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* RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AVVOCATO. La Cassazione torna ad occuparsi della materia. Attenzione alla citazione dei testi ( Cass III sez. civ. n. 8312/2011).
Con la sentenza 12 aprile 2011, n. 8312 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della materia della responsabilità dell’avvocato per affermare, ancora una volta, un principio chiaramente nel segno di un innalzamento di tutela nei confronti del Cliente danneggiato. Il caso è banale. Causa di risarcimento danni da circolazione stradale, in cui l’Avvocato dell’attore, non disponendo delle generalità dei testimoni che potessero confermare la dinamica del sinistro, chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni senza istruttoria e si vede rigettare la domanda per mancanza di prova del fatto storico. Il Cliente imputa la perdita della lite all’avvocato e pretende di essere risarcito. L’Avvocato si difende sostenendo che la mancata indicazione dei testi fosse imputabile al cliente, per non aver fornito al difensore la lista dei testimoni. I Giudici di Piazza Cavour danno piena ragione al Cliente e giungono a questa conclusione affermando la piena equiparazione della responsabilità professionale dell’avvocato a qualsiasi altra ipotesi di responsabilità contrattuale, anche sotto il profilo della distribuzione dell’onere della prova, desumibile dall’art. 1218 c.c.: “non era onere del [cliente, ndr] dimostrare di avere fornito al difensore la lista dei testimoni (…), ma era onere dell’avvocato dimostrare di avere sollecitato al cliente la suddetta comunicazione, in tempo utile per poterla utilizzare in giudizio…”. Si registra, per questa via, il consapevole abbandono del tradizionale favor riservato ai professionisti del foro, che consente di ridefinire con ancora maggior chiarezza gli obblighi informativi e di sollecitazione che gravano a carico dell’Avvocato, l’inadempimento dei quali è fonte di responsabilità risarcitoria. Le parole della Corte sono emblematiche e, per certi versi, impietosi nei confronti del professionista: “Rientra nell’ambito delle competenze specifiche dell’attività professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività deve essere improntata, a norma degli art. 1176 1° e 2° comma, e 2236 cod. civ., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza. Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole e tempi del processo; natura dei documenti e delle prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l’obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc. Sotto tutti questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall’avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell’iniziativa giudiziale”. (Altalex, 29 aprile 2011. Nota di Raffaele Plenteda)
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