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* ALBO DEGLI AVVOCATI PRECLUSO AI MAGISTRATI ONORARI. LE SEZIONI UNITE RESPINGONO IL RICORSO DI UN V.P.O.. Inapplicabile agli onorari l'art. 26 della legge professionale forense.
Non può iscriversi all'Albo degli avvocati l'ex viceprocuratore onorario. I magistrati onorari, infatti, non fanno parte dell'ordine giudiziario e non sono equiparabili a quelli togati. Respinto il ricorso di un ex vpo che, al termine del mandato, aveva chiesto l'iscrizione "d'ufficio" .
all'Albo forense, negando che la differenza, pure riconosciuta in linea di massima, avesse però
rilevanza quanto all'iscrizione Albo.
* * * Niente iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che abbiano svolto la funzione di magistrati onorari. La Cassazione Sezioni Unite civili, con la sentenza 29 marzo 2011, n. 7099 chiude nuovamente le porte all'ingresso nell'albo dei legali ai magistrati onorari, ribadendo con forza e nuove argomentazioni principi già evidenziati con le sentenze 8737/2008 e 4905/1997. Occasione della decisione il ricorso proposto avverso il diniego all'iscrizione all'albo opposto dal Consiglio nazionale forense ad un vice procuratore onorario. Questi riteneva possibile l'iscrizione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), del regio decreto luogotenenziale 1578/1933 (la legge professionale forense), ai sensi del quale hanno diritto di essere iscritti ―coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa‖. La tesi esposta dal ricorrente è che non sarebbe possibile negare l'ingresso nella professione forense ai giudici onorari una volta che siano state loro attribuire le medesime funzioni dei magistrati ordinari, pena la violazione del principio di uguaglianza discendente dall'articolo 3 della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno totalmente rigettato il ricorso e considerate prive di fondamento le argomentazioni proposte. La sentenza di rigetto evidenzia che i magistrati onorari nominati in base alla legge sull'ordinamento giudiziario ai sensi del secondo comma dell'articolo 106 della Costituzione non sono equiparabili a quelli dell'ordine giudiziario, ai fini dell'applicazione degli articoli 26, comma 1, lettera b) e 30, comma 1, lettera a) della Legge forense. Le ragioni sono, tutto sommato, abbastanza semplici ed evidenti. I magistrati onorari, per quanto incaricati per legge di svolgere le funzioni di amministrazione della giustizia in posizione di indipendenza, restano comunque ―estranei‖ all'ordinamento giudiziario. La posizione e la carriera dei giudici onorari non è in alcun modo equiparabile a quella dei magistrati ordinari che per cinque anni abbiano svolto le proprie funzioni, come richiede la Legge forense ai fini dell'esercizio della professione di avvocato. I giudici onorari sono posti ―funzionalmente‖ a servizio della funzione giurisdizionale, ma l'equiparazione è limitata allo svolgimento delle competenze di amministrazione della giustizia, senza spingersi all'identità di status. Le ragioni di tale sostanziale differenza, ai fini dell'iscrizione nell'ordine degli avvocati, risiedono nel sistema di selezione. Solo i magistrati ordinari sono reclutati attraverso un concorso pubblico. I magistrati onorari, in quanto tali, vengono, invece, nominati ma non selezionati a seguito di un concorso. Le Sezioni Unite non possono non notare che è esclusivamente il concorso per l'accesso al ruolo della magistratura ad assicurare l'accertamento della professionalità analogo a quello previsto per chi partecipa all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Il mero esercizio della funzione onoraria, di conseguenza, non è sufficiente ai fini del rispetto della Legge forense. Luigi Oliveri |