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* MEDIA-CONCILIAZIONE: ATTESA PER LA DECISIONE DEL T.A.R. LAZIO. DISCUSSO IL RICORSO DELL'O.U.A. ALL'UDIENZA DEL 9/3- INTERVENTO AD ADIUVANDUM DELL'ORDINE DI SALERNO CON IL CONS. SEGRETARIO AVV. PAOLINO.
ANSA - ROMA, 9 MAR - Si conoscera' a giorni la decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso con il quale l'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua), alcuni Consigli forensi italiani e singoli avvocati, contestano il regolamento sulla 'mediaconciliazione' emanato dal ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali.
Oggi il ricorso e' stato discusso nel merito; in aula erano presenti circa 50 avvocati che in tarda mattinata si sono presentati davanti alla sede del Tar di via Flaminia (hanno confermato anche per il 16 marzo una manifestazione al Teatro Capranica). Per la cronaca (n.d.r.) il Consiglio dell'Ordine di Salerno si è costituito ad adiuvandum ed il consigliere segratario, Avv. Gaetano Paolino, ha sostenuto la discussione. I giudici della I sezione del tribunale, presieduti da Giorgio Giovannini, si sono riservati di emettere a breve la loro sentenza. Non e' escluso che il provvedimento possa essere pubblicato prima del 21 marzo prossimo, giorno in cui il regolamento contestato entrera' in vigore. L'Oua ritiene il nuovo regolamento illegittimo; tesi che e' stata oggi confermata in aula dal legale dell'associazione, il sindaco di Venezia e avvocato Giorgio Orsoni. Ad avviso dei ricorrenti, tra l'altro, il provvedimento ministeriale 'riduce l'accesso alla giustizia', 'abbassa la qualita' della figura del mediaconciliatore' e 'si affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna preparazione'. * * * * * * * * Da Italia Oggi. Conciliazione, la parola al Tar Lazio La disciplina sulla mediazione e sulla conciliazione approda al Tar Lazio. Inizia oggi il giudizio che vede, da un lato, l'avvocatura schierata contro e, dall'altro, i commercialisti ricorrenti «ad opponendum» e quindi a favore dell'impianto della riforma. A presentare il ricorso l'Organismo unitario dell'avvocatura, unitamente ad alcuni Consigli dell'ordine, Unioni regionali, associazioni di categoria e singoli avvocati. Dito puntato contro il regolamento attuativo (dm n. 180/2010) del decreto legislativo n. 28/2010, che prevede il tentativo obbligatorio della conciliazione per tutte le liti (ad esclusione di quelle su condominio e infortunistica stradale) ed entrerà in vigore il 21 marzo prossimo. Nel dettaglio, i giudici del Tribunale amministrativo sono chiamati a decidere sui numerosi rilievi mossi dall'Oua, che ritiene la normativa incostituzionale e chiede l'annullamento del regolamento emanato dal ministero della giustizia a novembre scorso. Tra i motivi, figura anzitutto la genericità nella individuazione della figura del conciliatore e delle strutture di conciliazione. «E ciò», si legge nel ricorso, «in aperto contrasto con l'art. 60 della legge 60/09 che prevede che il soggetto deputato alla mediaconciliazione sia dotato di una particolare preparazione giuridica trattandosi di una molteplicità di materie destinate alla conciliazione». Secondo l'Oua, invece, nel dm non c'è traccia di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità e indipendenza. «L'art. 16 del regolamento, infatti», recita sempre il ricorso, «si limita a stabilire che qualunque ente pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza sia abilitato a costituire un organismo di mediazione». Ma non solo. «I criteri di selezione degli organismi di mediazione privilegiano, invece, fattori di natura economico-finanziaria che non sono indicativi della professionalità del mediatore e anzi impediscono, per la loro incidenza patrimoniale, l'accesso degli esercenti la professione legale al registro degli organismi di mediazione. Inoltre», continua il ricorso, «in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l'art. 5 del dlgs 28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di fatto precludendo l'immediato accesso alla giustizia». La «preclusione» alla quale fa riferimento la legge delega, secondo l'Oua, non deve essere intesa quale inibizione, «quanto invece quale limitazione alla tutela processuale». Quindi il decreto legislativo, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda giudiziale, secondo i ricorrenti impedisce l'immediato accesso dei cittadini alla giustizia e rischia di compromettere l'effettività della stessa tutela giudiziale. Un ultimo profilo di illegittimità, conclude l'Oua, è rilevabile in relazione alle previsioni dettate sulla disciplina transitoria. «Alcune disposizioni ministeriali, nell'intento del legislatore del dlgs 28/10», si legge ancora, «avrebbero dovuto avere efficacia limitata all'entrata in vigore del regolamento oggetto della presente impugnazione». E invece, secondo il ricorso, «contravvenendo espressamente alle previsioni legislative (di cui all'art. 16 del dlgs 28/10), il regolamento non soltanto ha arbitrariamente introdotto una disciplina transitoria, ma l'ha utilizzata per sancire la sopravvivenza di organismi per i quali il legislatore aveva già previsto la decadenza». Ma le argomentazioni dell'Oua devono fare i conti con il «controricorso» in opposizione presentato dal due sigle dei commercialisti, l'Ungdcec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) e l'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili), che chiedono al Tar di rigettare il ricorso dell'Oua e «ogni conclusione e richiesta avanzate perché infondate». (Gabriele Ventura) |