Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno
SEGRETERIA TEL. 089241388
FAX 0892574357
INDIRIZZO PEC
segreteria@pec.ordineforense.salerno.it
CASSA FORENSE NEWS
* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
WEB MAIL
* MEDIA-CONCILIAZIONE: ATTESA PER LA DECISIONE DEL T.A.R. LAZIO. DISCUSSO IL RICORSO DELL'O.U.A. ALL'UDIENZA DEL 9/3- INTERVENTO AD ADIUVANDUM DELL'ORDINE DI SALERNO CON IL CONS. SEGRETARIO AVV. PAOLINO.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Avv. Enrico Tortolani
Data di pubblicazione 19/03/2011
ANSA - ROMA, 9 MAR - Si conoscera' a giorni la decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso con il quale l'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua), alcuni Consigli forensi italiani e singoli avvocati, contestano il regolamento sulla 'mediaconciliazione' emanato dal ministero della Giustizia per introdurre la mediazione e la conciliazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali.

Oggi il ricorso e' stato discusso nel merito; in aula erano presenti circa 50 avvocati che in tarda mattinata si sono presentati davanti alla sede del Tar di via Flaminia (hanno confermato anche per il 16 marzo una manifestazione al Teatro Capranica).

Per la cronaca (n.d.r.) il Consiglio dell'Ordine di Salerno si è costituito ad adiuvandum ed il consigliere segratario, Avv. Gaetano Paolino, ha sostenuto la discussione.

I giudici della I sezione del tribunale, presieduti da Giorgio Giovannini, si sono riservati di emettere a breve la loro sentenza. Non e' escluso che il provvedimento possa essere pubblicato prima del 21 marzo prossimo, giorno in cui il regolamento contestato entrera' in vigore.

L'Oua ritiene il nuovo regolamento illegittimo; tesi che e' stata oggi confermata in aula dal legale dell'associazione, il sindaco di Venezia e avvocato Giorgio Orsoni. Ad avviso dei ricorrenti, tra l'altro, il provvedimento ministeriale 'riduce l'accesso alla giustizia', 'abbassa la qualita' della figura del mediaconciliatore' e 'si affida a un regime transitorio che abilita immediatamente soggetti senza alcuna preparazione'.


* * * * * * * *

Da Italia Oggi. Conciliazione, la parola al Tar Lazio
La disciplina sulla mediazione e sulla conciliazione approda al Tar Lazio. Inizia oggi il giudizio
che vede, da un lato, l'avvocatura schierata contro e, dall'altro, i commercialisti ricorrenti «ad
opponendum» e quindi a favore dell'impianto della riforma. A presentare il ricorso l'Organismo
unitario dell'avvocatura, unitamente ad alcuni Consigli dell'ordine, Unioni regionali,
associazioni di categoria e singoli avvocati. Dito puntato contro il regolamento attuativo (dm
n. 180/2010) del decreto legislativo n. 28/2010, che prevede il tentativo obbligatorio della
conciliazione per tutte le liti (ad esclusione di quelle su condominio e infortunistica stradale)
ed entrerà in vigore il 21 marzo prossimo. Nel dettaglio, i giudici del Tribunale
amministrativo sono chiamati a decidere sui numerosi rilievi mossi dall'Oua, che ritiene la
normativa incostituzionale e chiede l'annullamento del regolamento emanato dal ministero
della giustizia a novembre scorso. Tra i motivi, figura anzitutto la genericità nella
individuazione della figura del conciliatore e delle strutture di conciliazione. «E ciò», si legge
nel ricorso, «in aperto contrasto con l'art. 60 della legge 60/09 che prevede che il soggetto
deputato alla mediaconciliazione sia dotato di una particolare preparazione giuridica
trattandosi di una molteplicità di materie destinate alla conciliazione». Secondo l'Oua, invece,
nel dm non c'è traccia di qualsivoglia criterio o parametro volto a selezionare gli organismi
deputati alla mediazione in base a criteri di professionalità e indipendenza. «L'art. 16 del
regolamento, infatti», recita sempre il ricorso, «si limita a stabilire che qualunque ente
pubblico o privato che dia garanzie di serietà ed efficienza sia abilitato a costituire un
organismo di mediazione». Ma non solo. «I criteri di selezione degli organismi di mediazione
privilegiano, invece, fattori di natura economico-finanziaria che non sono indicativi della
professionalità del mediatore e anzi impediscono, per la loro incidenza patrimoniale, l'accesso
degli esercenti la professione legale al registro degli organismi di mediazione. Inoltre»,
continua il ricorso, «in aperto contrasto con la prescrizione della legge delega, l'art. 5 del dlgs
28/10 configura il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, di fatto precludendo l'immediato accesso alla giustizia». La
«preclusione» alla quale fa riferimento la legge delega, secondo l'Oua, non deve essere intesa
quale inibizione, «quanto invece quale limitazione alla tutela processuale». Quindi il decreto
legislativo, concependo il procedimento di mediazione quale propedeutico alla domanda
giudiziale, secondo i ricorrenti impedisce l'immediato accesso dei cittadini alla giustizia e
rischia di compromettere l'effettività della stessa tutela giudiziale. Un ultimo profilo di
illegittimità, conclude l'Oua, è rilevabile in relazione alle previsioni dettate sulla disciplina
transitoria. «Alcune disposizioni ministeriali, nell'intento del legislatore del dlgs 28/10», si
legge ancora, «avrebbero dovuto avere efficacia limitata all'entrata in vigore del regolamento
oggetto della presente impugnazione». E invece, secondo il ricorso, «contravvenendo
espressamente alle previsioni legislative (di cui all'art. 16 del dlgs 28/10), il regolamento non
soltanto ha arbitrariamente introdotto una disciplina transitoria, ma l'ha utilizzata per
sancire la sopravvivenza di organismi per i quali il legislatore aveva già previsto la
decadenza». Ma le argomentazioni dell'Oua devono fare i conti con il «controricorso» in
opposizione presentato dal due sigle dei commercialisti, l'Ungdcec (Unione nazionale giovani
dottori commercialisti ed esperti contabili) e l'Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti ed
esperti contabili), che chiedono al Tar di rigettare il ricorso dell'Oua e «ogni conclusione e richiesta
avanzate perché infondate». (Gabriele Ventura)
© 2012 Ordine Avvocati Salerno - Tutti i diritti riservati - P.Iva/C.F. 80031390653 - Powered by ViaDeiMercanti