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* MEDIAZIONE CIVILE: IL PARLAMENTO UE ESAMINA LO STATO DI ATTUAZIONE. (Risoluzione del 13/8/2011)
Il Parlamento dell’Unione Europea il 13 settembre 2011 ha adottato una risoluzione in tema di attuazione della direttiva sulla mediazione nei paesi membri, sull’impatto della stessa sulla mediazione, e in tema di adozione da parte dei tribunali. L’Italia aveva recepito la direttiva 21 maggio 2008, n. 52 mediante il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in tema di mediazione civile e commerciale.
Il Parlamento, dopo ben 11 "considerando", osserva i differenti aspetti del recente strumento della mediazione e il suo approccio nei diversi sistemi giudiziari dei paesi membri. In particolare si sofferma sul requisito della confidenzialità della procedura di mediazione, già disciplinato da alcune legislazioni nazionali, come quella bulgara, mentre sottolinea l’approccio “rigoroso” conferito dall’ordinamento italiano. Circa l’efficacia dell’accordo raggiunto in esito alla mediazione, viene rilevato che taluni Stati hanno previsto una procedura per conferire allo stesso autorità di sentenza, attraverso lo strumento dell’autenticazione notarile ovvero la presentazione in tribunale, nel contempo invitando la Commissione a garantire che i paesi membri non ancora conformati alla direttiva si adeguino in tempi rapidi. Il Parlamento segnala che alcuno Stato ha mosso rilevi in merito agli effetti della mediazione sugli istituti giuridici della prescrizione e della decadenza, confermando che la disciplina di cui all’articolo 8 della direttiva rappresenta una disciplina importante. Esprime favore alla circostanza che taluni Stati abbiano introdotto requisiti ulteriori al sistema della mediazione, andando oltre quanto prescritto dalla direttiva, introducendo incentivi di carattere finanziario nonché requisiti vincolanti (paragrafo 4) e che i risultati già raggiunti appaiono notevoli (paragrafo 9). Riconosce che la disposizione di cui all’articolo 5 della direttiva permette agli Stati di obbligare il ricorso alla mediazione ovvero di veicolarlo mediante incentivi ovvero sanzioni, senza tuttavia ostacolare i cittadini a ricorrere alla giustizia ordinaria. Al paragrafo 6 illustra le varie metodologie intraprese dagli Stati per incentivare il ricorso alla mediazione, mentre al 7 prende atto che taluni ordinamenti hanno reso obbligatoria la mediazione prima di adire la giustizia ordinaria, citando al paragrafo 8 il sistema italiano, nel contempo osservando chee dovrebbe essere reclamizzata quale sistema alternativo (paragrafo 10) anziché come strumento per ridurre il contenzioso nei tribunali. Viene infine auspicata l’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore per favorire un livello di professionalità elevata, attraverso un sistema di accreditamento dei mediatori che possa essere condiviso in tutti gli Stati membri dell’Unione. (Altalex, 21 settembre 2011. Nota di Laura Biarella.
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