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* PROCESSO TELEMATICO AL VIA * IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CON LE REGOLE TECNICHE * COMUNICAZIONI - NOTIFICAZIONI - DEPOSITO ATTI - RICHIESTA COPIE: TUTTO A MEZZO P.E.C. - INDISPENSABILE LA FIRMA DIGITALE *
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 89 del 18 aprile 2011, il decreto di attuazione con le regole tecniche per processo civile e penale. Il debutto è fissato per il 18/5/2011. Tuttavia, secondo le norme trasitorie (Art 35) " L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
* * * Processo telematico al via. Con il decreto 21 febbraio 2011, n. 44 ( in G.U. n. 89 del 18/4/2011) è stato definito il regolamento con le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie informatiche nel processo civile e nel processo penale. Pronte le specifiche tecniche per mandare e ricevere atti e documenti tra cancellerie e studi legali. Anche gli ufficiali giudiziari potranno notificare con la posta elettronica certificata. Pec degli uffici giudiziari. Per dialogare con l'esterno si dovrà usare la posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli Unep (ufficiali giudiziari) , da utilizzare unicamente per i servizi del processo telematico saranno pubblicati sul portale dei servizi telematici. Accettazione atti. Il sistema tradizionale del deposito di documenti cartacei lascerà spazio alla ricezione di atti informatici. Il regolamento prevede l'attivazione delle funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici e di consultazione e gestione del fascicolo informatico. Trasmissione documenti informatici. I documenti informatici (atti, documenti, comunicazioni di cancelleria) saranno trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni (per esempio, avvocati) utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Comunicazioni per via telematica. Anche l'ufficio giudiziario dialogherà con l'esterno in via telematica. Userà naturalmente la posta elettronica certificata. Notificazioni. Le notificazioni per via telematica richieste da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema informatico degli uffici giudiziari. Le richieste di altri soggetti (per esempio, avvocati) sono inoltrate agli ufficiali giudiziari tramite posta elettronica certificata. Il sistema informatico degli ufficiali giudiziari individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi. Eseguita la notificazione gil ufficiali giudiziari trasmetteranno per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce. L'ufficiale giudiziario inoltrerà anche le ricevute di posta elettronica certificata. La forma tradizionale di notificazione, comunque, continuerà: in questo caso l'ufficiale giudiziario deve effettuare la copia cartacea del documento informatico, attestarne la conformità all'originale, e provvedere a notificare la copia stessa nei modi previsti dal codice di procedura civile. Notificazione tra avvocati. L'avvocato abilitato a notificare in proprio (legge 53/1994) potrà notificare per via telematica agli indirizzi di posta elettronica certificata. Trasmetterà una copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. Inoltre quando il difensore procede alle notificazioni nel corso del procedimento (articolo 170, comma 4, del codice di procedura civile), la comunicazione degli atti (per esempio, memorie) sarà effettuata mediante invio di copia della memoria alle parti costituite. Anche la parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento e lo potrà fare tramite accesso al portale dei servizi telematici. Richiesta copie. La richiesta delle copie di atti e documenti avverrà tramite comunicazione elettrica certificata. L'atto richiesto, se contiene dati sensibili o di grandi dimensioni, sarà messo a disposizione in una apposita area del portale dei servizi telematici. Se si chiedono copie conformi a un documento originale in formato cartaceo, il cancelliere attesterà la conformità all'originale sottoscrivendola con la propria firma digitale. Antonio Ciccia
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