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* APPROVATA LA MANOVRA FINANZIARIA. BREVE RIEPILOGO DELLE NOVITA' PER IL MONDO FORENSE.
GUIDA AL DIRITTO- 15/9/2011.
Approvata la Manovra, l'Oua convoca gli stati generali. È di questa mattina la firma del Capo dello Stato sulla Manovra di Ferragosto approvata ieri alla Camera con la “fiducia”, la pubblicazione in "Gazzetta" e la relativa entrata in vigore è prevista per domani. Dalla stretta sulle pensioni al carcere per i maxievasori, dal contributo di solidarietà alle deroghe per le leggi sul lavoro, sono tante le novità contenute nel testo. A preoccupare di più i legali però sono la delega per il riordino degli uffici giudiziari e le norme sulle liberalizzazioni delle professioni. E non si fa attendere la risposta dell’Oua che per bocca di Maurizio de Tilla convoca a Roma per il prossimo 16 settembre gli stati generali dell'avvocatura. Intanto, sempre nella giornata di oggi il plenum del Csm ha approvato un nuovo codice disciplinare per i giudici di pace. Gli avvocati, già in stato di agitazione annunciano, dunque, “dure iniziative di protesta contro i provvedimenti in materia di giustizia e riforma della professione, contenuti nella manovra economica bis”. Si tratta in particolare del riordino degli uffici giudiziari che porterà al taglio dei “tribunalini” con il conferimento di una delega al Governo, che legifererà seguendo alcuni criteri di base tra cui il numero di abitanti, l'estensione e i carichi di lavoro. Mentre l’altro fronte caldo è quello delle liberalizzazioni, dove sono state rimosse alcune delle restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni. Ma non finisce qui. Per Maurizio de Tilla: "Il disagio sul territorio è fortissimo contro la decisione del Governo di inserire nella manovra economica interventi su materie delicate come la giustizia e la riforma delle professioni, che non hanno nulla a che vedere con la grave situazione di crisi economico-finanziaria che attraversa il paese. La chiusura dei piccoli tribunali, l'aumento del contributo unificato, le norme vessatorie sulla mediaconciliazione obbligatoria e il complessivo attacco alle professioni, ormai equiparate a delle semplici imprese, sono provvedimenti dettati da una logica emergenzialista e di corto respiro". "Per questa ragione - conclude de Tilla - l'Oua, che ha già dichiarato lo stato di agitazione, ha deciso di convocare gli stati generali dell'avvocatura a Roma il 16 settembre. Oltre cento gli ordini nonché le associazioni forensi di tutta Italia che hanno già garantito la loro presenza. Si annunciano dure iniziative di protesta, possibile una grande manifestazione nazionale, come avvenne nel caso della marcia contro la legge Bersani nel 2006". Le modifiche allo studio del Governo. Approvati anche una serie di ordine del giorno collegati alla manovra che impegnano il Governo a rivedere l'articolo 8 che prevede deroghe alle leggi nazionali sul lavoro, comprese le norme sul licenziamento; a prendere ulteriori iniziative normative per assicurare una riduzione pari ad "almeno" un anno per ogni figlio ai requisiti del pensionamento di anzianità per le lavoratrici madri nel pubblico e nel privato; e prendere in considerazione un condono fiscale tombale e un condono edilizio. LE NOVITÀ DELLA MANOVRA IN MATERIA DI GIUSTIZIA. ACCORPAMENTO DEI TRIBUNALI - L’articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione delega il Governo a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attraverso la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado (tribunali e giudici di pace) e l’accorpamento degli uffici requirenti. CALENDARIO DEL PROCESSO CIVILE - L’articolo 1-ter novella le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevedendo che il giudice debba programmare le udienze del processo attraverso un calendario dettagliato la cui violazione potrà essere valutata ai fini disciplinari. PROGRAMMA DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI - Via libera anche alle modifiche delle disposizioni del recente decreto-legge 98/2011 relative ai termini per la redazione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - del programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti e relative al concorso per la copertura dei posti vacanti presso le commissioni tributarie. INCOMPATIBILITÀ NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - Il comma 35-septies dell’articolo 2 modifica la disciplina delle incompatibilità con la carica di componente delle commissioni tributarie. In particolare, la lettera a) specifica che l’incompatibilità del personale dipendente, nonché dei soggetti iscritti in ruoli ed albi che consentono l’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, opera se i predetti soggetti svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza nei confronti di contribuenti e/o di enti impositori o preposti alla riscossione di tributi. La lettera b) stabilisce che non possono essere componenti di commissioni tributarie i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado - in luogo del terzo grado previsto dal testo vigente -di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano le predette attività di consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria. Il comma 35-ter, modifica gli articoli 125 e 136 del codice di procedura civile per prevedere l’obbligo del difensore di comunicare l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax sin dai primi atti di parte e per prevedere l’utilizzo di posta elettronica e fax in tutte le comunicazioni rivolte alle parti. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI ATTI NEL PROCESSO CIVILE E TRIBUTARIO CON POSTA ELETTRONICA - Il comma 35-quater modifica le disposizioni che regolano il processo tributario, a tale scopo novellando gli articoli 18 e 22 del Dlgs 546/1992. In particolare, le disposizioni in esame: - obbligano il soggetto ricorrente a indicare, nel ricorso introduttivo del processo, anche l’indirizzo di posta elettronica certificata, precisando che la mancata o incerta indicazione dell’ indirizzo di posta elettronica non è causa di inammissibilità del ricorso; - obbligano il ricorrente a depositare, presso la segreteria della commissione tributaria adita, all'atto della costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso. CONTRIBUTO UNIFICATO - Il comma 35-bis apporta modifiche alla disciplina del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei processi amministrativo e tributario, prevista dal testo unico delle spese di giustizia (Dpr n. 115/2002, art. 13). MEDIACONCILIAZIONE - Il comma 35-sexies, interviene sulla c.d. mediaconciliazione per sanzionare la parte che, senza giustificato motivo, si rifiuta di partecipare al tentativo di conciliazione. Il giudice potrà condannarla al pagamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. LIBERALIZZAZIONI - Il comma 5 individua alcuni principi ai quali dovrà ispirarsi il legislatore nella riforma degli ordinamenti professionali (libero accesso alla professione, formazione continua, tirocinio, assicurazione, tariffe e pubblicità, procedimento disciplinare). I commi da 6 ad 11 affermano il principio della “libertà d’impresa” sia nell’accesso che nell’esercizio dell’attività economica, salvo eventuali restrizioni dettate per ragioni di pubblico interesse tassativamente menzionate ed interpretate restrittivamente. |