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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* CORTE DI CASSAZIONE: SPESE DI GIUSTIZIA - REVIREMENT SUI DIRITTI RIPETIBILI - Sez. III civile sentenza 20 giugno 2011, n. 13482. Consultazioni e corispondenza dovuti con l'atto di precetto in base alla vigente tariffa del 2004.
Sezioni: EVENTI E VARIE
Autore Avv. Enrico Tortolani
Data di pubblicazione 01/08/2011


La Corte di Cassazione, “invertendo la rotta” rispetto al 2002, anno di approvazione delle norme sulla tariffa) ha st atuito con la sentenza riportata nel titolo che "... in dipendenza del mutamento del testo normativo di riferimento, “deve affermarsi che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa con il cliente sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva”.
"È legittimo, quindi, pretendere competenze e spese non liquidate dal giudice, in quanto ciò risponde ai principi in tema di autoliquidazione in sede di precetto, quando le stesse riguardino attività connesse alla sua predisposizione o, in ogni caso, comprese nell’intervallo tra la liquidazione (contenuta nel titolo) e le successive iniziative (legittime) del creditore al fine di poter conseguire quanto in proprio favore statuito in quest’ultimo".

(da Altalex, 29 luglio 2011. Nota di Manuela Rinaldi)

Di seguito un esntratto della sentenza Cass. n.13842 del 20/6/2011 terza sez. civile

" ...è in astratto pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di cd. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività, normalmente connesse alla sua predisposizione o comunque abitualmente comprese nell'intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito;

....

.1. il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte (e precisamente Cass. 20 agosto 2002, n. 12270), a mente della quale gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa con il cliente" non sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva;
7.2. tale pronuncia è relativa alla tariffa forense precedente quella attualmente in vigore, cioè quella recata dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (in G.U. 21 ottobre 1994, n. 247), ma dal ricorrente è ritenuta applicabile anche al caso di specie, regolato invece, ratione temporis, dalla successiva tariffa;
7.3. detta pronuncia si basa su diversi ordini di argomentazioni:
7.3.1. un primo, testuale, per il quale nella previgente tariffa non era prevista (e precisamente in conclusione della parte 1^ della tabella B, dopo la voce 45, con la formula "i diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza") la sentenza definitiva quale evento dopo il quale spettavano le voci in questione "... così chiaramente indicando eventi che implicano attività di impulso processuale prima della sentenza che chiude definitivamente il processo. Detta norma di chiusura non menziona la "sentenza definitiva" il che implica che la indicazione delle attività successive alla stessa cui conseguono diritti ed onorari deve intendersi tassativa poichè proprio dalla natura degli eventi processuali in precedenza indicati si evince come, una volta emessa la sentenza definitiva ed escluse alcune attività necessarie e consequenziali (come la registrazione), la fase di cognizione si intende chiusa e i diritti e gli onorari spettanti sono (eventualmente e solo) quelli indicati nella parte 2^ della Tabella.
Non si scorge, altrimenti, la ragione per cui, accanto alla sentenza non definitiva, l'organo deliberante tariffe, se avesse voluto seguire la ratio condivisa dal Tribunale, non abbia elencato anche la sentenza definitiva ...");
7.3.2. un secondo, sistematico, per il quale "... esiste ... una cesura netta tra il procedimento di cognizione (capo 1A) e quello di esecuzione (capo 2A) che processualmente ha inizio col pignoramento (art. 491 c.p.c.) e rispetto al quale il precetto è atto estrinseco e meramente preliminare avente, come è noto, natura sostanziale tanto da poter essere sottoscritto anche dalla parte personalmente o da un suo procuratore ad negotia piuttosto che da un difensore tecnico. Ciò spiega ancora la non necessità di una attività difensiva remunerata e preordinata, dopo la sentenza, alla intimazione del precetto. Questa succede alla formazione del titolo esecutivo e le prime attività difensive al riguardo contemplate sono la richiesta del titolo esecutivo e la sua disamina (voci 46 e 47 tab. 2A, collocate nel processo di esecuzione) ...";

