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* Diffidate di chi vi proponga la conversione del titolo da "abogado" ad "avvocato"!
Sezioni: EVENTI E VARIE
Autore tratto da Overlex - 1/12/2011
Data di pubblicazione 04/12/2011

Diffidate di chi vi proponga la conversione del titolo da "abogado" ad "avvocato"!

Fino ad un decina di anni fa, si era soliti assistere al cosiddetto fenomeno della emigrazione "a contrario" degli aspiranti avvocati , appartenenti a Consigli dell'Ordine settentrionali, con una corsa all'iscrizione, al fine di sostenere l'esame di abilitazione alla professione, presso Distretti di Corte di Appello meridionali, considerati "lidi più felici" in quanto a percentuali di candidati promossi già in prima battuta .( a Reggio Calabria , per esempio, si raggiungeva anche il 90% di promossi, rispetto al 30-35% di Milano!!!)

Con la riforma attualmente in vigore , che prevede il sorteggio incrociato dei Distretti di Corte d'Appello che effettuano le correzioni sugli elaborati scritti , nonché lo "sbarramento" ai trasferimenti dell'ultima ora presso differenti Consigli dell'Ordine, l'andazzo che imperversava fino ad un decennio fa si è invece modificato , sostituendosi con la tendenza, qualora se ne abbia economicamente la possibilità, di "conseguire" il titolo di "abogado" in Spagna per, poi, successivamente, convertirlo, pressocchè in automatico, nel corrispondente titolo di "avvocato" in Italia.

Nel nostro Paese,infatti, il percorso che porta dalla laurea in Giurisprudenza all'avvocatura appare piuttosto accidentato ed irto di difficoltà da superare in serie. Dopo aver conseguito il titolo di "dottore in legge ", l'aspirante avvocato deve continuare a studiare e, nel contempo, a lavorare gratis per qualche studio legale, al fine di "esaurire" il percorso, obbligatorio per legge, di due anni di attività di praticantato forense. Il tutto con un unico obiettivo che è quello di superare l'esame per l'iscrizione all'albo del circondario di appartenenza. Obiettivo, questo, che, a causa della effettiva serietà , dall'entrata in vigore della riforma, dell'esame di abilitazione ( consistente in tre prove scritte ed una orale su una decina di materie giuridiche) spesso non viene raggiunto né al primo né al secondo tentativo (in alcuni casi neppure al decimo) e che costringe i neolaureati ad "invecchiare" trascorrendo anni alle dipendenze di grossi, medi ,e piccoli studi legali senza, però, guadagnare un euro!!!

Ecco perché in quest'ultimo decennio si è diffuso largamente tra i praticanti procuratori il sistema "brevettato" di "aggirare" questo calvario tramite il ricorso alla Spagna. In quel Paese europeo, difatti, fino al 30 ottobre 2011, l'esame per l'iscrizione all'albo non esisteva e, quindi, per diventare il corrispondente di un avvocato in Italia, bastava sostenere, senza i due anni di praticantato, un test a crocette di 20 domande, rispondendo correttamente ad almeno 10 delle stesse. La conversione del titolo da "abogado" ad avvocato risulta, in seguito, automatica poichè ,con il d.lgs n. 96 del 2 febbraio del 2001, l'Italia riconosce l'esercizio dell'avvocatura a tutti i cittadini di uno Stato membro della UE in possesso del medesimo titolo professionale.

Tale disposizione normativa ha creato, in dieci anni, un vero e proprio "mondo forense parallelo", costituito di praticanti avvocati che, invece di affannarsi tra codice penale e civile, hanno deciso di percorrere la strada spagnola, più semplice, più breve, anche se di certo più costosa. Il "business dell'abogado" era stato "fiutato" , perfino, da una decina circa di società che, per qualche migliaio di euro, seguivano passo passo, dalla laurea all'iscrizione all'albo italiano, il praticante avvocato interessato alla "scorciatoia europea"!

La "pacchia" in materia, però, appare essersi conclusa a partire dalla data del 30 ottobre 2011, giorno dal quale ,anche in Spagna, è stato introdotto l'esame per l'accesso alla professione forense! Certo l'esame resta meno preclusivo e complesso di quello italiano ma, ora, vi è per lo meno un minimo di difficoltà in più da superare (in aggiunta alla differente lingua madre) per quei "furbetti" aspiranti principi del foro italiano che insistano nel voler ottenere il titolo di "abogado"!

Da ultimo, sul tema, si è espresso ,altresì, il Consiglio Nazionale Forense, il quale in un suo "parere" sul riconoscimento automatico in Italia del titolo di "abogado", diramato con circolare 9-C-2011 del 5 maggio , ha affermato che "nel sistema ordinistico in vigore in Italia, il Consiglio nazionale forense (così come ogni sua articolazione interna) non ha un potere di tipo gerarchico nei confronti degli ordini circondariali; questi ultimi sono costituiti in enti pubblici non economici a carattere associativo, e ciascuno di essi è dotato di una propria sfera di competenza e di piena autonomia, salve le prerogative di garanzia del Dicastero vigilante (Ministero della Giustizia)".

In sintesi, "Ogni Consiglio dell'Ordine conserva il potere di negare l'iscrizione nella sezione avvocati, stabiliti dell'albo custodito, allorquando rilevi - alla luce dei criteri forniti dalla giurisprudenza comunitaria - che si versi in un caso di abuso del diritto dell'Unione europea".

In conclusione - evidenzia l'avv. Eugenio Gargiulo , noto legale foggiano, intervenuto sull'argomento, " Il comportamento di colui che richieda un duplice riconoscimento dei propri titoli, rientrando nello Stato membro di provenienza, senza, tuttavia, dimostrare di aver acquisito alcun " know how" professionale aggiuntivo, rispetto alla condizione di partenza, pone in essere un comportamento elusivo, giovandosi cioè di diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione europea per scopi difformi da quelli della libertà di circolazione dei professionisti e nello spazio europeo, ed in sostanza lucrando un indebito vantaggio rispetto ai professionisti connazionali, che hanno dovuto superare un regime di accesso effettivamente più severo, presidiato perfino - in taluni ordinamenti europei, e tra questi, in quello italiano - da norme di rango costituzionale".

In buona sostanza - termina così il proprio intervento l'avv. Eugenio Gargiulo - si deve ormai diffidare di ogni qualsivoglia "scorciatoia" ,che prospetti il facile conseguimento del titolo di avvocato in Italia, proprio perché è ora demandata ai vari Consigli dell'Ordine territoriali la facoltà di valutare sull'opportunità o meno di iscrizione presso il proprio albo di ogni nuovo "richiedente"la capacità di patrocinio legale sul "suolo nazionale" !

Avv. Eugenio Gargiulo
Avvocato
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