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* Avvocati - La carica dei 60.000 iscritti agli ordini ma non a Cassa forense - La manovra economica si occupa anche di loro. Sancito l'obbligo di iscrizione alla Cassa.
Il decreto legge 98/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 06.07.2011 all’art. 18 si occupa dei 60.000 avvocati in questione.
La situazione al 31.12.2010 è la seguente: Gli Avvocati italiani al 31.12.2010 - Un esercito di oltre 216.000 iscritti agli albi di cui soltanto 157.000 iscritti alla Cassa. La Campania con 30.479 si colloca al primo posto come regione con più avvocati seguita dal Lazio e dalla Lombardia. La differenza tra 216.728 avvocati iscritti agli Albi e gli iscritti Cassa Forense 156.934 porta a 59.794 iscritti albo e non iscritti cassa forense nel 2010. Probabilmente qualcuno di loro si è iscritto alla Gestione speciale presso l’INPS di cui alla legge 335/1995 non avendo i requisiti minimi reddituali che fanno scattare l’obbligo di iscrizione a Cassa Forense. La manovra economica all’art. 18 n. 12 così recita: «L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli Enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n.335 del 1995». A mio parere trattasi di interpretazione autentica che risponde al modello costituzionale perché pone fine «alle diverse interpretazioni della disposizione» (Corte Cost,19 gennaio 1988,n.6 ) e chiarisce il significato normativo della legge interpretata (Corte Cost., 4 aprile 1990, n. 155 ) privilegiandone «una delle tante interpretazioni possibili» (Corte Cost.,4 novembre 1992, n. 455 ) Per un approfondimento rinvio ad Enrico Albanesi, La legge di interpretazione autentica come oggetto di sindacato di legittimità costituzionale e di interpretazione metatestuale da parte dei Giudici comuni,1997. Ne consegue che i 60.000 avvocati di cui sopra in quanto iscritti all’Ordine non hanno più titolo per iscriversi nella Gestione speciale istituita presso l’INPS. Che ne sarà di loro? In base all’art. 38 della Costituzione, in quanto lavoratori, hanno diritto alla tutela previdenziale ed assistenziale. Ne consegue che dovranno iscriversi a Cassa Forense, unico Ente di riferimento. Ma Cassa Forense obbliga all’iscrizione solo se vengono superati determinati coefficienti di reddito o di volume d’affari che sono: € 10.000,00 di reddito professionale netto o € 15.000,00 di volume di affari per gli anni dal 2010 e successivi. A partire dal 2011 compreso i livelli suindicati sono rivalutati annualmente secondo gli indici monetari pubblicati dall’Istat per le famiglie di impiegati e operai, arrotondando i relativi importi ai 100 euro più vicini. Poiché è irragionevole pensare che possono rimanere privi di tutela previdenziale, delle due l’una: o si cancelleranno dall’Albo oppure dovranno iscriversi a Cassa Forense, versando comunque il contributo minimo. Sarà importante verificare chi sono questi 60.000 avvocati privi di tutela. Ho ragione di ritenere che la maggior parte saranno giovani e quindi saranno chiamati a decidere rapidamente del loro futuro. Prima del decreto legge la situazione dell’avvocato, iscritto all’Albo ma non iscritto a Cassa Forense, era la seguente: Gli avvocati iscritti in un albo (ordinario e/o dei Cassazionisti) ma non iscritti alla Cassa hanno i seguenti obblighi: Devono inviare alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all'art. 17 della legge n.576/80, indicando il reddito professionale IRPEF netto, denunciato con modello Unico, relativamente all'anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonché il volume di affari IVA relativo al medesimo anno; L'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria permane anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna denuncia al Fisco o che il reddito professionale IRPEF netto ed il volume d'affari IVA siano negativi o pari a zero; applicare il 4% (o il 2% per le fatture emesse fino al 31/12/2009) a decorrere dal 1/1/2010 (modello 5/2011) sull'effettivo volume di affari IVA (detratto l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n. 85) ed effettuare il versamento in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate, di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e la seconda, entro il 31 dicembre del medesimo anno; trasmettere domanda di iscrizione alla Cassa, utilizzando l'apposito modulo, qualora abbiano raggiunto o superato, nell'anno anteriore a quello di invio del modello 5, i livelli minimi di