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* L'ASTENSIONE (SCIOPERO) DEGLI AVVOCATI E' SPTTOPOSTA AL CONTROLLO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA (L.146/1990). CASS. LAVORO N.24207/2010.
Lo sciopero senza preavviso degli avvocati, o la loro astensione troppo prolungata nel tempo, sono comportamenti illegittimi sanzionabili dalla Commissione di garanzia (prevista dalla legge 146/1990, come integrata dalla legge 83/2000); alla Direzione provinciale del lavoro, in queste ipotesi, spetta solo l'applicazione della sanzione, senza poter determinare la pena e non potendo neppure motivare l'atto, se non con rimando al provvedimento-madre. La Cassazione, sezione lavoro (24207/10, depositata ieri), ha respinto con questa motivazione il ricorso del Consiglio dell'ordine di Nuoro contro la sanzione di 7.764 euro inflitta al suo presidente per lo sciopero forense del novembre di sette anni fa. Nel confermare l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione della Direzione del lavoro, i giudici di legittimità hanno caricato sull'Ordine ricorrente anche le spese di giudizio, ribadendo la definitività della delibera della Commissione di garanzia. Questa, infatti, aveva seguito un percorso giudiziario più complicato: impugnata dal Consiglio dell'ordine davanti al tribunale di Nuoro, era stata di fatto rimbalzata per competenza verso il tribunale di Roma, dove però non era stata più coltivata dal ricorrente, diventando definitiva. Secondo la Commissione di garanzia e la Direzione provinciale del lavoro, quindi, il ricorso di legittimità era ormai inammissibile, soluzione condivisa e avallata dalla Cassazione. Il problema si poneva sulla parte ulteriore dell'impugnazione, con la quale l'Ordine di Nuoro attaccava l'ordinanza-ingiunzione al pagamento di 7.764 euro emessa dalla direzione del lavoro, sostenendo l'errore nell'individuazione del destinatario (l'assemblea e non il consiglio forense locale), la mancanza di potere dell'emittente (il direttore e non la sezione dell'ispettorato a ciò deputata) e, soprattutto, la carenza di motivazione dell'atto. I giudici hanno liquidato i primi due motivi in poche righe (l'assemblea che aveva proclamato lo sciopero era presieduta dallo stesso presidente dell'Ordine, destinatario dell'atto; la sezione dell'ispettorato rappresenta poi, verso l'esterno, la stessa "soggettività" (del direttore), mentre hanno ricostruito in modo più articolato la natura dell'ordinanza-ingiunzione. Questa, argomenta la sentenza, deve solo limitarsi «ad applicare» una sanzione deliberata dalla Commissione di garanzia, a cui sola spetta «il compito di accertare se vi sia stata o meno violazione della disciplina, dettata dalla legge 146/1990, di valutare il comportamento e deliberare la sanzione amministrativa». Pertanto «solo la Commissione ha il dovere di motivare la sua valutazione, nonché la scelta e la quantificazione delle sanzioni» e quindi «al contrario, la Direzione provinciale del lavoro (...) non solo non deve, ma non può ritornare su tali ragioni, riconsiderandole o comunque motivandole nuovamente ed autonomamente, perchè ha una funzione meramente "applicativa" della sanzione». |