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* Notificazioni via fax. La Cassazione sulle modalità di trasmissione al difensore domiciliatario nel processo penale. Lecito l'invio ai legali dell'atto destinato ai clienti. Sez. Unite 19/6/2011.
Valida la notifica dell'avviso di udienza camerale destinato all'assistito effettuata via fax al difensore. Lo stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con una sentenza pubblicata il 19 luglio 2011. Rapporto di trasmissione. Il massimo consesso nomofilattico precisa che la notificazione di un atto destinato all'imputato o all'indagato («ad altra parte privata»), in ogni caso in cui la consegna possa o debba essere fatta al difensore può ben essere effettuata con il fax o con altri mezzi idonei a norma dell'articolo 148, comma 2 bis, Cpp. Il fax, osservano i giudici con l'ermellino, è uno strumento di comunicazione che offre garanzie sulla ricezione dell'atto da parte del destinatario: l'apparecchio, infatti, dà l'ok con un rapporto di trasmissione ad hoc. Norma aperta. Le norme che hanno introdotto l'uso del fax come strumento di comunicazione fra gli uffici giudiziari e gli studi professionali hanno già superato positivamente l'esame di costituzionalità della Consulta. Si tratta di disposizioni che, annota il giudice delle leggi, consentono di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la necessità di assicurare la speditezza del processo, semplificando le modalità di notificazione ed evitando comportamenti dilatori e ostruzionistici. E il fatto che in sede normativa non sono esplicitamente individuati i mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell'atto (la classica «norma aperta») è evidentemente legato all'esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell'effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione. Unica opzione. Un'interpretazione diversa da quella fornita dai giudici di legittimità risulterebbe controversa: sarebbe infatti consentita, con i mezzi tecnici di cui all'articolo 148 comma 2 bis Cpp, la notifica presso il difensore non domiciliatario dell'atto di cui sia destinatario l'imputato (al di fuori delle ipotesi di irreperibilità, latitanza o della inidoneità di altra elezione di domicilio) mentre non sarebbe permessa nell'ipotesi in cui l'imputato abbia anche eletto domicilio presso il difensore. Work in progress. La norma che autorizza il ricorso al fax, rilevano gli ermellini, costituisce la fisiologica evoluzione, in relazione alle modificazioni e diffusione dei mezzi tecnici di trasmissione degli atti intervenute nel corso del tempo, di quanto già previsto dall'art. 150 Cpp fin dalla data di entrata in vigore del codice di rito, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva di cui all'articolo 2, comma 1, n. 9, della legge-delega n. 81 del 1987, che prevedeva la «semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione». Intuitu personae. D'altronde il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore implica «l'insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest'ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti». Porte aperte alla tecnologia, insomma. (Italia Oggi Dario Ferrara) |