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* T.A.R.LAZIO - CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA - ORDINANZA DEL 12/4/2011 - INVESTITA LA CONSULTA SULLE ECCEZIONI DI INCOSTITUZIONALITA'. * IL TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO*
Il Presidente del C.O.A. Salerno, Avv. Americo Montera, ed il Cons. Segretario Avv. Gaetano Paolino, comunicano che il T.A.R. Lazio, con l'ordinanza che si allega, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate contro il Decreto Ministeriale 18/10/2010 N. 180, avente ad oggetto "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”.
Pertanto il processo di impugnazione è stato sospeso e le parti rimesse innanzi alla Corte Costituzionale. L'Avv. Gaetano Paolino, che ha curato l'intervento del C.O.A. Salerno nel giudizio di cui innanzi, ha messo a disposizione il testo integrale dell'ordinanza, che è possibile scaricare dagli allegati. Grande soddisfazione ha espresso il Presidente Montera: " Il nostro Consiglio dell'Ordine è sempre in prima linea, per far sentire la voce di Salerno. La battaglia giudiziaria sulla conciliazione è solo all'inizio, ma tutti confidiamo in un esito positivo e soprattutto celere" . --- Le eccezioni di incostituzionalità ritenute rilevanti e non manifestamente infondate: (estratto dall'ordinanza TAR Lazio) ... "2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l’esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice); 3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza".
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