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MANOVRA 2011 - Il riordino del processo civile
Giustizia più cara: introdotto il contributo unificato per lavoro, separazioni e divorzi. Aumenti vertiginosi per i ricorsi amministrativi. Attenzione a codici fiscali ed indirizzi di posta certificata: per l'omissione sanzione del 50 % del contributo unificato. Contributo unificato anche per i processi tributari.
Mer 29 - Diventa più salato il conto da pagare alla giustizia. Soprattutto nel settore degli appalti: il
costo del contributo unificato può raggiungere i 5 mila euro e cioè due volte e mezza il valore attuale. Ma anche la giustizia del cittadino diventa più onerosa: il contributo unificato si pagherà anche per le cause di lavoro e per separazioni e divorzi. Insomma, la manovra Tremonti mette le mani nelle tasche degli utenti della giustizia, anche di quella tributaria. Così, dunque, la manovra correttiva, che cerca di abbinare alle maggiori entrate da contributo unificato anche maggiori economie da una giustizia gestita con criteri manageriali (predeterminazione di obiettivi in termini di smaltimento dell'arretrato e di premi in caso di raggiungimento dei target), interventi organizzativi (praticanto forense presso i tribunali), minori spese per alcuni adempimenti specifici (come la pubblicazione delle sentenze), in terventi ad hoc per lo smaltimento dell'arretrato e un freno agli indennizzi per processi irragionevolmente lunghi. Il costo dei processi. La manovra prevede un incremento del contributo unificato (articolo 13 del Testo unico sulle spese di giustizia, dlgs 115/2002). A distanza di un anno dall'ultimo ritocco in alto (dl 78/2010), che già aveva elevato le soglie precedenti, si torna ad alzare l'importo dovuto allo stato per iniziare una causa. Tra l'altro la manovra fa venir meno esenzioni nel settore del lavoro e della famiglia. L'aumento del contributo unificato si colora di una sorta di progressività nel settore del processo amministrativo sugli appalti: sono previste tre fasce di valore, per cui si pagheranno 3 mila euro per la prima fascia (valore pari o inferiore a 200 mila euro), 4 mila per controversie fino a 1 milione e 5 mila per le controversie di valore superiore. Insomma, il conto per un processo amministrativo in materia di appalti si impenna e raggiunge vette altissime, se si pensa che il contributo va versato anche per i cosiddetti motivi aggiunti di ricorso con domande nuove. Si tratta comunque, di importi sia quelli per il processo ordinario (aumentati mediamente dal 10 al 20%) sia quelli per il processo amministrativo destinati ad aumentare ancora in caso di dimenticanze formali dell'avvocato (se si scorda di inserire nell'atto il proprio indirizzo pec e di fax o il codice fiscale del cliente). L'intervento potrebbe far considerare in termini di convenienza (almeno sotto il profilo dei costi, considerando la possibilità di recupero fiscale) la mediazione civile. Il maggior gettito del contributo unificato sarà usato per coprire le spese di giustizia e anche per incentivi a magistrati e personale amministratvo, in caso di riduzione del carico pendente di cause. Ma il costo dei processi lieviterà anche per la previsione di alcune sanzioni processuali: ad esempio le richieste temerarie di sospensione in appello della sentenza di primo grado possono portare a pene pecuniarie fino a 10 mila euro. * Giustizia manageriale. Scatta l'obbligo di programmare anno per anno la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Nel programma i capi degli uffici giudiziari, sentito l'ordine degli avvocati, devono programmare obiettivi di riduzione della durata dei processi e si definire l'ordine di priorità nella trattazione. Insomma bisognerà dichiarare pubblcamente quanto potrà migliorare il singolo tribunale. In sede di prima applicazione il programma dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della manovra e dovranno essere indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012. * Pratica forense. Per dare una mano ai magistrati (e ridurre i carichi pendenti) si è pensato di aprire le porte dei tribunali ai laureati in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica forense. Porte aperte anche per lo svolgimento del primo anno del corso di dottorato di ricerca e del corso di specializzazione per le professioni legali. I laureati potranno assistere e coadiuvare i magistrati. Naturalmente senza compensi, contributi o rimborsi spese. * Legge Pinto. Una spinta ad accelerare i processi sarà data anche dalle modifiche alla legge Pinto (legge 89/2001). Si stabilisce la durata massima (ai fini del calcolo della durata ragionevole) di ciascun grado di giudizio: due anni per ciascuno dei tre gradi di giudizio e un anno per il processo di rinvio dopo la cassazione). Insomma sei anni dal primo grado alla Cassazione (un biennio per ogni scalino) e un'appendice di un anno per il giudizi di rinvio. Nel semestre che precede la scadenza la parte dovrà ricordarsi di presentare un sollecito, altrimenti non potrà chiedere l'indennizzo o potrà chiederlo solo per il periodo successivo alla presentazione tardiva del sollecito. Dopo la presentazione dell'istanza la causa seguirà una corsia preferenziale. Fissato il tariffario dell'indennizzo: 2,5 euro al giorno (con possibilità di riduzione a 2 e aumento a 3 euro). Il procedimento viene snellito con decisione affidata in prima battuta a un giudice monocratico d'appello. * Spese e arretrato. Riduzione di spese mirate dovranno realizzarsi per effetto di una diversa modalità di pubblicazione delle sentenze (sul sito della Giustizia) e con una rivisitazione del contenzioso sulle invalidità e relative pensioni (obbligo di accertamentamento tecnico preventivo, il cui esito sarà omologabile con decreto del giudice in caso di mancata contestazione) e azzeramento dei contenziosi contro l'inps, pendenti in primo grado al 31/12/2010, di valore fino a 500 euro, con riconoscimento ex lege di quanto preteso dal ricorrente. Il meccanismo di azzeramento dei processi è stabilito anche per i ricorsi in cassazione contro sentenze pubblicate prima della legge 69/2009 e per i procedimenti pendenti da oltre due anni in Corte di appello: le parti personalmente dovranno entro sei mesi manifestare interesse al ricorso, altrimenti il processo si estinguerà. ( Antonio Ciccia - Italia Oggi)
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