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* REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE: EMENDAMENTO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ALLA MANOVRA BIS. Il testo del nuovo art. 1 bis.
All'esame dell'Aula la «delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» presentata dal Governo come emendamento alla Manovra Bis, a firma del ministro della Giustizia, Nitto Palma, che è stata già approvata come emendamento dalla commissione Bilancio il 1° settembre, ed inserita nel testo della legge di conversione come art. 1 bis. Il gruppo P.D. si è astenuto non condividendo la previsione di accorpamento delle Procure minori. La delega, se approvata nel testo diffuso dal ministero, dovrà essere attuata «entro dodici mesi» dall'entrata in vigore della legge di conversione, senza «oneri» a carico «della finanza pubblica». Quadro riassuntivo della delega Uffici di primo grado – Accorpamento dei tribunali, «ferma restando la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari dei comuni» che sono attualmente capoluogo di provincia. Criteri - L'accorpamento è consentito «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane». Sempre seguendo questi criteri si prevede poi la «soppressione, ovvero la riduzione delle sezioni distaccate di tribunale». Corti di Appello - E' previstpo che «ciascun distretto di Corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative Procure della Repubblica». Procure - «L'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali» andrà riorganizzato, «tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo in tali casi che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali». Giudici di pace - «riduzione» di quelli non circondariali, ma entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli uffici del giudice di pace «da sopprimere o da accorpare», «gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro», potranno «richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori», facendosi però carico «delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio». A carico dell'amministrazione giudiziaria resterà solo la «determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo». Le linee guida del C.S.M. approvate nel 2010. Con una risoluzione del 2010 il Consiglio superiore della Magistratura aveva già epsresso al ministro della Giustizia le linee di intervento per migliorare l’efficienza della giustizia, tra cui: a) la “irrinunciabile presenza di un tribunale ordinario in ogni capoluogo di provincia, fermi restando i necessari correttivi da adottarsi avendo presente che vi sono aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata ovvero da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale, per le quali è indispensabile garantire il presidio sul territorio di un tribunale”; b)“l’opportunità di svolgere un’attenta analisi relativa al mantenimento nonché al dislocamento delle sezioni distaccate di Tribunale e di Corte di Appello, tenuto conto del mutato quadro di infrastrutture oggi esistente, che sembrerebbe non più giustificare la frammentazione capillare degli uffici giudiziari”. La risoluzione descriveva anche lo stato attuale dell'organizzazione del servizio giustizia ed evidenziava che “le principali funzioni giudiziarie sono svolte non più da nove, ma da sette tipologie di uffici giudiziari e il numero di sedi è attualmente così articolato: • 848 Uffici del Giudice di Pace; • 165 Tribunali e relative Procure; • 220 Sezioni distaccate di Tribunale; • 29 Tribunali per minorenni; • 29 Corti di appello (di cui tre sezioni distaccate) e relative procure generali; • Corte di Cassazione e relativa Procura Generale; • Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Non solo ma ben 88 tribunali risultavano avere un organico inferiore alle 20 unità, e altri 59 rimanevano sotto la soglia delle 50 unità. Camerino, Urbino, Sulmona, Orvieto, Spoleto e altri 7 comuni, per esempio, sono sedi di tribunali con un organico di 6 unità. Mentre altri 12 comuni hanno tribunali con 7 o 8 persone in organico.
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