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* OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. IL SENATO HA APPROVATO DISEGNO DI LEGGE PER PORRE RIMEDIO ALLA NOTA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE SULLA DIMIDIAZIONE DEL TERMINE DI COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE A DECRETO INGIUNTIVO. Si ripristina per via legislativa la corretta interpretazione dell'art. 645 c.p.c.. In allegato il testo della legge. Per l'approvazione definitiva bisognerà attendere il passaggio alla Camera.
La Commissione Giustizia del Senato, in sede deliberante, ha affrontato e risolto la questione sollevata dalle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 19246/2010 hanno rovesciato l’interpretazione corrente fino ad allora, dell’art. 645, 2° comma, affermando il principio secondo il quale, nella opposizione a decreto ingiuntivo, il termine di costituzione è sempre dimidiato, a pena d'improcedibilità.
Il sen. Mugnai (PDL) è stato relatore del disegno di legge che la Commissione Giustizia del Senato, il giorno 13 aprile scorso, ha approvato, come innanzi scritto, in sede deliberante: la norma modifica il 2° comma dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e sopprime la parte relativa alla dimidiazione dei termini di comparizione. Per i procedimenti pendenti, ha introdotto una norma transitoria di interpretazione autentica dell'art. 165, 1° comma, c.p.c. stabilendo che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista trovi applicazione, nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, 1° comma, c.p.c. La sede deliberante consente l'approvazione del testo in commissione, senza passare per l'aula, pertanto ora il disegno di legge sarà inviato direttamente alla Camera, con un procedimento accelerato. *** Il testo del disegno di legge “Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo" ( DDL n. 2380-2386) Art. 1. (Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile) Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: « ma i termini di comparizione sono ridotti a metà» sono soppresse. Art. 2. (Disposizione transitoria) Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
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