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* * * I fantasmi a volte ritornano. Specie se li rievochiamo, la suggestione diventa forte. Anche perchè le esperienze passate hanno lasciato il segno, con la soppressione del Tribunale di Sala Consilinae e di alcune importanti sezioni come quella di Eboli. E' una prestigiosa associazione di avvocati, la Camera Penale Salernitana, che ha rispolverato nei giorni scorsi lo spettro di nuove soppressioni di uffici giudiziari nella provincia di Salerno, già colpita nel 2012 dalla "epocale" qunto nefasta riforma completata dalla Ministra Severino. Per la verità non si tratta di una novità assoluta,...
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* CASSA DI PREVIDENZA. INDENNIZZI PER I COLLEGHI COLPITI DALLE ULTEMINE CALAMITA' NATURALI, IN PROVINCIA DI SALERNO. Avviso dell'Avv. Americo Montera.
Sezioni: PRIMA FILA
Autore Avv. Enrico Tortolani - cons. resp. sito web
Data di pubblicazione 20/11/2010
A V V I S O

L’Avv.Americo Montera, Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ricorda ai Colleghi colpiti delle calamità naturali abbattutesi, nei giorni scorsi, sulla Provincia di Salerno, che possono chiedere un indennizzo alla Cassa ai sensi dell’art.18/1 L.141/92, ricorrendone i presupposti.


* * *

Di seguito si riporta una sintesi delle vogenti disposizioni normative:

La Cassa può concedere un indennizzo in favore di coloro che, a causa di eventi naturali (calamità o catastrofi) o in conseguenza di situazioni soggettive (malattia o infortunio) abbiano subìto danni incidenti sulla loro attività professionale.

Indennizzo per catastrofe o calamità naturale
Tale forma di assistenza è prestata dalla Cassa nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Beneficiari:
Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che abbiano già presentato domanda di iscrizione; in questo caso, l’erogazione dell’assistenza può avvenire solo dopo che la Giunta abbia provveduto sulla domanda di iscrizione. L’assistenza può essere erogata solo in relazione ad eventi verificatisi dopo la presentazione della domanda di iscrizione alla Cassa;
avvocati che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscano, ai sensi dell’art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, o abbiano contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 della medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6 della legge 11 febbraio 1992, n.141, o che abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti. Salvo casi particolari e con espressa e circostanziata motivazione, i provvedimenti assistenziali per questa categoria non possono superare l’importo delle contribuzioni pagate, rivalutate ai sensi dell’art. 16 della legge n. 576/80;

Domanda:
La domanda dovrà essere inoltrata direttamente alla Cassa, corredata della prescritta documentazione indicata al punto 9 del Regolamento del 7.07.1997.

Misura dell’indennizzo:
La misura dell’indennizzo è determinata con delibera del Comitato dei Delegati.
L'indennizzo viene corrisposto in unica soluzione, applicando la ritenuta del 20%. Il pagamento viene eseguito mediante accredito su conto corrente bancario intestato al professionista oppure mediante assegno circolare non trasferibile, inviato presso il domicilio fiscale.

Indennizzo per malattia o per infortunio
Tale forma di assistenza può essere erogata nei casi di malattia o di infortunio che abbiano impedito, in maniera assoluta, l’esercizio professionale per almeno tre mesi. La durata e la natura della malattia o dell’infortunio saranno accertate con relazione peritale di un medico legale o di un primario ospedaliero designato dalla Cassa.
L’indennizzo può essere concesso una sola volta per lo stesso evento ed è ragguagliato ai mesi di totale impedimento all’esercizio professionale, per non più di dodici.

Beneficiari:
Gli iscritti alla Cassa non pensionati, la cui iscrizione sia stata deliberata con efficacia dal terzo anno anteriore a quello dell’evento a seguito del quale è chiesto l’indennizzo.

Domanda:
La domanda dovrà essere redatta sul modulo predisposto ed inoltrata direttamente alla Cassa corredata della documentazione indicata nel modulo stesso.

Misura dell’indennizzo:
L’ammontare mensile lordo dell’indennizzo è pari ad un ventiquattresimo della media dei redditi annui professionali, denunciati dall’iscritto per i dieci anni precedenti l’evento o per tutti gli anni di iscrizione se inferiori a dieci, con rivalutazione al 100% ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della legge n. 576/80, salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all’art. 10, 1° comma, lettera a) della stessa legge n. 576/80.
In ogni caso l’ammontare mensile lordo dell’indennizzo non può essere inferiore a un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia vigente nell’anno in cui si è verificato l’evento.
Qualora l'indennizzo venga richiesto a seguito di infortunio e, in ipotesi di risarcimento per responsabilità civile di terzi, il richiedente deve espressamente impegnarsi di surrogare la Cassa nei propri diritti, ai sensi dell'art. 1201 cc, sino alla concorrenza dell'importo percepito dalla stessa con dichiarazione da rilasciare all'atto della ricezione dell'importo medesimo.

La concessione degli indennizzi di cui al I e II comma dell'art. 18 legge 141/92 è di competenza del Comitato dei Delegati.
L'indennizzo viene corrisposto in unica soluzione, applicando la ritenuta del 20%. Il pagamento viene eseguito mediante accredito su conto corrente bancario intestato al professionista oppure mediante assegno circolare non trasferibile, inviato presso il domicilio fiscale.
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