROPFESIONE. Cass. Sez.un.civ., 5 dicembre 2011, n.25930
Sezioni: PRIMA FILA
Data di pubblicazione 07/12/2011

Cass. Sez.un.civ., 5 dicembre 2011, n.25930; la Corte sovverte il giudizio dell' Ordine degli Avvocati di Torino che aveva comminato la " censura", poi attenuata dal Consiglio Nazionale Forense nell' "avvertimento", all' avvocato Abbatescianni, legale di Margherita Agnelli, "reo" di aver chiamato in giudizio l' avvocato Franzo Grande Stevens senza preavvertirlo. Il diritto degli avvocati ad essere preavvisati deve escludersi nel caso in cui il giudizio non abbia ad oggetto fatti attinenti alla professione. Abbatescianni non violò il codice deontologico.

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Uno dopo l’altro giungono a conclusione i mille rivoli che la causa per l’eredità Agnelli si è portata dietro. Per la Cassazione, l’avvocato Girolamo Abbatescianni, per un periodo difensore di Margherita de Pahlen - la battagliera figlia dell’avvocato che aveva fatto causa alla madre Marella Agnelli - non ha infranto il codice deontologico chiamando in giudizio un collega, Franzo Grande Stevens, senza preavvertirlo.

La suprema Corte, con la sentenza 25930/2011 sovverte dunque il giudizio dell’ordine degli avvocati di Torino che aveva comminato al professionista la sanzione della “censura”, poi attenuata dal Consiglio nazionale forense nella forma più lieve dell’“avvertimento”. Per i giudici, infatti, il diritto degli avvocati ad essere preavvisati delle altrui iniziative giudiziarie, una prerogativa non riconosciuta ai comuni cittadini, deve escludersi nel caso in cui il giudizio non abbia ad oggetto fatti attinenti alla professione. E, spiega la Cassazione: “È pacifico che l’avvocato Franzo Grande Stevens è stato convenuto in giudizio in quanto, nella prospettazione dell’attrice, avrebbe gestito il patrimonio di Gianni Agnelli, prima e dopo la sua morte, insieme con il dott. Gabetti ed il signor Maron”. (Tratto a Il Sole 24 Ore)
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