reddito professionale IRPEF netto e/o di volume di affari IVA, stabiliti dal Comitato dei Delegati ai fini della dimostrazione della continuità dell'esercizio professionale (cfr. Tabella Contributi/Redditi). Una volta iscritti a Cassa Forense avranno questi obblighi: Gli avvocati iscritti in un albo (ordinario e/o dei Cassazionisti ) e Iscritti alla Cassa hanno i seguenti obblighi: Devono - inviare alla Cassa, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione obbligatoria (modello 5) di cui all'art. 17 della legge n.576/80, indicando il reddito professionale IRPEF netto, denunciato con modello Unico, relativamente all'anno solare anteriore alla presentazione della dichiarazione al Fisco, nonché il volume di affari IVA relativo al medesimo anno. L'obbligo di invio della comunicazione obbligatoria permane anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna denuncia al Fisco o che il reddito professionale Irpef netto ed il volume d'affari Iva siano negativi o pari a zero; - pagare il contributo soggettivo minimo di base, in misura ridotta al 50%, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa (domande presentate dopo il 1/1/2009) se si iscrivono alla stessa con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età (art.5 Regolamento dei contributi). Tale contributo è riscosso tramite ruoli fino al 2003 e con avviso di pagamento M.Av. (bancario o postale); - versare, in autoliquidazione, il 13% a decorrere dal 1/1/2009 (modello 5/2010) sul reddito professionale IRPEF netto fino al tetto massimo (cfr.Tabella Contributi/Redditi) stabilito dal Comitato dei Delegati, nonché il 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto, di cui sopra - dopo aver decurtato l'importo del contributo soggettivo minimo - in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e, la seconda, entro il 31 dicembre del medesimo anno; - pagare il contributo integrativo minimo riscosso tramite avviso di pagamento M.Av. (bancario o postale). A decorrere dal 1/1/2010, gli avvocati sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi cinque anni di iscrizione agli albi, in luogo dei tre anni previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall'età. - versare, in autoliquidazione, il 4% (o 2% per le fatture emesse fino al 31/12/2009) a decorrere dal 1/1/2010 (modello 5/2011) sull'effettivo volume di affari IVA (detratto l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n. 85). L'eventuale contributo dovuto in misura percentuale, dopo aver decurtato il contributo integrativo minimo, già corrisposto tramite M.Av., dovrà essere versato in unica soluzione, entro il 31 luglio di ciascun anno oppure in due rate di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio e, la seconda, entro il 31 dicembre del medesimo anno. - versare il contributo di maternità, riscosso tramite avviso di pagamento M.Av. (bancario o postale). Possono versare, in autoliquidazione, a decorrere dal modello 5/2011, in via volontaria, a titolo di contributo soggettivo modulare, una ulteriore contribuzione (in aggiunta a quella obbligatoria) nella misura compresa tra l'1% ed il 9% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF. L’afflusso di questo esercito di 60.000 avvocati costituirà però un vantaggio soltanto apparente per gli equilibri economico-finanziari di Cassa Forense. Se, infatti, le condizioni del mercato non daranno anche a loro utili possibilità di guadagno e quindi se si limiteranno a versare il solo contributo minimo (sia pure con enormi sacrifici) conseguiranno al termine del loro percorso la pensione minima, ma dato che la pensione minima non è finanziata dal solo contributo minimo , andranno fatte valutazioni molto attente sulla stabilità di lungo periodo dell’Ente, ma su questo argomento, gravido di conseguenze, torneremo non appena il decreto sarà convertito in legge. Per ora mi limito a segnalare un solo aspetto che è nel sistema: trattandosi di prima iscrizione i 60 mila avvocati in questione avranno la possibilità di utilizzare lo istituto della retrodatazione rectius iscrizione retroattiva alle condizioni di cui all’art. 13.1 della legge 141/1992 (nota B) cosi recuperando tutti gli anni di iscrizione al registro dei praticanti abilitati e allo albo ordinario come avvocati, istituto che è onerosissimo per cassa forense e in grado, da solo, di far saltare l’equilibrio economico-finanziario faticosamente raggiunto con la recente riforma previdenziale. Documento pubblicato su ForoEuropeo |