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* APPROVATO AL SENATO IL D.L. SUL PROCESO PENALE. Inapplicabilita del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo; modifiche agli artt. 438, 442 e 516, ed introduzione dell'art. 442-bis del codice di procedura penale.
Perchè diventi legge è necessaria anche l'approvazoione della Camera.
(ASCA) - Roma, 29 lug - Un articolo, 9 commi, un nuovo titolo. E' questo il ddl sul processo lungo approvato con un voto di fiducia al Senato che ora viene subito trasmesso a Montecitorio per l'esame della Camera. Ecco che al testo Lussana (Ln) sulla ''inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo'', si aggiungono anche ''le modifiche agli art. 438, 442 e 516 e introduzione dell'art. 442-bis del codice di procedura penale''. Sono queste ultime le norme al centro delle contestazioni e che hanno trasformato il ddl Lussana in ddl ''sul processo lungo'', i cui contenuti potranno essere apllicati, si chiarisce nel provvedimento, ai processi in corso e in cui non vi sia stata ancora la sentenza di primo grado. Il ddl assicura dunque alla difesa la possibilita' di presentare lunghe liste di testimoni, senza che il giudice possa sfoltirle di quelli ritenuti irrilevanti, ma solo delle testimonianze ''vietate dalla legge e ''manifestatamente non pertinenti''. Altro punto fondamentale e' che non si considera piu' come prova definitiva in un processo in corso la sentenza passata in giudicato in un altro procedimento. Da questa norma restano esclusi i reati di mafia e terrorismo. Una modifica introdotta dal governo con il maxiemendamento interamente sostitutivo del testo riguarda la possibilita' per un imputato di interrogare nel corso del dibattimento un testimone che rende dichiarazioni a suo carico. In tal caso, si specifica, l'imputato potra' farlo solo ''a mezzo del suo difensore''. Resta ovviamente la norma per cui quando deve essere ''irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione della pena'' prevista nell'articolo 442 del codice di procedura penale. Il condannato al carcere a vita, quindi, non avra' piu' la possibilita', avvalendosi del giudizio abbreviato, come avviene oggi, di avere la sostituzione dell'ergastolo con la condanna a 30 anni. Novita' vengono introdotte anche dai commi 8 e 9. Il primo, che recepisce un emendamento del relatore Roberto Centaro (gia' Pdl ora Cn-Io sud-Forza sud), prevede una stretta sui benefici: i condannati all'ergastolo per i reati di strage e per sequestro di persona con la morte del sequestrato potranno usufruire dei benefici solo dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere. La legge infine, come stabilito da una proposta di modifica del senatore Balboni (Pdl), entra in vigore ''il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale''. |