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* L’ATTUALE PROBLEMA GIUDIZIARIO SULLA CONDOTTA ANTISINDACALE TRA FIOM - CGIL E LA SA.TA DEL GRUPPO FIAT DI MELFI. Di Nicola Crisci *
Proporre ai lettori un obiettivo scritto giuridico sul “fatto e diritto” del “Decreto” del “G. U. (Giudice Unico), in funzione di giudice del lavoro” del Tribunale di Melfi, deciso e depositato” il 9 agosto 2010 “Nel procedimento ex art. 28 L. n. 300/70…, promosso da FIOM – CGIL di Potenza… ricorrente… nei confronti di SA.TA. Società Automobilistica Tecnologie …S.p.A…. resistente”, per lo spazio a disposizione è, certamente, ardua e difficile iniziativa.
Questa proposta è sollecitata dalla trattazione quotidiana, con corrispondenze, interviste, dichiarazioni, persino con “lettera” anche del Presidente della Repubblica -che è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura- e con interventi, in verità, di giuslavoristi prescindendo dalla “motivazione” (sia) prescritta dalla legge, (art. 135, quarto comma, Forma e contenuto) del Codice di Procedura civile ed in materia dell’art. 28 (Repressione della condotta sindacale), e pertanto, “con decreto motivato”. Il “decreto” è motivato (pagine 15) e dallo stesso schematizziamo il “Fatto” e il “Diritto”, in quanto, il “fatto”, il fatto giuridico, la fattispecie complessa, la fattispecie sostanziale, in particolare, la fattispecie processuale e, persino, il dispositivo del “decreto”; risultano omissivi e/o deformati. Pertanto, sulle pertinenti problematiche è consentito rinviare alla lettura e/o consultazione dell’illuminante saggio , con autorevoli indicazioni bibliografiche, del prof. Giulio LEVI “FATTO E DIRITTO” (Milano, Giuffrè Editore, 2002, pagg. 90). Schematizziamo la “motivazione”, della fattispecie sostanziale e processuale. Seguiranno, sintetizzate, le nostre osservazioni, indipendentemente dalle difese e dalle verbalizzazioni , non a nostra disposizione, ed in attesa della discussione della “opposizione innanzi al giudice unico di primo grado” “che decida con SENTENZA immediatamente esecutiva” (art. 28, comma 3, della legge 1970, n. 300, già citata). Udienza di discussione già fissata. Nicola Crisci. Docente universitario f.r. di Diritto del Lavoro nell’Università degli studi di Salerno - Associazione Giuristi Italia-USA. * * * * Dal Decreto: “1. Con ricorso depositato in data 21 luglio 2010, Fiom – Cgil di Potenza ha azionato il procedimento sommario di cui all’art. 28 St. Lav. Chiedendo al Giudice adito di accertare e dichiarare il carattere antisindacale della condotta, posta in essere dalla S.A.T.A. S.p.a., in relazione ai licenziamenti intimati ai lavoratori…, e, per l’effetto ordinare alla società resistente di cessare il detto comportamento rimuovendo gli effetti dei disposti licenziamenti mediante l’immediata reintegrazione dei citati lavoratori”. “…, in primo luogo, fondati su una contestazione inveritiera (e quindi illegittimi, poiché privi di giusta causa, in quanto diversamente da quanto sostenuto dall’azienda, la movimentazione dei carrelli AGV dell’area picking verso la UTENN 3 e 4 durante lo sciopero del 7.7.2010, non era stata interrotta dalla presenza dei lavoratori licenziati (che intesi, ne avrebbero ostruito la corsa), bensì sospesa dai responsabili UTE in ragione dell’adesione degli operai alla mobilitazione”. “Conseguentemente, la sanzione avrebbe altresì carattere antisindacale, in quanto irrogata ai due delegati (…) e ad un iscritto (…) FIOM…, a causa dell’attività sindacale…” “Si è costituita la SATA S.p.a., la quale ha impugnato l’avverso dedotto, chiedendo il rigetto” (pagg. 1 e 2). “2. In via preliminare: si è inteso valorizzare al massimo grado le esigenze di sommarietà che dovrebbero caratterizzare i procedimenti di tal fatta… e ciò in considerazione del particolare rilievo sociale della vicenda all’esame”. “…avvalersi di altri ordinari mezzi di prova (v. ad esempio l’ispezione dei luoghi, pur sollecitata dalla difesa S.A.T.A. nel corso della discussione orale)…” (p. 3). “….la tesi sostenuta dalla S.A.T.A. nel corso del giudizio appare parzialmente diversa a quella ostentata dal corso del procedimento disciplinare (p. 3). “E’ risultato, altresì, pacifico, all’esito dell’istruttoria,… (p. 4). “…nella memoria di costituzione invece l’azienda ha assunto una posizione diversa…” “… senza volere analizzare l’evidente evoluzione da parte dell’azienda del principio della specificità e della immutabilità della contestazione” (p. 5). “Ed invero dall’istruttoria ivi compresa le deposizioni dei testi (!) addetti da parte resistente, nonché le dichiarazioni a loro firme, depositate …e confermate in udienza…” (p. 6). “E tuttavia, a parere del giudicante le considerazioni…conducono ad escludere in capo ai lavoratori licenziati (e per i motivi che appresso indicheremo) quanto meno l’elemento soggettivo del .., che necessariamente deve accompagnarsi alla condotta oggettiva contestata…” “La documentazione depositata da ambo le parti, la sommaria istruttoria orale svolta hanno permesso di acclarare con sufficiente grado di