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IL VALORE PROBATORIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO NEL NUOVO CAD (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE)APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL 22/12/2010.
La firma digitale fissa il valore del documento. La neutralità tecnologica come principio base per riconoscere efficacia probatoria al documento informatico e alle sue copie e duplicati: il nuovo Codice dell'amministrazione digitale (Cad), approvato in via definitiva il 22 dicembre, riorganizza interamente la disciplina tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle mutate esigenze operative che richiedono strumenti più flessibili ed agili. Il documento informatico non sottoscritto digitalmente diviene così liberamente valutabile in giudizio. Efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata, ai soli sensi dell'articolo 2702 del codice civile, gli viene tuttavia riconosciuta quando viene sottoscritto non solo con firma elettronica qualificata o digitale ma anche con firma elettronica avanzata. Gli atti di costituzione e trasferimento dei diritti reali immobiliari (articolo 1350 del codice civile) devono essere invece obbligatoriamente sottoscritti, a pena di nullità, con firma qualificata o digitale. Ulteriori semplificazioni riguardano le copie, analogiche ed informatiche, e per i duplicati di un documento informatico cui è riconosciuto il medesimo valore probatorio dell'originale informatico da cui sono tratti. In base al principio di neutralità tecnologica, le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico ne determinano il relativo valore probatorio e la connessa idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta. Una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale apposta al documento informatico ne potenzia comunque l'efficacia probatoria, costituendo piena prova sino a querela di falso. Se si tratta invece di documenti contenenti scritture private di cui all'articolo 1350 del codice civile, per i quali è richiesta obbligatoriamente la forma scritta, è necessaria l'apposizione di una firma qualificata o digitale non essendo sufficiente la firma elettronica avanzata. L'articolo 23-bis del nuovo Cad contiene la disciplina dei duplicati e delle copie informatiche di un documento informatico. I duplicati, per la loro indistinguibilità dall'originale, li sostituiscono ad ogni effetto, mentre le copie e gli estratti non fanno venir meno l'obbligo di conservazione dell'originale. Al duplicato viene riconosciuto il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto. La copia informatica consiste invece in un documento informatico, tratto da un originale informatico, da cui resta però distinguibile perché caratterizzata da una diversa sequenza di valori binari. Le copie e gli estratti informatici hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte solamente se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo comunque l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Alle copie analogiche di documenti informatici, l'articolo 23 del Cad riconosce infine il medesimo valore degli originali informatici, ma resta l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, tranne che la conformità non sia stata sancita da un pubblico ufficiale. |