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* MEDIAZIONE CIVILE AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore tratto da Il Denaro - 14709/2011
Data di pubblicazione 14/09/2011



Mediazione civile obbligatoria: la parola alla Corte di giustizia Ue


L’organismo unitario delle toghe apprezza la decisione di un giudice siciliano che trasmette al Lussemburgo gli atti di un processo in materia di locazione

Svolta significativa nella battaglia di larghi settori dell’avvocatura contro la mediazione civile obbligatoria: le legittimità della nuova normativa finisce infatti all’attenzione anche dei giudici della Corte di Giustizia Europea, dopo i riscorsi alla Corte Costituzionale italiana sollevati dal Tar del Lazio e da un giudice di pace di Parma.
A darne l’annuncio è l’Organismo unitario del’avvocatura (in sigla Oua, presieduto da Maurizio de Tilla), facendo riferimento alla decisione del giudice Michele Ruvolo, sezione distaccata Bagheria del Tribunale di Palermo, che ha trasmesso a Lussemburgo gli atti di un processo su un caso di locazione.

ULTERIORE CONFERMA
Per il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla, si tratta di “un’ulteriore conferma delle nostre preoccupazioni e dei nostri rilievi: l’eccesso di delega, i limiti illegittimi all’accesso alla giustizia, l’assenza di competenza territoriale, la possibilità che il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione in assenza del consenso delle parti, l’inadeguata formazione dei mediatori (dal punto di vista giuridico) e la conoscenza della materia nel caso specifico”.
Questi punti “controversi” – si sottolinea in una nota – vanno ad aggiungersi agli altri aspetti già messi in evidenza dall’Oua contro la mediaconciliazione obbligatoria, in versione italiana e cioè, tra l’altro, “i costi troppo alti per i cittadini che ostacolano l’accesso alla giustizia e i dubbi sull’indipendenza e terzietà degli enti di conciliazione privati”.

SOS AL GUARDASIGILLI
A questo punto – conclude de Tilla – prima che “continuino a moltiplicarsi ulteriori provvedimenti di rimessione alla Consulta e alla Corte Europea, non sarebbe più saggio che il neo ministro della Giustizia, Nitto Palma, riaprisse il dialogo con l’avvocatura, modificando la mediaconciliazione e rendendola facoltativa e ripartendo, invece, con un tavolo di confronto sulla riforma del sistema giustizia e su un più efficace sistema di risoluzione extragiudiziale e di mediazione delle cause civili? Attendiamo un cenno”.

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(da Il Sole 24 Ore)

Come nasce il rinvio all’Ue

Se è vero che la direttiva riguardava in primis la mediazione per liti transfrontaliere, obbligando solo per quest’ultime gli Stati membri ad adottare una normativa conforme, è anche vero che lo Stato italiano nella legge delega sulla mediazione, la n. 69/2009, ha “richiamato e recepito la direttiva anche per le controversie tra soli cittadini italiani”. Ragion per cui l’ “interpretazione fornita dalla Corte di giustizia si estenderebbe anche alle controversie nazionali”.

Infatti, all’articolo 60 la legge delega prevede che la norma di attuazione “deve essere elaborata nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria”, e che uno dei “criteri direttivi per il Governo era quello di disciplinare la mediazione nel rispetto della normativa comunitaria”.


La Corte di giustizia, infatti, ha "giudicato in maniera costante che, quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate" (Cgue 11 dicembre 2007, Causa C-280/06).


I motivi della remissione

Così, il giudice di Palermo, nel sospendere il processo, ha chiesto alla Corte di giustizia se:

1) gli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE sull’efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia;

2) se l’articolo 1 della direttiva 2008/52/CE possa interpretarsi nel senso di richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che mirino a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie ed a promuovere la composizione amichevole delle medesime;

3) se l’articolo 1 della direttiva 2008/52/CE sull’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, l’art. 3 lett. a), il considerando 10 ed il considerando 13 della direttiva 2008/52/CE sull’assoluta centralità della volontà delle parti nella gestione del procedimento di mediazione e nella decisione relativa alla sua conclusione possano interpretarsi nel senso che, quando l'accordo amichevole e spontaneo non è raggiunto, il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione).


In allegato il testo integrale dell'ordinanzia citata.
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