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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* MEDIACONCILIAZIONE - DECRETO MINISTERIALE CORRETTIVO SU SPESE E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI. In G.U. n. 197 del 25/8/2011.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore post Enrico Tortolani del 26/8/2011 - tratto da Il Sole 24 Ore
Data di pubblicazione 26/08/2011
Arrivano le correzioni alla mediaconciliazione. Il provvedimento ministeriale chiamato a risolvere alcune criticità emerse nei primi mesi di applicazione della nuova conciliazione – anticipato dal Sole 24 Ore del 7 luglio scorso – è stato pubblicato ieri sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 197. Il provvedimento, datato 6 luglio 2011, n. 145, in particolare, modifica il precedente decreto del ministro della Giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, «sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi».
Nel dettaglio, e sempre in attesa della decisione della Corte costituzionale che dovrà pronunciarsi nei prossimi mesi sulla legittimità della conciliazione come causa d'improcedibilità, Via Arenula prova a introdurre misure più chiare e severe, soprattutto, in materia di professionalità di mediatori e formatori.
Per assicurarne la serietà e l'affidabilità potrà essere affidato all'Ispettorato generale del ministero della Giustizia il compito di vigilare sugli organismi iscritti nei registri dei conciliatori e degli enti formatori.
Ai mediatori sarà richiesto non solo il possesso di una specifica formazione e di un aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione, ma anche la partecipazione, «nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito», ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
Nei casi in cui una delle parti non si presenti, si prevede ora che «il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo». Viene quindi sancito il dovere del conciliatore di arrivare comunque al verbale di conciliazione.
Il decreto rafforza poi la necessità che siano fissati «criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta».
L'articolo 5 del provvedimento, operativo da oggi, si occupa invece della quantificazione delle indennità. Tra le altre rettifiche viene chiarito che nei procedimenti contumaciali, quando cioè nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, vi prende parte, l'importo massimo «deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni». Nella precedente formulazione la riduzione dell'importo era pari a un terzo, ma questo aveva determinato situazioni inaccettabili, secondo il ministero, con spese troppo elevate per i cittadini. Da qui la correzione che non mancherà di suscitare proteste fra gli operatori che temono un'eccessiva contrazione delle entrate degli organismi.
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