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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* GIUSTIZIA: NELLA MANOVRA BIS COMUNICAZIONI CANCELLERIE A MEZZO POSTA CERTIFICATA O FAX. SANZIONI PER IL CONTUMACE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Il Sole 24 Ore - 7/9/2011 - Giovanni Negri
Data di pubblicazione 07/09/2011
La manovra prevede l’obbligo per le cancellerie di utilizzare la posta elettronica o il fax per raggiungere le parti. E poi sanzioni al contumace nella conciliazione. Rinvio per l’obbligo di comunicazioni da parte dei capi degli uffici dei programmi di smaltimento dell’arretrato. Chiarimenti sul contributo unificato e sulla sua decorrenza. Ammorbidimento delle incompatibilità per i giudici tributari.



Alle parti comunicazioni solo via mail o fax. Lo prevede l’ultima raffica di emendamenti alla manovra sul fronte della giustizia civile. E poi sanzioni al contumace nella conciliazione. Rinvio per l’obbligo di comunicazioni da parte dei capi degli uffici dei programmi di smaltimento dell’arretrato. Chiarimenti sul contributo unificato e sulla sua decorrenza. Ammorbidimento delle incompatibilità per i giudici tributari. Nella versione serale del provvedimento che oggi dovrà essere votata dal Senato dopo che il Consiglio dei ministri di ieri sera ha deciso di mettere la fiducia sul testo dovrebbe trovare posto una nuova nutrita serie di modifiche anche a norme varate con la manovra di luglio. È il caso della nuova formulazione delle disposizioni sulle modalità di comunicazione della cancelleria alle parti: attraverso l’aggiunta di poche righe all’articolo 136 del Codice di procedura civile viene prescritto l’utilizzo del canale di posta elettronica certificata o fax (sino a oggi si trattava di una semplice facoltà). Una conseguenza, del resto, dell’altro obbligo, a carico dell’avvocato (da verificare nel suo rispetto), che lo vincola a indicare il proprio indirizzo di Pec o di fax al momento della presentazione degli atti di citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto. Quanto alla conciliazione l’ultima versione della manovra va a incidere su uno degli aspetti più controversi, quello della contumacia. Dell’assenza cioè di almeno una delle parti al tentativo di conciliazione e delle sue conseguenze. Sinora, di fatto, senza conseguenze (fatta salva la possibilità di una successiva valutazione, in corso di giudizio, della condotta tenuta), mentre con l’emendamento la parte assente senza giustificato motivo verrà sanzionata con l’obbligo di versamento del contributo unificato previsto per quella particolare controversia. Per il contributo unificato viene stabilito che nei procedimenti tributari l’importo dovuto per le controversie di valore non determinato è fissato in 120 euro. Tutte le novità poi in materia di contributo riguarderanno i procedimenti, non solo fiscali, iscritti a ruolo dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge con la prima manovra estiva. Nel processo amministrativo gli importi dovuti per gli atti introduttivi sono aumentati della metà quando il difensore non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito fax oppure quando la parte trascura di indicare il codice fiscale nel ricorso. L’onere relativo al pagamento dei contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Slitta poi di un paio di mesi l’obbligo per i capi degli uffici giudiziari di presentare il programma con la determinazione, tra l’altro, delle priorità nella trattazione delle cause giacenti. Nel programma vanno indicati anche gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti raggiungibile nel corso dell’anno e quelli di rendimento dell’ufficio tenuto conto dei carichi di lavoro. Per i giudici tributari si alleggerisce un po’ la stretta sulle incompatibilità, prevedendo che non possono essere componenti di commissione tributaria, tra l’altro, i parenti foro al secondo grado (sino a ora era il terzo) di professionisti che svolgono l’attività in contesti territoriali, regioni o province, adiacenti o coincidenti con quello della commisisone tributaria. Critiche arrivano da parte dell’Oua soprattutto alla parte relativa al contributo unificato e alle modficheal Codice di procedura civile.
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