SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357 INDIRIZZO PEC segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
WEB MAIL
|
* NUOVO TERMINE PER L'AVVOCATO CHE DIMENTICA LA MEDIAZIONE. Da il Sole 24 Ore
Il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo, che noi vi riproproniamo, per rimarcare un caso di improcedibilità di domanda giudiziale in materia di locazione, per mancato preventivo esperimento della mediazione. Per la verità il redattore, forse poco aduso alle questioni procedurali, ha preso una cantonata rispetto alle conseguenze del mancato preventivo esperimento della mediazione nelle materie obbligatorie. Infatti il caso è regolamentato dall'art. 5 II comma D.Lgs. 28/2010: è espressamente previsto che la mancanza della condizione di procedibilità, eccepita dalle parti o rilevata di ufficio, impone al Giudice di fissare una nuova udinza successiva al termine di quattro mesi per l'esperimenmto della mediazione. Pertanto il rimedio raccontato nell'articolo che segue, ed adottato dal Giudice, non è una concessione per l'avvocato distratto, ma un rimedio obbligatorio. ( Enrico Tortolani ) * * * * * * Nuovo termine per l'avvocato che «dimentica» la mediazione. In effetti, le probabilità che qualcuno, dopo l'entrata in vigore della conciliazione obbligatoria, facesse finta di nulla e tentasse di dribblare la procedura transattiva erano considerate abbastanza scarse. Figurarsi, poi, con il clamore che ha fatto da sottofondo al debutto della "mediaconciliazione", con tanto di scioperi degli avvocati. Lo stesso legislatore, per dire, non ha disciplinato questa ipotesi, né ha dettato istruzioni puntuali su come risolverla. Perciò, il presidente del tribunale di Prato, Francesco Antonio Genovese, quando si è visto recapitare il 25 marzo un ricorso in materia di locazione senza che fosse stata intrapresa la via della conciliazione – quattro giorni dopo l'avvio della nuova stagione – ha dovuto consultare codici e colleghi. Da un lato, si poteva sanzionare l'avvocato "distratto", colpevole di aver depositato il ricorso ignorando la conciliazione, dichiarandone l'improcedibilità. Con la conseguenza che il contributo unificato versato per far partire la causa sarebbe andato perso e si sarebbe dovuto rimborsare la controparte per le spese di costituzione in giudizio. «Ma – sottolinea Genovese – alla fine questi costi si sarebbero riversati sul cliente del legale, che aveva pure firmato l'informativa sulla conciliazione. Così si è optato per una soluzione più soft che, a mio avviso, è anche più conforme allo spirito della legge sulla conciliazione». All'avvocato poco avvezzo alla mediazione è stata offerta una seconda chance. «Il tribunale – spiega Genovese – gli ha concesso altri 15 giorni per rivolgersi a un organismo di conciliazione. Come prescrive la legge, inoltre, è stata fissata fra quattro mesi e mezzo l'udienza in cui le parti dovranno comparire. L'auspicio è che in questo lasso di tempo trovino un accordo in modo che la lite possa poi essere dichiarata estinta». Ma cosa accadrà se l'avvocato dovesse dimostrarsi fino in fondo "renitente" alla mediazione? «Ci siamo interrogati anche su questo scenario – aggiunge Genovese – e, naturalmente, se si dovesse concretizzare, non faremo più sconti, con tutte le ricadute economiche che ne derivano». Allora sarà il cliente a dover far causa all'avvocato. E chissà che a quel punto non gli convenga conciliare. (Marco Bellinazzo ilò Sole 24 Ore) |