certezza, le seguenti circostanze “il carrello era fermo, così hanno affermato nuovamente tutti i lavoratori presenti ai fatti…” “i lavoratori si sono fermati ad una distanza dal radar..” (p. 7) “responsabili aziendali, al loro arrivo, hanno contestato ai lavoratori che la loro posizione fosse di ostacolo al transito degli AGV,…” “i lavoratori hanno trovato ingiustificata la contestazione sopra indicata…” “…il carrello fermo non ha automaticamente ripreso la sua marcia…2 (p. 8). “…l’arresto del carrello può verificarsi per diverse cause e non solo nelle ipotesi indicate dall’informatore Pisa (ingegnere) (p. 9). “in virtù di quanto sopra accertato, deve anzitutto concludersi che così come letteralmente -contestato dall’azienda (v. par. 3°) è in realtà insussistenza già dal punto di vista oggettivo. “…come concordata non sembra quindi assistita dal deliberato intento (contestato nel procedimento disciplinare all’esame) di arrestare la produzione aziendale… (p. 10). “L’equivoco creatosi tra il 6 e il 7 luglio c.a. e l’assenza di volontà diretta a creare un danno alla parte resistente, sono ben evidenziati dalle dichiarazioni dei lavoratori presenti ai fatti (p. 11). “In definitiva quindi anche se il comportamento dei licenziati merita censura (essi avrebbero potuto far comprendere la loro estraneità alla situazione del blocco degli AGU anche spostandosi dalla relativa area di transito), tuttavia il declassamento dell’elemento soggettivo supra operato conduce a ritenere che tale condotta non sia idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e a mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento al contratto di lavoro. - “Il licenziamento, pertanto, illegittimo. “…illegittimità dei licenziamenti, caratterizzati da antisindacalità ai sensi dell’art. 28 St. Lav., secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza del 12 giugno 1997, n. 5295. “…licenziamento effettivamente idoneo a contrastare il futuro esercizio dell’attività sindacale, attraverso l’illegittimo allontanamento dell’azienda di militanti dell’organizzazione che è …fra le più attive (organizzazioni) nel particolare momento storico. Sopra delineato. “In considerazione della vasta eco che la notizia dei licenziamenti qui impugnati ha avuto presso i media …e nazionali, al fine di rinnovare (per quanto possibile) gli effetti della condotta antisindacale…pubblicazione del presente decreto…” “Ritenuta illegittimità per mancanza di proporzionalità compensare le spese di lite tra le parti (ex art. 92, comma 2 c.p.c.) Segue il Dispositivo con la dichiarazione di antisindacalità dei licenziamenti con l’ordine dell’immediata reintegra e della pubblicazione dello stesso e compensazione delle spese. Per osservazioni documentate la motivazione del Decreto contiene soltanto la citazione delle seguenti fonti normative e giurisprudenziali a) art. 28 Stat. Lav.), Repressione della condotta antisindacale (pagg. 1, 12, 14); b) art. 257 c.p.c. (Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame); c) Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza, Massima della sentenza del 12 giugno 1997, n. 5295. Sulla disciplina dell’estinzione del rapporto di lavoro il codice civile del 1942 dedica l’art. 2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato e l’art. 2119. Recesso per giusta causa. Le fonti adottano soprattutto la terminologia di licenziamento, come in motivazione. Segnaleremo le fonti normative e soltanto quelle fonti che possono essere ritenute non rilette e/o consultate, forse anche perché non invocate negli atti difensivi delle parti, ritenute eventualmente inapplicabili e/o irrilevanti; per noi invece provocatorie di criticità della decisione in relazione all’arte o artificio del giudice, collocandosi nelle tematiche sulla formazione del fatto, per la relativa definizione e qualificazione tipologica della fattispecie nell’ordinamento giuridico, contrapponendosi al fatto concreto e fatto normativo con confusione, con verità di fatto e verità di diritto, realtà reale e realtà di un decreto, con informatori (che non prestano giuramento). Fonte giurisprudenziale in motivazione (p. 12) considerata sugli “estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) è la innanzi richiamata sentenza riportata in massima delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione del 12 giugno 1997, n. 5295, per la quale “è sufficiente che tal comportamento le da oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali” “né nel caso di condotte tipizzate illegittimo diniego di prerogative sindacali, né nel caso di condotta non tipizzate ed in astratto lecite”. Dalla motivazione sembra emergere una duplice classificazione di condotte tipizzate illegittime e illecite e di condotte non tipizzate ed in astratto lecite in quanto trattasi di comportamenti e non di violazione come le prime condotte (diritto di assemblea, diritto permessi sindacali. Segnaliamo che nell’iter del procedimento (UILM e FIOM di Rieti, ricorrenti, e Seko s.p.a., controricorrente lo stesso Pretore espletata l’istruttoria revoca il suo