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* RIFORME IN PILLOLE - NOVELLA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE CON LA LEGGE DI STABILITA' - IL DOSSIER DEL C.N.F. Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello.
Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello.
(Fonte Dossier C.N.F. sul testo del Disegno di legge e del "maxiemendamento" alla cd. Legge di Stabilità approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265.) Art. 4-quater et vicies (Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello è collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»; c) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo comma, dopo le parole «il giudice provvede con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»; d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»; e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio». 2. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile» 3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Variegato è il giudizio su questa disposizione. Non può che esprimersi un netto e deciso dissenso in relazione al 1° comma, lett. a e lett. e – ove si prevede, rispettivamente per il giudizio di cognizione ordinaria e per quello del lavoro, la condanna ad una multa, tutt’alto che simbolica (fino a diecimila euro), nel caso di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. La disposizione è ispirata da un insopportabile spirito punitivo privo di ragioni di plausibile sostegno. Gravissima è, inoltre, la circostanza secondo la quale la successiva previsione della lettera c, n. 2, l’ordinanza con la quale la Corte d’appello provvede sull’istanza di sospensione e, dunque, alla condanna (art. 351 c.p.c.) è dichiarata non impugnabile. Positivo è, al contrario, il giudizio sull’alleggerimento del modus operandi del giudice di appello conseguibile attraverso la delega per l'assunzione dei mezzi istruttori disposta dal presidente del Collegio ad uno dei singoli componenti dello stesso (1° comma, lett. b). Ugualmente apprezzabile è la previsione delle lettere c n. 2 e d che, modificando gli articoli 350 e 351 c.p.c., consentono l’utilizzo del modello decisorio tipico della trattazione orale di fronte al tribunale in composizione monocratica (art. 281-sexies) anche nei giudizi in Corte d’appello. Il secondo comma dell’articolo in commento novella il neointrodotto articolo 445-bis rendendo inappellabili le sentenze rese a conclusione del giudizio sorto in esito alle contestazioni delle parti rispetto alle conclusioni del consulente tecnico. È opportuno ricordare che l’art. 445-bis (art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto nell'ambito delle cause previdenziali l'obbligo dell'espletamento di un accertamento tecnico preventivo. Come è ovvio, per un istituto con finalità (anche soltanto latamente) conciliative, il successivo giudizio di merito è solamente eventuale, derivando dal mancato accordo delle parti in ordine alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato dal tribunale. Vale la pena sottolineare come la previsione dell’inappellabilità, rispetto alla quale non si esprime una contrarietà di principio, equivalga all’impugnazione per cassazione della sentenza in parola ai sensi dell’art. 111, comma 7 Cost. La misura, dunque, appare stravagante rispetto ai dichiarati e conclamati elevati carichi di lavoro della Corte di cassazione che per tale via si aggravano ulteriormente; inoltre, attesa la natura eminentemente tecnica dell’oggetto del giudizio all’ulteriore aggravio di ruolo non pare poter corrispondere un ritorno in termini di nomofilachia. |