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* LA MEDIACONCILIAZIONE PRENDE IL LARGO. IN VIGORE IL REGOLAMENTO APPROVATO DAL MINISTERO GIUSTIZIA. Il testo del D.M. 18 ottobre 2010, n.180, in G.U. del 4/11/2010.
La conciliazione taglia l'ultimo traguardo. E si avvia al debutto. Da domani sarà, infatti, in vigore il
regolamento del ministero della Giustizia che interviene per fissare le ultime disposizioni necessarie. Il provvedimento, decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 4 novembre, delinea infatti le caratteristiche degli enti mediatori, di quelli di formazione, le tariffe, i controlli su albo e registro, le procedure. Con l'inserimento di quest'ultimo tassello il quadro è ormai pronto per l'esordio fissato per la prossima primavera. Fatti salvi naturalmente possibili slittamenti. Che però, a questo punto, sarebbero motivati da sole opportunità politiche e non più da necessità tecniche. Dal 20 marzo 2011 scatterà così una forma di mediazione «obbligatoria» come condizione di procedibilità nel processo che andrà ad affiancarsi ad altri due tipi di conciliazione, quella volontaria e quella affidata al giudice. Prima di poter avviare un processo, cioè, sarà necessario avere concluso un procedimento di conciliazione. E già da alcuni mesi gli avvocati sono obbligati a fornire ai propri clienti un'informativa sulla possibilità di risolvere la propria controversia anche in maniera stragiudiziale. Un obbligo e una condizione di procedibilità che non interessa la totalità delle cause civile, ma "solo" quelle in cui il tasso di conflittualità è particolarmente elevato o il rapporto tra le parti è destinato a protrarsi nel tempo anche oltre la definizione della singola lite. Nel dettaglio, nel perimetro della conciliazione obbligatoria rientreranno tutte le controversie in materia di: - condominio; - successioni ereditarie; riconoscimento del danno da incidente stradale o nautico; - responsabilità medica; - contratti assicurativi, bancari o finanziari; - diffamazione. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo. Il giudice inoltre, a processo iniziato, anche in appello, potrà, a sua discrezione, ritenere opportuno il ricorso agli organismi di conciliazione tenuto conto dello stato del procedimento, della natura della causa e della condotta delle parti, in maniera tale da non favorire dilazioni. Il procedimento di conciliazione avrà una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo potrà iniziare oppure proseguire. Imponente il peso delle controversie che dovranno prendere la strada degli enti di mediazione sia pubblici (quelli istituiti dalle Camere di commercio o dagli ordini professionali) sia privati: al ministero una stima di massima ha individuato in 600mila circa le cause interessate dalla mediazione obbligatoria. Una mole di lavoro che ha riacceso l'interesse intorno alle soluzioni stragiudiziali delle controversie. Tanto è vero che nel corso di questi mesi si sono moltiplicate le iscrizioni al registro degli enti di conciliazione in materia societaria (l'unico sino a oggi istituito presso il ministero) e le offerte di formazione anche in assenza delle indicazioni fornite adesso dal regolamento. In termini complessivi il progetto del ministero punta ad affrontare, insieme alla riforma del Codice di procedura in vigore da poco più di un anno, il nodo della giustizia civile per il presente e il futuro. Mancano invece, per ora, indicazioni precise sulle soluzioni per affrontare lo stock di liti arretrate stimate in 5 milioni e mezzo, anche se prende sempre più quota l'ipotesi dell'istituzione di sezioni stralcio cui chiamare a contribuire anche i magistrati che nelle prossime settimane andranno in massa in pensione. I punti chiave Il tentativo di conciliazione sarà obbligatorio, nella forma di condizione di procedibilità per poter poi iniziare il processo, a partire dal 20 marzo 2011. Tra le materie interessate dalla novità ci sono il condominio, i risarcimenti danni da incidente stradale, i contratti assicurativi. Alla mediazione obbligatoria si affiancano poi quella volontaria, che le parti potranno chiedere in ogni momento della vicenda giudiziaria e quella affidata al giudice che, anche in appello, ma prima della precisazione delle conclusioni, potrà affidare la lite a un ente di conciliazione Le parti potranno rivolgersi a enti di mediazione sia pubblici (costituiti per esempio dalle camere di commercio o dagli ordini professionali) sia privati. Il regolamento in vigore da domani (5/11) fissa i requisiti sia per chi intende proporsi come mediatore sia per chi preferisce invece svolgere l'attività di formatore. Per i primi è necessaria almeno una polizza assicurativa di valore non inferiore a 500mila euro e la disponibilità di almeno cinque mediatori dotati di laurea triennale o iscritti a un ordine
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