decreto con sentenza riteneva non sussistessero gli estremi della condotta antisindacale; decisione confermata in appello dal Tribunale e il ricorso delle organizzazioni sindacali rigettato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili. Motiva la Corte: “…nel caso come quello in esame, in cui il datore di lavoro, dopo aver attuato la procedura di mobilità, ha proceduto al licenziamento collettivo di alcuni lavoratori tra i quali dei sindacalisti, è necessario accertare non l’intenzione del datore di lavoro di volere ledere la libertà sindacale, ma la sussistenza di una obiettiva disparità di trattamento o per quanto riguarda i lavoratori in mobilità”. Richiameremo successivamente la sentenza per i suoi principi sulle fonti normative dei licenziamenti individuali e sugli effetti di carattere civile e penale e per il risarcimento del danno nelle azioni civilistiche, in relazione al dispositivo, sub “Ordina a S.A.T.A. S.p.a la immediata reintegra dei suddetti lavoratori”. Per il licenziamento individuale o recesso per giusta causa “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto (prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato), o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.. (art. 2119 del Codice civile). “Per la fattispecie in esame le cause sono indicate dal contratto collettivo nazionale i lavoro per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata, con specificazione del campo di applicazione, del 20 gennaio 2008 “in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011” (art. 2, Sezione terza), per il quale è in corso la dura contestazione della FIOM – CGIL per la richiesta di deroghe da parte della FIAT. La disciplina collettiva disciplina è al Titolo VII Rapporti in azienda, con 11 articoli, e per il decreto con sommari accenni all’art. 10 Licenziamenti per mancanze (art. 10, lett. B) Licenziamento senza preavviso. E’ da ricordare che l’art. 8 (Provvedimenti disciplinari), al comma 8, prevede: “ Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A e B dell’art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1956 confermato dall’art. 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. Siano consentite queste indicazioni normative ritenendo che la nostra esposizione mira ai commenti ammissione del diritto e considerato che “Le aziende, a partire dal mese di settembre 2008 ed entro il mese di dicembre 2008, distribuiranno a ciascun lavoratore in forza una copia del presente contratto collettivo di lavoro (art. 5 della citata Sezione terza) e per richiamare l’attenzione della FIOM-CGIL. Letto che il Giudice del lavoro di Melfi si sofferma sui “provvedimenti disciplinari” omettendo di soffermarsi, altresì, sulle altre fonti in tema di licenziamento per giusta causa ed in particolare sull’art. 4 della citata legge 604, e ne riportiamo il testo: “Il licenziamento determinato da ragioni di credito politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un suindicato e dalla partecipazione ad attività sindacali è NULLO, indipendentemente dalla motivazione adottata”. Riportiamo gli articoli 14 (Diritto di associazione e di attività sindacale) e 15 (Atti discriminatori) primo comma, lett. b (Titolo I. Della libertà sindacale) che precedono l’art. 28 (Repressione della condotta antisindacale) della stessa legge 300 del 1970, Statuto dei lavoratori. Anche alcuni commi del successivo art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro). Art. 14 (Diritto di associazione e di attività sindacale) “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Art. 15 (Atti discriminatori) E’ NULLO qualsiasi patto od atto diretto a: b) licenziare un lavoratore, discriminarlo…, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della usa partecipazione ad uno sciopero”. Per il citato art. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro), primo comma richiamando l’art. 7 della legge 604 del 1966 sulle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali e prevista la NULLITA’ del licenziamento “Quando risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa…”. “…il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli una indennità…” La motivazione ed il dispositivo del Decreto, in esame sintetico, devono essere letti in relazione ai profili sostanziali ed ai profili processuali risultanti dalle norme innanzi citate anche se non invocati dalle parti in causa. Non consentono alcune semplificate e puntuali riflessioni, in attesa delle prossime udienze e dalla sentenza. 1) L’Udienza di discussione della causa del codice di procedura civile prevede 12 commi e, poi, segnaliamo anche i successivi articoli 421 sui Poteri istruttori del giudice, 424 sull’Assistenza del consulente tecnico e la Pronuncia della sentenza con l’art. 429; potranno seguire ancora il ricorso (art. 423) alla Sezione Lavoro della Corte di appello di Potenza ed anche il ricorso per Cassazione (art. 360 e seguenti). Per questo l’amministratore delegato del Gruppo FIAT ha affermato: “Non focalizziamoci sul problema legale” (Corriere della sera, 7 settembre 2010, p.32). |