7.4. il controricorrente argomenta contro detta pronuncia:
7.4.1. rilevando la mancata riproduzione, nella tariffa vigente al momento della pronuncia della sentenza che costituisce titolo esecutivo e della formulazione del precetto (quella tuttora in vigore, recata dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in G.U. n. 115, suppl. ord. 18.5.04), della norma di chiusura della tab. B - parte I, con conseguente possibilità di riconoscere le voci senza alcuna limitazione;
7.4.2. rilevando che comunque anche la mera facoltatività della prestazione professionale dopo la pronuncia della sentenza non esclude che essa, ove in concreto espletata, sia poi remunerata, richiamando decisioni di merito sulla normalità od abitualità delle relative attività (consultazione e sessione) anche - se non proprio specialmente - dopo la sentenza definitiva.
8. Ritiene il Collegio che la tesi del controricorrente sia fondata e che si debba giungere, nel vigore della tariffa forense attuale, a conclusione opposta rispetto a quella cui è pervenuta Cass. 12270/02:
8.1. effettivamente è venuta meno, nella parte dispositiva della tab. B - parte 2^ allegata alla tariffa, la specificazione "i diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza": il preteso supporto testuale della tesi della non spettanza - che peraltro pure poteva ritenersi assai gracile, in quanto la congiunzione "anche" sembrava più che altro ampliare (con effetti esemplificativi e non tassativi od esclusivi) e non invece restringere l'ambito di operatività della previsione delle voci 20 e 21 (attuali 21 e 22) - più non sussiste;
8.2. il principio generale della tariffa, riferito espressamente agli onorari ma facilmente estensibile anche ai diritti, è espresso nell'art. 5, comma 6, del testo normativo premesso alla tariffa, a mente del quale "la liquidazione ... deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva": ed è evidente che "decisione" è, a maggior ragione, anche la sentenza definitiva;
8.3. non può negarsi che, proprio dopo la sentenza definitiva ed in base a nozioni di comune esperienza, l'avvocato della parte vittoriosa normalmente (ed anzi ove voglia diligentemente e con scrupolo adempiere il suo mandato professionale) consulta il cliente sull'opportunità o meno di porla in esecuzione o di notificarla ai fini dell'attivazione del termine breve per l'impugnazione: sicchè non può negarsi che una specifica attività professionale possa essere legittimamente posta in essere proprio nella fase di transizione tra la quella di cognizione, culminata nella pronuncia del tìtolo, e quella di esecuzione, che inizierà solo dopo il vano decorso del termine del precetto;
8.4. del resto, il mandato ad litem conferito per la fase di cognizione si estende normalmente, cioè salvo che non consti una contraria o diversa volontà del mandante, anche alla fase di esecuzione, che della prima è la naturale prosecuzione e costituisce anzi quella in cui in concreto l'ordinamento assicura a chi ha ragione il conseguimento del bene della vita riconosciutogli dovuto;
8.5. pertanto, la mera facoltatività della redazione del precetto non elide il diritto al compenso per un'attività comunque normalmente riconducibile alla prestazione del difensore e che sia eventualmente in concreto posta in essere;
8.6. spetta così al creditore, beneficiario della sentenza esecutiva, che intenda intimare il precetto valutare se officiare da subito il professionista legale cui poi affidare l'incarico di rappresentarlo nell'eventuale processo esecutivo reso necessario dalla mancata spontanea ottemperanza del debitore intimato, oppur no;
8.7. ancora, per la fase di esecuzione la tariffa stessa prevede, al punto 74 della parte 2^ della tabella B, che "per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni": cosa che fonda, anche dal punto di vista testuale e ad avviso del collegio, l'astratta ammissibilità delle voci "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa";
8.8. resta beninteso salva la necessità, ma solo in caso di effettiva e specifica contestazione (che nel caso di specie - si torna a ripetere - manca, riferendosi quella del ricorrente all'ammissibilità in astratto), di valutare se dette attività, che pure possono normalmente presumersi (per quanto argomentato sopra al punto 8.3.), siano state in concreto espletate;
8.9. pertanto, in dipendenza del mutamento del testo normativo di riferimento, deve giungersi a conclusione opposta a quella della richiamata giurisprudenza ed affermarsi che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa con il cliente" sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva ..." .
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